(Gazz. Uff., 9 novembre 2007, n. 261 - Suppl. Ord.)
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
Ambito di applicazione e definizioni
Art.1 Oggetto
Il presente decreto disciplina il riconoscimento, per l’accesso alle professioni regolamentate e il loro esercizio, con esclusione di quelle il cui svolgimento sia riservato dalla legge a professionisti in quanto partecipi sia pure occasionalmente dell’esercizio di pubblici poteri ed in particolare le attività riservate alla professione notarile, delle qualifiche professionali già acquisite in uno o più Stati membri dell’Unione europea, che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitare nello Stato membro di origine la professione corrispondente.
2. Restano salve le disposizioni vigenti che disciplinano il profilo dell’accesso al pubblico impiego.
Art.2 Ambito di applicazione
Il presente decreto si applica ai cittadini degli Stati membri dell’Unione europea che vogliano esercitare sul territorio nazionale, quali lavoratori subordinati o autonomi, compresi i liberi professionisti, una professione regolamentata in base a qualifiche professionali conseguite in uno Stato membro dell’Unione europea e che, nello Stato d’origine, li abilita all’esercizio di detta professione.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai cittadini degli Stati membri dell’Unione europea titolari di qualifiche professionali non acquisite in uno Stato membro, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti. Per le professioni che rientrano nel titolo III, capo IV, il riconoscimento deve avvenire nel rispetto delle condizioni minime di formazione elencate in tale capo.
3. Per il riconoscimento dei titoli di formazione acquisiti dai cittadini dei Paesi aderenti allo Spazio economico europeo e della Confederazione Svizzera, si applicano gli accordi in vigore con l’Unione europea.
Art.3 Effetti del riconoscimento
Il riconoscimento delle qualifiche professionali operato ai sensi del presente decreto legislativo permette di accedere, se in possesso dei requisiti specificamente previsti, alla professione corrispondente per la quale i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, sono qualificati nello Stato membro d’origine e di esercitarla alle stesse condizioni previste dall’ordinamento italiano.
2. Ai fini dell’articolo 1, comma 1, la professione che l’interessato eserciterà sul territorio italiano sarà quella per la quale è qualificato nel proprio Stato membro d’origine, se le attività sono comparabili.
3. Salvo quanto previsto dagli articoli 12 e 16, comma 10, con riguardo all’uso del titolo professionale, il prestatore può usare nella professione la denominazione del proprio titolo di studio, ed eventualmente la relativa abbreviazione, nella lingua dello Stato membro nel quale il titolo di studio è stato conseguito. L’uso di detta denominazione o dell’abbreviazione non è tuttavia consentito se idoneo ad ingenerare confusione con una professione regolamentata nel territorio nazionale, per la quale l’interessato non ha ottenuto il riconoscimento della qualifica professionale; in tal caso la denominazione potrà essere utilizzata a condizione che ad essa siano apportate le modifiche o aggiunte idonee alla differenziazione, stabilite dall’autorità competente di cui all’articolo 5.
Art.4 Definizioni
Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) professione regolamentata :
1) l’attività, o l’insieme delle attività, il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in Ordini o Collegi o in albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici, se la iscrizione è subordinata al possesso di qualifiche professionali o all’accertamento delle specifiche professionalità;
2) i rapporti di lavoro subordinato, se l’accesso ai medesimi è subordinato, da disposizioni legislative o regolamentari, al possesso di qualifiche professionali;
3) l’attività esercitata con l’impiego di un titolo professionale il cui uso è riservato a chi possiede una qualifica professionale;
4) le attività attinenti al settore sanitario nei casi in cui il possesso di una qualifica professionale è condizione determinante ai fini della retribuzione delle relative prestazioni o della ammissione al rimborso;
5) le professioni esercitate dai membri di un’associazione o di un organismo di cui all’Allegato I.
