DLgs 209 2003 veicoli fuori uso

Decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209

Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso.

(Gazz. Uff., 7 agosto, n. 128 - Suppl. Ord. n. 128)

veicoli fuori usoArt.1 Campo di applicazione
1. Il presente decreto si applica ai veicoli, ai veicoli fuori uso, come definiti all’articolo 3, comma 1, lettera b), e ai relativi componenti e materiali, a prescindere dal modo in cui il veicolo è stato mantenuto o riparato durante il suo ciclo di vita e dal fatto che esso è dotato di componenti forniti dal produttore o di altri componenti il cui montaggio, come ricambio, è conforme alle norme comunitarie o nazionali in materia.
2. Ai veicoli a motore a tre ruote si applicano solo le disposizioni di cui all’articolo 5, commi 1 e 3, all’ articolo 5 , comma 15, e all’articolo 6 .
3. Ai veicoli speciali, come definiti dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, della direttiva 70/156/CEE, e successive modificazioni, non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7 sul reimpiego e sul recupero.
4. È fatta salva la normativa vigente in materia, in particolare, di sicurezza e di controllo delle emissioni atmosferiche e sonore, nonché di protezione del suolo e delle acque.


Art.2 Obiettivi
1. Il presente decreto ha lo scopo:
a) di ridurre al minimo l’impatto dei veicoli fuori uso sull’ambiente, al fine di contribuire alla protezione, alla conservazione ed al miglioramento della qualità dell’ambiente;
b) di evitare distorsioni della concorrenza, soprattutto per quanto riguarda l’accesso delle piccole e delle medie imprese al mercato della raccolta, della demolizione, del trattamento e del riciclaggio dei veicoli fuori uso;
c) di determinare i presupposti e le condizioni che consentono lo sviluppo di un sistema che assicuri un funzionamento efficiente, razionale ed economicamente sostenibile della filiera di raccolta, di recupero e di riciclaggio dei materiali degli stessi veicoli.
2. Ai fini di cui al comma 1, in attuazione dei principi di precauzione e dell’azione preventiva ed in conformità alla strategia comunitaria in materia di gestione dei rifiuti, il presente decreto individua e disciplina:
a) le misure volte, in via prioritaria, a prevenire la produzione di rifiuti derivanti dai veicoli e, in particolare, le misure per ridurre e per controllare le sostanze pericolose presenti negli stessi veicoli, da adottare fin dalla fase di progettazione, per prevenire il rilascio nell’ambiente di sostanze pericolose, per facilitare il reimpiego, il riciclaggio e il recupero energetico e per limitare il successivo smaltimento di rifiuti pericolosi;
b) le prescrizioni da osservare nella progettazione e nella produzione dei veicoli nuovi per incoraggiare e per favorire il recupero dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali, compreso lo sviluppo del mercato dei materiali di demolizione recuperati, privilegiando il reimpiego e il riciclaggio, in modo da ridurre il volume dei rifiuti da smaltire;
c) le altre azioni necessarie per favorire il reimpiego, il riciclaggio e il recupero di tutte le componenti metalliche e non metalliche derivanti dal veicolo fuori uso e, in particolare, di tutte le materie plastiche;
d) le misure volte a migliorare la qualità ambientale e l’efficienza delle attività di tutti gli operatori economici coinvolti nel ciclo di vita del veicolo, dalla progettazione dello stesso alla gestione finale del veicolo fuori uso, per garantire che il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento del veicolo medesimo avvenga senza pericolo per l’ambiente ed in modo economicamente sostenibile;
e) le responsabilità degli operatori economici.


