(Gazz. Uff. 2 aprile 2010, n. 77)
Art. 13 Relazioni ed informazioni alla Commissione europea
1. Le autorità di bacino distrettuali di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006 mettono a disposizione sul Portale cartografico nazionale del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare la valutazione preliminare del rischio di alluvioni, le mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni ed i piani di gestione del rischio di alluvioni di cui agli articoli 4, 6 e 7, comma 3, lettera a), nonché i loro riesami ed eventualmente gli aggiornamenti, entro tre mesi dalle date indicate rispettivamente all’articolo 4, comma 1, all’articolo 6, comma 1, all’articolo 7, comma 8, e all’articolo 12.
2. Le regioni mettono a disposizione sul portale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i bollettini e gli avvisi di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 febbraio 2004.
3. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare informa la Commissione europea delle decisioni prese ai sensi dell’articolo 11, commi 1, 2 e 3, e mette a disposizione sul Portale cartografico nazionale le relative informazioni, rispettivamente entro il 22 dicembre 2011, il 22 dicembre 2013 e il 22 dicembre 2015.
4. Le autorità di cui al comma 1 trasmettono le informazioni di cui allo stesso comma 1 all’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), entro le scadenze indicate ai commi 1 e 3 per ciascun insieme di informazioni, e secondo modalità e specifiche dati individuate dallo stesso ISPRA, tenendo conto della compatibilità con i sistemi di gestione dell’informazione adottati a livello comunitario.
Art. 14 Modifiche dell’allegato I
1. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con il Dipartimento della protezione civile per gli aspetti di competenza, si provvede alla modifica delle parti A e B dell’allegato I al fine di recepire modifiche di ordine tecnico introdotte da direttive emanate dall’Unione europea.
Art. 15 Norme tecniche
1. Con decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell’interno e per i beni e le attività culturali, il Dipartimento della protezione civile e la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alla eventuale integrazione, relativamente agli aspetti individuati alla parte C dell’allegato I, degli indirizzi, dei criteri e dei metodi per la redazione e per l’aggiornamento dei piani di gestione del rischio di alluvioni, di cui all’articolo 7, comma 3, lettera a).
Art. 16 Disposizioni finanziarie
1. Le amministrazioni e gli enti pubblici interessati provvedono all’attuazione delle disposizioni del presente decreto nell’ambito delle proprie attività istituzionali ed utilizzando a tale fine le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. All’attuazione dei piani di gestione di cui all’articolo 7, comma 3, lettera a), le amministrazioni e gli enti pubblici provvedono ai sensi degli articoli 69, 70, 71 e 72 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; all’attuazione dell’articolo 7, comma 3, lettera b), fatta eccezione per le attività di soccorso tecnico urgente, si provvede ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004, nonché con le risorse regionali all’uopo stanziate, utilizzando allo scopo le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 17 Norma di salvaguardia
1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono alle finalità di cui al presente decreto nell’ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Allegato 1
(di cui all’articolo 7, comma 4)
Parte A - Piani di gestione del rischio di alluvioni.
I - Elementi che devono figurare nel primo piano di gestione del rischio di alluvioni:
1. Conclusioni della valutazione preliminare del rischio di alluvioni prevista dall’articolo 4 sotto forma di una mappa di sintesi del distretto idrografico di cui all’articolo 3, che delimiti le zone di cui all’articolo 5 oggetto del primo piano di gestione del rischio di alluvioni;
2. mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni predisposte ai sensi dell’articolo 6 o già esistenti ai sensi dell’articolo 12 e conclusioni ricavate dalla loro lettura;
3. descrizione degli obiettivi della gestione del rischio di alluvioni, definiti a norma dell’articolo 7, comma 2;
4. sintesi delle misure e relativo ordine di priorità per il raggiungimento degli obiettivi della gestione del rischio di alluvioni, comprese quelle adottate a norma dell’articolo 7 e delle misure in materia di alluvioni adottate nell’ambito di altri atti comunitari comprese le direttive 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, e 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, fatte salve le misure già predisposte nell’ambito della pianificazione di bacino in attuazione del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
5. qualora disponibile, per i bacini idrografici o sottobacini condivisi, descrizione della metodologia di analisi dei costi e benefici, utilizzata per valutare le misure aventi effetti transnazionali.
II - Descrizione dell’attuazione del piano:
1. descrizione dell’ordine di priorità e delle modalità di monitoraggio dello stato di attuazione del piano;
2. sintesi delle misure ovvero delle azioni adottate per informare e consultare il pubblico;
3. elenco delle autorità competenti e, se del caso, descrizione del processo di coordinamento messo in atto all’interno di un distretto idrografico internazionale e del processo di coordinamento con la direttiva 2000/60/CE.
Parte B - Elementi che devono figurare nei successivi aggiornamenti dei piani di gestione del rischio di alluvioni:
1. eventuali modifiche o aggiornamenti apportati dopo la pubblicazione della versione precedente del piano di gestione, del rischio di alluvioni, compresa una sintesi dei riesami svolti a norma dell’articolo 13;
2. valutazione dei progressi realizzati per conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 7, comma 2;
3. descrizione motivata delle eventuali misure previste nella versione precedente del piano di gestione del rischio di alluvioni, che erano state programmate e non sono state poste in essere;
4. descrizione di eventuali misure supplementari adottate dopo la pubblicazione della versione precedente del piano di gestione del rischio di alluvioni.
Parte C - Contenuti degli indirizzi, criteri e metodi per la redazione e l’aggiornamento dei piani di gestione del rischio di alluvioni:
1. indirizzi per la valutazione preliminare del rischio di alluvione relativamente agli aspetti riguardanti la prevenzione e la protezione dal rischio di alluvione e, in particolare, la valutazione delle conseguenze del cambiamento climatico sul verificarsi delle alluvioni, la valutazione delle conseguenze negative per la salute umana, i beni, le attività economiche, l’ambiente e il patrimonio culturale, la valutazione del ruolo delle pianure alluvionali, come aree naturali di ritenzione delle acque, e dell’efficacia delle infrastrutture artificiali per la protezione dalle alluvioni;
2. criteri per la individuazione delle aree a pericolosità e a rischio di alluvione, nonché per la definizione del grado di pericolosità e del grado di rischio, con riferimento in particolare, alla portata della piena e all’estensione dell’inondazione, alle vie di deflusso delle acque e alle zone con capacità d’espansione naturale delle piene, alle condizioni morfologiche e meteomarine alla foce per quanto concerne la valutazione delle inondazioni marine delle zone costiere, agli obiettivi ambientali di cui alla parte terza, titolo II, del decreto legislativo n. 152 del 2006, alla gestione del suolo e delle acque, alla pianificazione e alle previsioni di sviluppo del territorio, all’uso del territorio, alla conservazione della natura, alla navigazione e alle infrastrutture portuali, ai costi e ai benefici, al numero di abitanti potenzialmente interessati, alle attività economiche e ai beni ambientali, storici e culturali di rilevante interesse insistenti sull’area potenzialmente interessata;
3. metodologie standard e codificate per l’utilizzo dei dati ambientali del Ministero dell’ambiente, e della tutela del territorio e del mare, derivanti dal Piano di telerilevamento ambientale e fruibili attraverso il Sistema cartografico cooperante, ai fini della delimitazione e aggiornamento delle aree a pericolosità idraulica e delle aree a rischio idraulico, nonché ai fini delle attività di protezione dal rischio di alluvione.
Scarica il testo integrale di:
Decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49
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Documento aggiornato in data 07.04.2010
Rei vindicatio.