b) qualifiche professionali : le qualifiche attestate da un titolo di formazione, un attestato di competenza di cui all’articolo 19, comma 1, lettera a), numero 1), o un’esperienza professionale; non costituisce qualifica professionale quella attestata da una decisione di mero riconoscimento di una qualifica professionale acquisita in Italia adottata da parte di un altro Stato membro;
c) titolo di formazione : diplomi, certificati e altri titoli rilasciati da un’università o da altro organismo abilitato secondo particolari discipline che certificano il possesso di una formazione professionale acquisita in maniera prevalente sul territorio della Comunità. Hanno eguale valore i titoli di formazione rilasciati da un Paese terzo se i loro possessori hanno maturato, nell’effettivo svolgimento dell’attività professionale, un’esperienza di almeno tre anni sul territorio dello Stato membro che ha riconosciuto tale titolo, certificata dal medesimo;
d) autorità competente : qualsiasi autorità o organismo abilitato da disposizioni nazionali a rilasciare o a ricevere titoli di formazione e altri documenti o informazioni, nonché a ricevere le domande e ad adottare le decisioni di cui al presente decreto;
e) formazione regolamentata : la formazione che porta al conseguimento degli attestati o qualifiche conseguiti ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nonché qualsiasi formazione che, secondo le prescrizioni vigenti, è specificamente orientata all’esercizio di una determinata professione e consiste in un ciclo di studi completato, eventualmente, da una formazione professionale, un tirocinio professionale o una pratica professionale, secondo modalità stabilite dalla legge;
f) esperienza professionale : l’esercizio effettivo e legittimo della professione;
g) tirocinio di adattamento : l’esercizio di una professione regolamentata sotto la responsabilità di un professionista qualificato, accompagnato eventualmente da una formazione complementare secondo modalità stabilite dalla legge. Il tirocinio è oggetto di una valutazione da parte dell’autorità competente;
h) prova attitudinale : un controllo riguardante esclusivamente le conoscenze professionali del richiedente effettuato dalle autorità competenti allo scopo di valutare l’idoneità del richiedente ad esercitare una professione regolamentata.
i) dirigente d’azienda : qualsiasi persona che abbia svolto in un’impresa del settore professionale corrispondente:
1) la funzione di direttore d’azienda o di filiale;
2) la funzione di institore o vice direttore d’azienda, se tale funzione implica una responsabilità corrispondente a quella dell’imprenditore o del direttore d’azienda rappresentato;
3) la funzione di dirigente responsabile di uno o più reparti dell’azienda, con mansioni commerciali o tecniche;
l) Stato membro di stabilimento : lo stato membro dell’Unione europea nel quale il prestatore è legalmente stabilito per esercitarvi una professione;
m) Stato membro d’origine : lo Stato membro in cui il cittadino dell’Unione europea ha acquisito le proprie qualifiche professionali;
n) piattaforma comune : l’insieme dei criteri delle qualifiche professionali in grado di colmare le differenze sostanziali individuate tra i requisiti in materia di formazione esistenti nei vari Stati membri per una determinata professione. Queste differenze sostanziali sono individuate tramite il confronto tra la durata ed i contenuti della formazione in almeno due terzi degli Stati membri, inclusi tutti gli Stati membri che regolamentano la professione in questione. Le differenze nei contenuti della formazione possono risultare dalle differenze sostanziali nel campo di applicazione delle attività professionali.
Art.5 Autorità competente
Ai fini del riconoscimento di cui al titolo II e al titolo III, capi II e IV, sono competenti a ricevere le domande, a ricevere le dichiarazioni e a prendere le decisioni:
a) la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive, per le attività che riguardano il settore sportivo ed, in particolare, quelle esercitate con la qualifica di professionista sportivo;
b) la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e competitività del turismo, per le attività che riguardano il settore turistico;
c) il Ministero titolare della vigilanza per le professioni che necessitano, per il loro esercizio, dell’iscrizione in Ordini, Collegi, albi, registri o elenchi, fatto salvo quanto previsto alla lettera g);
d) la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per le professioni svolte in regime di lavoro subordinato presso la pubblica amministrazione, salvo quanto previsto alle lettere e), f) e g);
e) il Ministero della salute, per le professioni sanitarie;
f) il Ministero della pubblica istruzione, per i docenti di scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria superiore e per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola;
g) il Ministero dell’università e della ricerca per il personale ricercatore e per le professioni di architetto, pianificatore territoriale, paesaggista, conservatore dei beni architettonici ed ambientali, architetto junior e pianificatore junior;
h) il Ministero dell’università e della ricerca per ogni altro caso relativamente a professioni che possono essere esercitate solo da chi è in possesso di qualifiche professionali di cui all’articolo 19, comma 1, lettere d) ed e), salvo quanto previsto alla lettera c);
i) il Ministero per i beni e le attività culturali per le attività afferenti al settore del restauro e della manutenzione dei beni culturali, secondo quanto previsto dai commi 7, 8 e 9 dell’articolo 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
l) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per ogni altro caso relativamente a professioni che possono essere esercitate solo da chi è in possesso di qualifiche professionali di cui all’articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c);
m) le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano per le professioni per le quali sussiste competenza esclusiva, ai sensi dei rispettivi statuti.
