(Gazz. Uff. 22 aprile 2010, n. 93)
Art. 1. Oggetto e campo di applicazione
1. Il presente decreto definisce la disciplina volta ad attuare la libera circolazione degli articoli pirotecnici nel mercato interno, assicurando, nel contempo, le esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e di tutela della pubblica incolumità, la tutela dei consumatori e la protezione ambientale. Il presente decreto individua, inoltre, i requisiti essenziali di sicurezza che gli articoli pirotecnici devono possedere per poter essere immessi sul mercato.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano: a) agli articoli pirotecnici destinati ad essere utilizzati a fini non commerciali, conformemente alla normativa vigente, dalle forze armate, dalle forze di polizia o dai vigili del fuoco;
b) all’equipaggiamento che rientra nel campo d’applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407;
c) agli articoli pirotecnici da impiegarsi nell’industria aeronautica e spaziale;
d) alle capsule a percussione da utilizzarsi specificamente nei giocattoli che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2009/48/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli;
e) agli esplosivi che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8;
f) alle munizioni, ai proiettili e alle cariche propulsive, nonché alle munizioni a salve utilizzate in armi portatili, altre armi da fuoco e pezzi d’artiglieria;
g) ai fuochi artificiali riconosciuti e classificati ai sensi dell’articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e muniti di etichetta, che siano destinati ad essere utilizzati direttamente dal fabbricante per spettacoli eseguiti da lui direttamente o da dipendenti della sua azienda, ovvero che, esclusa l’immissione e il transito sul territorio di altri paesi dell’Unione europea, ove nulla osti da parte degli stessi Paesi, siano direttamente destinati all’esportazione.
3. Le disposizioni del presente decreto non ostano all’adozione di misure di pubblica sicurezza idonee a rafforzare la prevenzione e la repressione del traffico e dell’impiego illecito di articoli pirotecnici.
Art. 2 Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) articolo pirotecnico: qualsiasi articolo contenente sostanze esplosive o una miscela esplosiva di sostanze destinate a produrre un effetto calorifico, luminoso, sonoro, gassoso o fumogeno o una combinazione di tali effetti grazie a reazioni chimiche esotermiche automantenute;
b) immissione sul mercato: la prima messa a disposizione sul mercato comunitario di un prodotto in vista della sua distribuzione o della sua utilizzazione a titolo oneroso o gratuito; i fuochi d’artificio prodotti da un fabbricante per uso proprio e che siano stati riconosciuti da uno Stato membro sul suo territorio non sono considerati immessi sul mercato;
c) fuoco d’artificio: un articolo pirotecnico destinato a fini di svago;
d) articoli pirotecnici teatrali: articoli pirotecnici destinati ad esclusivo uso scenico, in interni o all’aperto, anche in film e produzioni televisive o per usi analoghi;
e) articoli pirotecnici per i veicoli: componenti di dispositivi di sicurezza dei veicoli contenenti sostanze pirotecniche utilizzati per attivare questi o altri dispositivi;
f) fabbricante: la persona fisica o giuridica che progetta o fabbrica un articolo pirotecnico che rientra nel campo di applicazione del presente decreto, o che lo fa progettare o fabbricare, in vista dell’immissione sul mercato con il proprio nome o marchio commerciale;
g) importatore: la persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che, nel corso della propria attività, compie la prima immissione sul mercato comunitario di un articolo pirotecnico originario di un Paese terzo;
h) distributore: la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura che, nel corso della propria attività, mette a disposizione un articolo pirotecnico sul mercato;
i) norma armonizzata: una norma europea adottata da un organismo di normalizzazione europeo riconosciuto su mandato della Commissione secondo le procedure fissate dalla direttiva 98/48/CE e la conformità alla quale non è obbligatoria;
l) persona con conoscenze specialistiche: una persona abilitata secondo l’ordinamento vigente a manipolare o utilizzare fuochi l’artificio di categoria 4, articoli pirotecnici teatrali di categoria T2 o altri articoli pirotecnici di categoria P2, quali definiti all’articolo 3;
m) QEN - quantità equivalente netta: il quantitativo di materiale esplodente attivo presente in un articolo pirotecnico ed indicato nel certificato di conformità rilasciato da un organismo notificato.