Art.3 Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) «veicoli», i veicoli a motore appartenenti alle categorie M1 ed N1 di cui all’allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE, ed i veicoli a motore a tre ruote come definiti dalla direttiva 2002/24/CE, con esclusione dei tricicli a motore;
b) «veicolo fuori uso», un veicolo di cui alla lettera a) a fine vita che costituisce un rifiuto ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche;
c) «detentore» il proprietario del veicolo o colui che lo detiene a qualsiasi titolo;
d) «produttore», il costruttore o l’allestitore, intesi come detentori dell’omologazione del veicolo, o l’importatore professionale del veicolo stesso;
e) «prevenzione», i provvedimenti volti a ridurre la quantità e la pericolosità per l’ambiente del veicolo fuori uso e dei materiali e delle sostanze che lo compongono;
f) «trattamento», le attività di messa in sicurezza, di demolizione, di pressatura, di tranciatura, di frantumazione, di recupero o di preparazione per lo smaltimento dei rifiuti frantumati, nonché tutte le altre operazioni eseguite ai fini del recupero o dello smaltimento del veicolo fuori uso e dei suoi componenti effettuate, dopo la consegna dello stesso veicolo, presso un impianto di cui alla lettera o ;
g) «messa in sicurezza», le operazioni di cui all’allegato I, punto 5;
h) «demolizione», le operazioni di cui all’allegato I, punto 6;
i) «pressatura», le operazioni di adeguamento volumetrico del veicolo già sottoposto alle operazioni di messa in sicurezza e di demolizione;
l) «tranciatura», le operazioni di cesoiatura;
m) «frantumatore», un dispositivo impiegato per ridurre in pezzi e in frammenti il veicolo già sottoposto alle operazioni di messa in sicurezza e di demolizione, allo scopo di ottenere residui di metallo riciclabili;
n) «frantumazione», le operazioni per la riduzione in pezzi o in frammenti, tramite frantumatore, del veicolo già sottoposto alle operazioni di messa in sicurezza e di demolizione, allo scopo di ottenere residui di metallo riciclabili, separandoli dalle parti non metalliche destinate al recupero, anche energetico, o allo smaltimento;
o) «impianto di trattamento», impianto autorizzato ai sensi degli articoli 27, 28 o 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997 presso il quale sono effettuate tutte o alcune delle attività di trattamento di cui alla lettera f);
p) «centro di raccolta», impianto di trattamento di cui alla lettera o), autorizzato ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997, che effettua almeno le operazioni relative alla messa in sicurezza ed alla demolizione del veicolo fuori uso ;
q) «reimpiego», le operazioni in virtù delle quali i componenti di un veicolo fuori uso sono utilizzati allo stesso scopo per cui erano stati originariamente concepiti;
r) «riciclaggio», il ritrattamento, in un processo di produzione, dei materiali di rifiuto per la loro funzione originaria o per altri fini, escluso il recupero di energia. Per recupero di energia si intende l’utilizzo di rifiuti combustibili quale mezzo per produrre energia me-diante incenerimento diretto con o senza altri rifiuti, ma con recupero del calore;
s) «recupero», le pertinenti operazioni di cui all’allegato C del decreto legislativo n. 22 del 1997;
t) «smaltimento», le pertinenti operazioni di cui all’allegato B del decreto legislativo n. 22 del 1997;
u) «operatori economici», i produttori, i distributori, gli operatori addetti alla raccolta, le compagnie di assicurazione dei veicoli a motore, le imprese di demolizione, di frantumazione, di recupero, di riciclaggio e gli altri operatori che effettuano il trattamento di un veicolo fuori uso e dei relativi componenti e materiali;
v) «sostanza pericolosa», le sostanze considerate pericolose in base alla direttiva 67/548/CEE e successive modifiche;
z) «informazioni per la demolizione», tutte le informazioni necessarie per il trattamento appropriato e compatibile con l’ambiente di un veicolo fuori uso.
2. Un veicolo è classificato fuori uso ai sensi del comma 1, lettera b):
a) con la consegna ad un centro di raccolta, effettuata dal detentore direttamente o tramite soggetto autorizzato al trasporto di veicoli fuori uso oppure con la consegna al concessionario o gestore dell’automercato o della succursale della casa costruttrice che, accettando di ritirare un veicolo destinato alla demolizione nel rispetto delle disposizioni del presente decreto rilascia il relativo certificato di rottamazione al detentore ;
b) nei casi previsti dalla vigente disciplina in materia di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici e non reclamati;
c) a seguito di specifico provvedimento dell’autorità amministrativa o giudiziaria;
d) in ogni altro caso in cui il veicolo, ancorché giacente in area privata, risulta in evidente stato di abbandono.
3. Non rientrano nella definizione di rifiuto ai sensi del comma 1, lettera b), e non sono soggetti alla relativa disciplina, i veicoli d’epoca, e i veicoli di interesse storico o collezionistico o destinati ai musei, conservati in modo adeguato, pronti all’uso ovvero in pezzi smontati .


