(Gazz. Uff. 23 marzo 2010, n. 68, Suppl. Ord.)
Art. 35 (Vigilanza sui revisori e sugli enti di revisione contabile di Paesi terzi)
1. I revisori e gli enti di revisione contabile di un Paese terzo iscritti nel Registro sono soggetti al sistema di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni disciplinato dal presente decreto.
2. I revisori e gli enti di revisione contabile di un Paese terzo iscritti nel Registro possono, su base di reciprocità, essere esentati dai controlli di qualità disciplinati dal presente decreto, qualora siano stati assoggettati a controlli di qualità di un altro Stato membro o di un Paese terzo ritenuto equivalente a norma dell’articolo 46 della direttiva 2006/43/CE, nel corso dei tre anni precedenti.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Consob, detta con regolamento disposizioni attuative del comma 2.
Art. 36 (Deroghe in caso di equivalenza)
1. Il Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Consob, può stabilire di non applicare, in tutto o in parte, le disposizioni di cui agli articoli 34 e 35 con riguardo ai revisori o agli enti di revisione contabile di Paesi terzi soggetti, nel Paese terzo in cui hanno sede, a sistemi di vigilanza pubblica, di controllo della qualità, di indagini e sanzioni che soddisfano requisiti equivalenti a quelli previsti dai capi VI, VII e VIII.
2. Le esenzioni o deroghe di cui al comma 1 sono stabilite su base di reciprocità e a condizione che siano stati stipulati accordi di cooperazione, anche mediante scambio di informazioni, documenti e carte di lavoro, tra le autorità italiane e il sistema di vigilanza pubblica, di controllo della qualità, di indagini e sanzioni del Paese terzo.
3. La sussistenza dell’equivalenza è valutata in conformità all’articolo 46 della direttiva 2006/43/CE.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Consob, detta con regolamento le disposizioni attuative del presente articolo.
5. Il Ministero dell’economia e delle finanze comunica alla Commissione europea:
a) gli elementi principali degli accordi di cooperazione di cui al comma 2;
b) le valutazioni di equivalenza effettuate ai sensi del comma 3.
Capo X
MODIFICHE E ABROGAZIONI ALLA NORMATIVA VIGENTE
Art. 37 (Modifiche al codice civile)
(omissis)
Art. 38 (Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127)
(omissis)
Art. 39 (Modifiche al TUB)
(omissis)
Art. 40 (Modifiche al TUIF)
(omissis)
Art. 41 (Modifiche al Codice delle assicurazioni private)
(omissis)
Art. 42 (Personale)
(omissis)
Art. 43 (Abrogazioni e disposizioni finali e transitorie)
(omissis)
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Decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39
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Documento aggiornato in data 20.05.2010