(Gazz. Uff. 23 marzo 2010, n. 68, Suppl. Ord.)
Capo I
DEFINIZIONI
Art. 1 (Definizioni)
1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) «affiliata di una società di revisione legale»: un ente legato alla società di revisione tramite la proprietà comune, la direzione comune o una relazione di controllo;
b) «Codice delle assicurazioni private»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante Codice delle assicurazioni private;
c) «enti di interesse pubblico»: le società individuate ai sensi dell’ articolo 16;
d) «ente di revisione di un Paese terzo»: un ente che, indipendentemente dalla sua forma giuridica, effettua la revisione dei conti annuali o dei conti consolidati di una società avente sede in un Paese terzo;
e) «gruppo»: l’insieme delle società incluse nel consolidamento ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127;
f) «Paese terzo»: uno Stato che non è membro dell’Unione europea;
g) «Registro/Registro dei revisori legali»: il registro nel quale sono iscritti i revisori legali e le società di revisione legale, istituito ai sensi dell’ articolo 2, comma 1;
h) «relazione di revisione legale»: il documento contenente il giudizio sul bilancio espresso dal soggetto cui è stato conferito l’incarico di revisione e che è firmato dal responsabile della revisione;
i) «responsabile della revisione»:
1) il revisore legale cui è stato conferito l’incarico;
2) il soggetto, iscritto nel Registro, responsabile dello svolgimento dell’incarico, se l’incarico è stato conferito ad una società di revisione legale;
l) «rete»: la struttura alla quale appartengono un revisore legale o una società di revisione legale, che è finalizzata alla cooperazione e che persegue chiaramente la condivisione degli utili o dei costi o fa capo ad una proprietà, un controllo o una direzione comuni e condivide prassi e procedure comuni di controllo della qualità, la stessa strategia aziendale, uno stesso nome o una parte rilevante delle risorse professionali;
m) «revisione legale»: la revisione dei conti annuali o dei conti consolidati effettuata in conformità alle disposizioni del presente decreto legislativo o, nel caso in cui sia effettuata in un altro Stato membro dell’Unione europea, alle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE vigenti in tale Stato membro;
n) «revisore legale»: una persona fisica abilitata a esercitare la revisione legale ai sensi del codice civile e delle disposizioni del presente decreto legislativo e iscritta nel Registro ovvero una persona fisica abilitata a esercitare la revisione legale in un altro Stato membro dell’Unione europea ai sensi delle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE vigenti in tale Stato membro;
o) «revisore di un Paese terzo»: una persona fisica che effettua la revisione dei conti annuali o dei conti consolidati di una società avente sede in un Paese non appartenente all’Unione europea;
p) «revisore del gruppo»: il revisore legale o la società di revisione legale incaricati della revisione legale dei conti consolidati;
q) «società di revisione legale»: una società abilitata a esercitare la revisione legale ai sensi delle disposizioni del presente decreto legislativo e iscritta nel Registro ovvero un’impresa abilitata a esercitare la revisione legale in un altro Stato membro dell’Unione europea ai sensi delle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE vigenti in tale Stato membro;
r) «TUB»: il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
s) «TUIF»: il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Capo II
ABILITAZIONE E FORMAZIONE CONTINUA
Art. 2 (Abilitazione all’esercizio della revisione legale)
1. L’esercizio della revisione legale è riservato ai soggetti iscritti nel Registro.
2. Possono chiedere l’iscrizione al Registro le persone fisiche che:
a) sono in possesso dei requisiti di onorabilità definiti con regolamento adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Consob;
b) sono in possesso di una laurea almeno triennale, tra quelle individuate con regolamento dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Consob;
c) hanno svolto il tirocinio, ai sensi dell’ articolo 3;
d) hanno superato l’esame di idoneità professionale di cui all’ articolo 4.
3. Possono chiedere l’iscrizione nel Registro:
a) le persone fisiche abilitate all’esercizio della revisione legale in uno degli altri Stati membri dell’Unione europea, che superano una prova attitudinale, effettuata in lingua italiana, vertente sulla conoscenza della normativa italiana rilevante, secondo le modalità stabilite con regolamento dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Consob;
b) a condizione che sia garantita la reciprocità di trattamento per i revisori legali italiani, i revisori di un Paese terzo che possiedono requisiti equivalenti a quelli del comma 2, che, se del caso, hanno preso parte in tale Paese a programmi di aggiornamento professionale e che superano una prova attitudinale, effettuata in lingua italiana, vertente sulla conoscenza della normativa nazionale rilevante, secondo le modalità stabilite con regolamento adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Consob.