Art.4 Prevenzione
1. Al fine di promuovere la prevenzione della produzione dei rifiuti provenienti dal veicolo fuori uso, ed in particolare, per prevenire il rilascio nell’ambiente delle sostanze pericolose in esso contenute, per facilitarne il reimpiego ed il riciclaggio e per ridurre la quantità di rifiuti pericolosi da avviare allo smaltimento finale, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero delle attività produttive, adotta iniziative dirette a favorire:
a) la limitazione, da parte del costruttore di veicoli, in collaborazione con il costruttore di materiali e di equipaggiamenti, dell’uso di sostanze pericolose nella produzione dei veicoli e la riduzione, quanto più possibile, delle stesse, sin dalla fase di progettazione;
b) modalità di progettazione e di fabbricazione del veicolo nuovo che agevolano la demolizione, il reimpiego, il recupero e, soprattutto, il riciclaggio del veicolo fuori uso e dei relativi componenti e materiali, promuovendo anche lo sviluppo della normativa tecnica del settore;
c) l’utilizzo, da parte del costruttore di veicoli, in collaborazione con il produttore di materiali e di equipaggiamenti, di quantità crescenti di materiale riciclato nei veicoli ed in altri prodotti, al fine di sviluppare il mercato dei materiali riciclati.


Art.5 Raccolta
1. Il veicolo destinato alla demolizione è consegnato dal detentore ad un centro di raccolta ovvero, nel caso in cui il detentore intende cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro, può essere consegnato al concessionario o al gestore della succursale della casa costruttrice o dell’automercato, per la successiva consegna ad un centro di raccolta «, qualora detto concessionario o gestore intenda accettarne la consegna e conseguentemente rilasciare il certificato di rottamazione di cui al comma 6 .
2. A partire dalle date indicate all’articolo 15, comma 5, la consegna di un veicolo fuori uso al centro di raccolta, effettuata secondo le disposizioni di cui al comma 1, avviene senza che il detentore incorra in spese a causa del valore di mercato nullo o negativo del veicolo, fatti salvi i costi documentati relativi alla cancellazione del veicolo dal Pubblico registro automobilistico, di seguito denominato: «PRA», e quelli relativi al trasporto dello stesso veicolo al centro di raccolta ovvero alla concessionaria o alla succursale della casa costruttrice o all’automercato.
3. I produttori di veicoli provvedono a ritirare i veicoli fuori uso alle condizioni di cui al comma 2, e, ove sia tecnicamente fattibile, i pezzi usati allo stato di rifiuto, derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelli per cui è previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta, organizzando, direttamente o indirettamente, su base individuale o collettiva, una rete di centri di raccolta opportunamente distribuiti sul territorio nazionale .
4. Nel caso in cui il produttore non ottempera a quanto stabilito al comma 3 sostiene gli eventuali costi per il ritiro ed il trattamento del veicolo fuori uso .
5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si applicano se il veicolo non contiene i suoi componenti essenziali, quali il motore, parti della carrozzeria, il catalizzatore e le centraline elettroniche, se presenti in origine, o se contiene rifiuti aggiunti.
6. Al momento della consegna del veicolo destinato alla demolizione, il concessionario o il gestore della succursale della casa costruttrice o dell’automercato rilascia al detentore , in nome e per conto del centro di raccolta che riceve il veicolo, apposito certificato di rottamazione conforme ai requisiti di cui all’allegato IV, completato della descrizione dello stato del veicolo consegnato nonché dell’impegno a provvedere alla cancellazione dal P.R.A. Il concessionario o il gestore della succursale della casa costruttrice o dell’automercato effettua, con le modalità di cui al comma 8, detta cancellazione prima della consegna del veicolo al centro di raccolta e fornisce allo stesso centro gli estremi della ricevuta dell’avvenuta denuncia e consegna delle targhe, del certificato di proprietà e della carta di circolazione relativi al veicolo .