2. Per le attività di cui al titolo III, capo III, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano l’autorità competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento presentate dai beneficiari.
3. Fino all’individuazione di cui al comma 2, sulle domande di riconoscimento provvedono:
a) la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive, per le attività di cui all’allegato IV, Lista III, punto 4), limitatamente alle attività afferenti al settore sportivo;
b) la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, per le attività di cui all’allegato IV, Lista II e III, e non comprese nelle lettere c), d) e) ed f);
c) il Ministero dello sviluppo economico per le attività di cui all’allegato IV, Lista I, Lista II e Lista III e non comprese nelle lettere d), e) ed f);
d) il Ministero per i beni e le attività culturali per le attività di cui all’allegato IV, Lista III, punto 4), limitatamente alle attività riguardanti biblioteche e musei;
e) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per le attività di cui all’allegato IV, Lista III, punto 4), classe ex 851 e 855;
f) il Ministero dei trasporti per le attività di cui all’allegato IV, Lista II e Lista III, nelle parti afferenti ad attività di trasporto.
Art.6 Punto di contatto
Il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie assolve i compiti di:
a) Coordinatore nazionale presso la Commissione europea;
b) Punto nazionale di contatto per le informazioni e l’assistenza sui riconoscimenti di cui al presente decreto legislativo.
2. Il coordinatore di cui al comma 1, lettera a) promuove:
a) una applicazione uniforme del presente decreto da parte delle autorità di cui all’articolo 5;
b) la circolazione di ogni informazione utile ad assicurare l’applicazione del presente decreto, in particolare quelle relative alle condizioni d’accesso alle professioni regolamentate.
3. Le autorità di cui all’articolo 5 mettono a disposizione del coordinatore di cui al comma 1, lettera a) le informazioni e i dati statistici necessari ai fini della predisposizione della relazione biennale sull’applicazione del presente decreto da trasmettere alla Commissione europea.
4. Il punto di contatto di cui al comma 1, lettera b):
a) assicura ai cittadini e ai punti di contatto degli altri Stati membri le informazioni utili ai fini dell’applicazione del presente decreto e in particolare informazioni sulla legislazione nazionale che disciplina le professioni e il loro esercizio compresa la legislazione sociale ed eventuali norme deontologiche ;
b) assiste, se del caso, i cittadini per l’ottenimento dei diritti attribuiti loro dal presente decreto cooperando con le autorità competenti. Su richiesta della Commissione europea, entro due mesi a partire dalla data di ricevimento di tale richiesta, il punto di contatto assicura le informazioni sui risultati dell’assistenza prestata;
c) valuta le questioni di particolare rilevanza o complessità, congiuntamente con un rappresentante delle regioni e province autonome designato in sede di Conferenza Stato-regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
5. L’Autorità competente di cui all’articolo 5 può istituire un proprio punto di contatto che, in relazione ai riconoscimenti di propria competenza, assicura i compiti di cui alla lettera a) e b) del comma 4. I casi trattati ai sensi del comma 4, lettera b) sono comunicati al punto di contatto di cui al comma 1, lettera b).
6. Della attivazione del punto di contatto l’amministrazione competente ai sensi dell’articolo 5 informa il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, ai fini dell’esercizio delle competenze a questo attribuite quale coordinatore nazionale.