4. Possono chiedere l’iscrizione nel Registro, le società che soddisfano le seguenti condizioni:
a) i componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione sono in possesso dei requisiti di onorabilità definiti con regolamento dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Consob;
b) la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione, o del consiglio di gestione è costituita da persone fisiche abilitate all’esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell’Unione europea;
c) nelle società regolate nei capi II, III e IV del titolo V del libro V del codice civile, maggioranza numerica e per quote dei soci costituita da soggetti abilitati all’esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell’Unione europea;
d) nelle società regolate nei capi V e VI del titolo V del libro V del codice civile, azioni nominative e non trasferibili mediante girata;
e) nelle società regolate nei capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice civile, maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria spettante a soggetti abilitati all’esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell’Unione europea;
f) i responsabili della revisione legale sono persone fisiche iscritte al Registro.
5. Per le società semplici si osservano le modalità di pubblicità previste dall’articolo 2296 del codice civile.
6. L’iscrizione nel Registro dà diritto all’uso del titolo di revisore legale.
7. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Consob, definisce con regolamento i criteri per la valutazione dell’equivalenza dei requisiti di cui al comma 3, lettera b), e individua con decreto i Paesi terzi che garantiscono tale equivalenza.
Art. 3 (Tirocinio)
1. Il tirocinio:
a) è finalizzato all’acquisizione della capacità di applicare concretamente le conoscenze teoriche necessarie per il superamento dell’esame di idoneità professionale e per l’esercizio dell’attività di revisione legale;
b) ha durata almeno triennale;
c) è svolto presso un revisore legale o un’impresa di revisione legale abilitati in uno Stato membro dell’Unione europea e che hanno la capacità di assicurare la formazione pratica del tirocinante.
2. Nel registro del tirocinio sono indicati, per ciascun tirocinante iscritto:
a) le generalità complete del tirocinante e il recapito da questo indicato per l’invio delle comunicazioni relative ai provvedimenti concernenti il tirocinio;
b) la data di inizio del tirocinio;
c) il soggetto presso il quale il tirocinio è svolto;
d) i trasferimenti del tirocinio, le interruzioni e ogni altro fatto modificativo concernente lo svolgimento del tirocinio.
3. Le informazioni di cui al comma 2 sono conservate in forma elettronica e sono accessibili gratuitamente sul sito Internet del soggetto incaricato della tenuta del registro del tirocinio ai sensi dell’ articolo 21.
4. Entro sessanta giorni dal termine di ciascun anno di tirocinio, il tirocinante redige una relazione sull’attività svolta, specificando gli atti ed i compiti relativi ad attività di revisione legale alla cui predisposizione e svolgimento ha partecipato, con l’indicazione del relativo oggetto e delle prestazioni tecnico-pratiche rilevanti alla cui trattazione ha assistito o collaborato. La relazione è sottoscritta dal soggetto presso il quale è svolto il tirocinio e trasmessa al soggetto incaricato della tenuta del registro del tirocinio.
5. Il tirocinante che intende completare il periodo di tirocinio presso altro revisore legale o società di revisione legale, ne dà comunicazione scritta al soggetto incaricato della tenuta del registro del tirocinio, allegando le attestazioni di cessazione e di inizio del tirocinio rilasciate rispettivamente dal soggetto presso il quale il tirocinio è stato svolto e da quello presso il quale è proseguito. La relazione di cui al comma 4 è redatta e trasmessa al soggetto incaricato della tenuta del registro del tirocinio anche in occasione di ciascun trasferimento del tirocinio.
6. Il periodo di tirocinio svolto presso un soggetto diverso da quello precedentemente indicato non è riconosciuto ai fini dell’abilitazione in mancanza della preventiva comunicazione scritta di cui al comma 5.