7. Nel caso in cui il detentore consegni ad un centro di raccolta il veicolo destinato alla demolizione, il titolare del centro rilascia al detentore del veicolo , apposito certificato di rottamazione conforme ai requisiti di cui all’allegato IV, completato dalla descrizione dello stato del veicolo consegnato, nonché dall’impegno a provvedere alla cancellazione dal PRA e al trattamento del veicolo .
8. La cancellazione dal PRA del veicolo fuori uso avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta ovvero del concessionario o del gestore della succursale della casa costruttrice o dell’automercato, senza oneri di agenzia a carico del detentore dello stesso veicolo. A tale fine, entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla consegna del veicolo ed emissione del certificato di rottamazione, detto concessionario o gestore o titolare restituisce il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe relativi al veicolo fuori uso, con le procedure stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358 . Il veicolo fuori uso può essere cancellato da P.R.A. solo previa presentazione della copia del certificato di rottamazione .
9. Il titolare del centro di raccolta procede al trattamento del veicolo fuori uso dopo la cancellazione dal PRA dello stesso veicolo effettuata ai sensi del comma 8.
10. Gli estremi della ricevuta dell’avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti relativi al veicolo fuori uso sono annotati dal titolare del centro di raccolta, dal concessionario o dal gestore della casa costruttrice o dell’automercato sull’apposito registro di entrata e di uscita dei veicoli, da tenersi in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 .
11. Agli stessi obblighi di cui ai commi 9 e 10 è soggetto il titolare del centro di raccolta o di altro luogo di custodia dei veicoli rimossi ai sensi dell’articolo 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel caso di demolizione ai sensi dell’articolo 215, comma 4, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.
12. Il rilascio del certificato di rottamazione di cui ai commi 6 e7 libera il detentore del veicolo fuori uso dalle responsabilità penale, civile e amministrativa connesse alla proprietà e alla corretta gestione del veicolo stesso .
13. I certificati di rottamazione emessi in altri Stati membri rispondenti ai requisiti minimi fissati dalla Commissione europea sono riconosciuti ed accettati sul territorio nazionale.
14. I veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione, ai sensi degli articoli 927, 929 e 923 del codice civile, sono conferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1 nei casi e con le modalità stabiliti in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
15. Le imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122 , e successive modificazioni, devono consegnare, ove ciò sia tecnicamente fattibile, ad un centro di raccolta di cui al comma 3, direttamente, qualora iscritti all’Albo nazionale dei gestori ambientali, ovvero avvalendosi di un operatore autorizzato alla raccolta ed al trasporto di rifiuti, i pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelle per cui è previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta .
A norma dell’articolo 1, comma 224, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 al fine di incentivare la riduzione di autoveicoli per il trasporto promiscuo, immatricolati come “euro 0” o “euro 1”, per i predetti autoveicoli consegnati ad un demolitore dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, è disposta la concessione, a fronte della presentazione del certificato di avvenuta rottamazione rilasciato da centri autorizzati, di un contributo pari al costo di demolizione nei limiti di 80 euro per ciascun veicolo. Tale contributo è anticipato dal centro autorizzato che ha effettuato la rottamazione che recupera il corrispondente importo come credito d’imposta .
Vedi inoltre le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 225 a 227, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.