Art.7 Conoscenze linguistiche
Fermi restando i requisiti di cui al titolo II ed al titolo III, per l’esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie.
CAPO II
Rapporti con autorità non nazionali
Art.8 Cooperazione amministrativa
Ogni autorità di cui all’articolo 5 assicura che le informazioni richieste dall’autorità dello Stato membro d’origine nel rispetto della disciplina nazionale relativa alla protezione dei dati personali siano fornite non oltre trenta giorni. Lo scambio di informazioni può avvenire anche per via telematica secondo modalità definite con l’Unione europea.
2. Lo scambio di informazioni di cui al comma 1 può riguardare, in particolare, le azioni disciplinari e le sanzioni penali adottate nei riguardi del professionista oggetto di specifica procedura di riconoscimento professionale di cui al titolo II e al titolo III, qualora suscettibili di incidere, anche indirettamente, sulla attività professionale.
3. Al fine di cui al comma 1 gli Ordini e Collegi professionali competenti, se esistenti, danno comunicazione all’autorità di cui all’articolo 5 di tutte le sanzioni che incidono sull’esercizio della professione.
4. Nell’ambito della procedura di riconoscimento a norma del titolo III l’autorità di cui all’articolo 5, in caso di fondato dubbio, può chiedere all’autorità competente dello Stato membro d’origine conferma sull’autenticità degli attestati o dei titoli di formazione da esso rilasciati e, per le attività previste dal titolo III, capo IV, conferma che siano soddisfatte le condizioni minime di formazione previste dalla legge.
5. Nei casi di cui al titolo III, in presenza di un titolo di formazione rilasciato da una autorità competente dello Stato membro di origine a seguito di una formazione ricevuta in tutto o in parte in un centro legalmente stabilito in Italia, ovvero nel territorio di un altro Stato membro dell’Unione europea, l’autorità competente di cui all’articolo 5 assicura l’ammissione alla procedura di riconoscimento previa verifica, presso la competente autorità dello stato membro d’origine, che:
a) il programma di formazione del centro che ha impartito la formazione sia stato certificato nelle forme prescritte dall’autorità competente che ha rilasciato il titolo di formazione;
b) il titolo di formazione in oggetto sia lo stesso titolo rilasciato dall’autorità competente dello stato membro d’origine a seguito del percorso formativo impartito integralmente nella propria struttura d’origine;
c) i titoli di formazione di cui alla lettera b) conferiscano gli stessi diritti d’accesso e di esercizio della relativa professione.
TITOLO II
Titolo II
LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI
Capo I
CAPO I
Principi generali
Art.9 Libera prestazione di servizi e prestazione occasionale e temporanea
Fatti salvi gli articoli da 10 a 15, la libera prestazione di servizi sul territorio nazionale non può essere limitata per ragioni attinenti alle qualifiche professionali:
a) se il prestatore è legalmente stabilito in un altro Stato membro per esercitarvi la corrispondente professione;
b) in caso di spostamento del prestatore; in tal caso, se nello Stato membro di stabilimento la professione non è regolamentata, il prestatore deve aver esercitato tale professione per almeno due anni nel corso dei dieci anni che precedono la prestazione di servizi.
2. Le disposizioni del presente titolo si applicano esclusivamente nel caso in cui il prestatore si sposta sul territorio dello Stato per esercitare, in modo temporaneo e occasionale, la professione di cui al comma 1.
3. Il carattere temporaneo e occasionale della prestazione è valutato, dall’autorità di cui all’art. 5, caso per caso, tenuto conto anche della natura della prestazione, della durata della prestazione stessa, della sua frequenza, della sua periodicità e della sua continuità.
4. In caso di spostamento, il prestatore è soggetto alle norme che disciplinano l’esercizio della professione che è ammesso ad esercitare, quali la definizione della professione, l’uso dei titoli e la responsabilità professionale connessa direttamente e specificamente alla tutela e sicurezza dei consumatori, nonché alle disposizioni disciplinari applicabili ai professionisti che, sul territorio italiano, esercitano la professione corrispondente.
Scarica il testo integrale di:
Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
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