7. Il periodo di tirocinio interamente o parzialmente svolto presso un revisore legale o una società di revisione legale abilitati in un altro Stato membro dell’Unione europea è riconosciuto ai fini dell’abilitazione, previa attestazione del suo effettivo svolgimento da parte dell’autorità competente dello Stato membro in questione.
8. Il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Consob, disciplina con regolamento le modalità di attuazione del presente articolo, definendo, tra l’altro:
a) il contenuto e le modalità di presentazione delle domande di iscrizione al registro del tirocinio;
b) le modalità di svolgimento del tirocinio, ai fini del comma 1, lettera a);
c) le cause di cancellazione e sospensione del tirocinante dal registro del tirocinio;
d) le modalità di rilascio dell’attestazione di svolgimento del tirocinio;
e) gli obblighi informativi degli iscritti nel registro del tirocinio e dei soggetti presso i quali il tirocinio è svolto.
Art. 4 (Esame di idoneità professionale)
1. Il Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministero della giustizia, indice almeno due volte l’anno un esame di idoneità professionale per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale.
2. L’esame di idoneità professionale ha lo scopo di accertare il possesso delle conoscenze teoriche necessarie all’esercizio dell’attività di revisione legale e della capacità di applicare concretamente tali conoscenze e verte in particolare sulle seguenti materie:
a) contabilità generale;
b) contabilità analitica e di gestione;
c) disciplina del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato;
d) principi contabili nazionali e internazionali;
e) analisi finanziaria;
f) gestione del rischio e controllo interno;
g) principi di revisione nazionale e internazionali;
h) disciplina della revisione legale;
i) deontologia professionale ed indipendenza;
l) tecnica professionale della revisione;
m) diritto civile e commerciale;
n) diritto societario;
o) diritto fallimentare;
p) diritto tributario;
q) diritto del lavoro e della previdenza sociale;
r) informatica e sistemi operativi;
s) economia politica, aziendale e finanziaria;
t) principi fondamentali di gestione finanziaria;
u) matematica e statistica.
3. Per le materie indicate al comma 2, lettere da m) a u), l’accertamento delle conoscenze teoriche e della capacità di applicarle concretamente è limitato a quanto necessario per lo svolgimento della revisione dei conti.
4. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Consob, disciplina con regolamento le modalità di attuazione del presente articolo, definendo, tra l’altro:
a) il contenuto e le modalità di presentazione delle domande di ammissione all’esame di idoneità professionale;
b) le modalità di nomina della commissione esaminatrice e gli adempimenti cui essa è tenuta;
c) il contenuto e le modalità di svolgimento dell’esame di idoneità professionale;
d) i casi di equipollenza con esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio di professioni regolamentate e le eventuali integrazioni richieste.
5. Con il regolamento di cui al comma 4, il Ministro della giustizia può integrare e specificare le materie di cui al comma 2 e dà attuazione alle misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2006/43/CE.
Art. 5 (Formazione continua)
1. Gli iscritti nel Registro e gli iscritti nel registro del tirocinio prendono parte a programmi di aggiornamento professionale, finalizzati al perfezionamento e al mantenimento delle conoscenze teoriche e delle capacità professionali, secondo le modalità stabilite con regolamento dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Consob.
2. Il regolamento di cui al comma 1 definisce le modalità con cui la formazione continua può essere svolta presso società o enti dotati di un’adeguata struttura organizzativa e secondo programmi accreditati dal Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Consob.
Capo III
REGISTRO
Art. 6 (Iscrizione nel Registro)
1. Il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Consob, con proprio regolamento, stabilisce:
a) il contenuto e le modalità di presentazione delle domande di iscrizione nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione;
b) modalità e termini entro cui esaminare le domande di iscrizione e verificare i requisiti.
2. Il Ministero dell’economia e delle finanze, se accerta l’insussistenza dei requisiti per l’abilitazione, ne dà comunicazione all’iscritto, assegnandogli un termine non superiore a sei mesi per sanare le carenze. Qualora entro il termine assegnato l’iscritto non abbia provveduto, il Ministero dell’economia e delle finanze sentito l’interessato, dispone con proprio decreto la cancellazione dal Registro.
Scarica il testo integrale di:
Decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39
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Documento aggiornato in data 20.05.2010
Legitima hereditas tantum proximo defertur.