Art.6 Prescrizioni relative al trattamento del veicolo fuori uso
1. Gli impianti di trattamento di cui all’articolo 3, comma 1, lettera o), si conformano alle pertinenti prescrizioni tecniche stabilite all’allegato I.
2. Le operazioni di trattamento di cui all’articolo 3, comma 1, lettera f), sono svolte in conformità ai principi generali previsti dall’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ed alle pertinenti prescrizioni dell’allegato I, nonché nel rispetto dei seguenti obblighi:
a) effettuare al più presto le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso di cui all’allegato I, punto 5;
b) effettuare le operazioni per la messa in sicurezza, di cui al citato allegato I, punto 5, prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull’ambiente;
c) rimuovere preventivamente, nell’esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti ed i materiali di cui all’allegato II etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria ;
d) rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;
e) eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non comprometterne la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero.
3. Alla chiusura dell’impianto di trattamento, il titolare provvede al ripristino ambientale dell’area utilizzata, secondo le modalità stabilite dalla regione nel provvedimento di autorizzazione. Ai fini del ripristino ambientale è data priorità all’utilizzo di specifiche tecniche di ingegneria ambientale.
4. Nel caso che, dopo l’avviamento dell’impianto di trattamento, la provincia competente per territorio accerta la non conformità dello stesso all’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 27 del decreto legislativo n. 22 del 1997 ovvero accerta il mancato rispetto delle condizioni e delle prescrizioni stabilite nel provvedimento di autorizzazione all’esercizio delle operazioni di trattamento, rilasciato ai sensi dell’articolo 28 del citato decreto legislativo n. 22 del 1997, la regione competente per territorio previa diffida, sospende quest’ultima autorizzazione per un periodo massimo di dodici mesi. La stessa autorizzazione è revocata qualora il titolare dell’impianto non provveda a conformarsi, entro il predetto termine, alle prescrizioni delle predette autorizzazioni.
5. L’ammissione delle attività di recupero dei rifiuti derivanti da veicoli fuori uso alle procedure semplificate, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997, è subordinata a preventiva ispezione da parte della provincia competente per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla presentazione della comunicazione di inizio di attività e, comunque, prima dell’avvio della stessa attività; detta ispezione, che è effettuata, dopo l’inizio dell’attività, almeno una volta l’anno, accerta:
a) la tipologia e la quantità dei rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero;
b) la conformità delle attività di recupero alle prescrizioni tecniche ed alle misure di sicurezza fissate in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché alle norme tecniche previste dall’articolo 31 del medesimo decreto legislativo n. 22 del 1997.
6. Nel caso che la provincia competente per territorio, a seguito delle ispezioni previste al comma 5, accerta la violazione delle disposizioni stabilite allo stesso comma, vieta, previa diffida e fissazione di un termine per adempiere, l’inizio ovvero la prosecuzione dell’attività, salvo che il titolare dell’impianto non provveda, entro il termine stabilito, a conformare detta attività alla normativa vigente.
7. Le province trasmettono annualmente al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, all’APAT e all’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti di cui all’articolo 8, comma 4, i risultati delle ispezioni effettuate ai sensi del presente articolo.
8. In conformità al disposto dell’articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del 1997, l’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di trattamento prevista al comma 1 dello stesso articolo 28 è rilasciata agli impianti di trattamento disciplinati dal presente decreto per un periodo di cinque anni ed è rinnovabile, con le modalità stabilite al citato comma 3. Tale autorizzazione dovrà contenere, tra l’altro, un riferimento esplicito agli obblighi di cui al comma 2 del presente articolo. Nel caso di impianto di trattamento che, all’atto del rilascio dell’autorizzazione o del relativo rinnovo, è registrato ai sensi del Regolamento (CE) n. 761/01, detta autorizzazione è concessa ed è rinnovabile per un periodo di otto anni .
8-bis. Il deposito temporaneo dei veicoli nel luogo di produzione del rifiuto - presso il concessionario, il gestore della succursale della casa costruttrice o l’automercato - destinati all’invio a impianti autorizzati per il trattamento, è consentito fino a un massimo di trenta giorni .


Art.7 Reimpiego e recupero
1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti derivanti dal veicolo fuori uso, le autorità competenti, fatte salve le norme sulla sicurezza dei veicoli e sul controllo delle emissioni atmosferiche e del rumore, favoriscono, in conformità con la gerarchia prevista dalla direttiva 75/442/CEE , il reimpiego dei componenti idonei, il recupero di quelli non reimpiegabili, nonché, come soluzione privilegiata, il riciclaggio; ove sostenibile dal punto di vista ambientale .
2. Gli operatori economici garantiscono che :
a) entro il 1° gennaio 2006, per i veicoli fuori uso prodotti a partire dal 1° gennaio 1980, la percentuale di reimpiego e di recupero è pari almeno all’85 per cento del peso medio per veicolo e per anno e la percentuale di reimpiego e di riciclaggio per gli stessi veicoli è pari almeno all’80 per cento del peso medio per veicolo e per anno; per i veicoli prodotti anteriormente al 1° gennaio 1980, la percentuale di reimpiego e di recupero è pari almeno al 75 per cento del peso medio per veicolo e per anno e la percentuale di reimpiego e di riciclaggio è pari almeno al 70 per cento del peso medio per veicolo e per anno;
b) entro il 1° gennaio 2015, per tutti i veicoli fuori uso la percentuale di reimpiego e di recupero è pari almeno al 95 per cento del peso medio per veicolo e per anno e la percentuale di reimpiego e di riciclaggio è pari almeno all’85 per cento del peso medio per veicolo e per anno.
2-bis. Al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, i responsabili degli impianti di trattamento comunicano annualmente i dati relativi ai veicoli trattati ed ai materiali derivanti da essi ed avviati al recupero, avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70 , che, a tale fine, è modificato con le modalità previste dalla stessa legge n. 70 del 1994 . Sono tenuti alla predetta comunicazione anche tutti coloro che esportano veicoli fuori uso o loro componenti .


Art.8 Gestione del veicolo fuori uso
1. Per garantire un elevato livello di tutela ambientale nell’esercizio delle attività di trattamento del veicolo fuori uso e dei rifiuti costituiti dai relativi componenti o materiali, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri delle attività produttive e delle infrastrutture e dei trasporti, adotta misure per favorire e per incentivare:
a) gli accordi di cui all’articolo 12, comma 1, ed altre forme di collaborazione tra gli operatori economici, finalizzate ad assicurare:
1) la costituzione di sistemi di raccolta di tutti i veicoli fuori uso;
2) l’organizzazione di una rete di centri di raccolta idonei ad assicurare una raccolta e un trattamento efficienti dei veicoli fuori uso, con particolare riferimento a quelli con valore di mercato negativo o nullo;
3) la presenza uniforme sul territorio di centri di raccolta e di impianti di trattamento e di riciclaggio;
4) lo sviluppo di aree consortili in luoghi idonei ove gli operatori possono garantire il ciclo di trattamento del veicolo fuori uso;
5) lo sviluppo del recupero energetico dei materiali che non è possibile o conveniente reimpiegare o riciclare;
6) la creazione di un sistema informatico per il monitoraggio dei flussi dei veicoli fuori uso e dei relativi materiali;
b) lo sviluppo di nuove tecnologie di separazione post-frantumazione finalizzate a ridurre la produzione del residuo di frantumazione;
c) l’adeguamento delle imprese alle prescrizioni previste all’articolo 6, commi 1 e 2;
d) l’adesione da parte degli stabilimenti e delle imprese che effettuano le attività di trattamento a sistemi certificati di gestione dell’ambiente.
2. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri delle attività produttive e dell’economia e delle finanze, al fine di sviluppare i mercati di sbocco per il riutilizzo dei materiali riciclati, in particolare non metallici, individua e promuove:
a) politiche di sostegno e di incentivazione per operazioni finalizzate al riciclaggio, quali la raccolta, lo smontaggio, la selezione e lo stoccaggio, per i materiali che non hanno sbocchi di mercato;
b) accordi ed altre forme di collaborazione tra gli operatori economici finalizzate ad assicurare adeguati standard di qualità dei materiali trattati;
c) politiche di sostegno e di incentivazione per l’impiego di quantità crescenti di materiale riciclato, anche al di fuori del settore automobilistico.

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Decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209

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Documento aggiornato in data 22.06.2010

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