Art. 3 Classificazione
1. Gli articoli pirotecnici sono classificati in categorie dal fabbricante conformemente al loro tipo di utilizzazione, alla loro finalità e al livello di rischio potenziale, compreso il livello della loro rumorosità. Gli organismi notificati di cui all’articolo 7 confermano la classificazione in categorie secondo le procedure di valutazione di conformità di cui all’articolo 6.
2. Gli articoli pirotecnici sono classificati nelle seguenti categorie: a) fuochi d’artificio: 1) categoria 1: fuochi d’artificio che presentano un rischio potenziale estremamente basso e un livello di rumorosità trascurabile e che sono destinati ad essere utilizzati in spazi confinati, compresi i fuochi d’artificio destinati ad essere usati all’interno di edifici d’abitazione;
2) categoria 2: fuochi d’artificio che presentano un basso rischio potenziale, un basso livello di rumorosità e che sono destinati a essere usati al di fuori di edifici in spazi confinati;
3) categoria 3: fuochi d’artificio che presentano un rischio potenziale medio e che sono destinati ad essere usati al di fuori di edifici in grandi spazi aperti e il cui livello di rumorosità non è nocivo per la salute umana;
4) categoria 4: fuochi d’artificio professionali che presentano un rischio potenziale elevato e che sono destinati ad essere usati esclusivamente da «persone con conoscenze specialistiche» di cui all’articolo 4, comunemente noti quali «fuochi d’artificio professionali», e il cui livello di rumorosità non è nocivo per la salute umana;
b) articoli pirotecnici teatrali: 1) categoria T1: articoli pirotecnici per uso scenico, che presentano un rischio potenziale ridotto;
2) categoria T2: articoli pirotecnici professionali per uso scenico che sono destinati esclusivamente all’uso da parte di persone con conoscenze specialistiche;
c) altri articoli pirotecnici: 1) categoria P1: articoli pirotecnici diversi dai fuochi d’artificio e dagli articoli pirotecnici teatrali che presentano un rischio potenziale ridotto;
2) categoria P2: articoli pirotecnici professionali diversi dai fuochi d’artificio e dagli articoli pirotecnici teatrali che sono destinati alla manipolazione o all’uso esclusivamente da parte di persone con conoscenze specialistiche.
Art. 4 Autorizzazione delle persone con conoscenze specialistiche
1. Le autorizzazioni all’esercizio dell’attività di utilizzo, a qualsiasi titolo, degli articoli pirotecnici di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a), n. 4), lettera b), n. 2), e lettera c), n. 2), possono essere rilasciate solo ai soggetti in possesso delle abilitazioni di cui all’articolo 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, che abbiano superato corsi di formazione nelle materie del settore della pirotecnica. Con decreto del Ministro dell’interno, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione dei predetti corsi e, qualora vengano effettuati da una pubblica amministrazione, le relative tariffe quantificate in maniera da coprire i costi effettivi del servizio.
2. Con il regolamento di cui all’articolo 18, comma 1, sono rideterminate le abilitazioni di cui all’articolo 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, in relazione alle tipologie di prodotti esplodenti ed alle modalità del loro uso, nonché quelle relative al rilascio della licenza di cui all’articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302.
3. Fino all’emanazione dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti per il rilascio delle autorizzazioni previste dal presente articolo.
Art. 5 Limitazioni alla vendita di articoli pirotecnici
1. Gli articoli pirotecnici non sono venduti, Né messi altrimenti a disposizione dei consumatori al di sotto dei seguenti limiti di età: a) fuochi d’artificio della categoria 1 a privati che non abbiano compiuto il quattordicesimo anno;
b) fuochi d’artificio della categoria 2 e articoli pirotecnici delle categorie T1 e P1 a privati che non siano maggiorenni e che non esibiscano un documento di identità in corso di validità;
c) fuochi d’artificio della categoria 3 a privati che non siano maggiorenni e che non siano muniti di nulla osta rilasciato dal questore ovvero di una licenza di porto d’armi;
d) fuochi d’artificio della categoria 4 e articoli pirotecnici delle categorie T2 e P2 a persone non autorizzate ai sensi dell’articolo 4.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 55, primo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non si applicano agli articoli pirotecnici di cui al comma 1, lettere a) e b).
3. Per esigenze di ordine, sicurezza, soccorso pubblico e incolumità pubblica, ai minori degli anni 18 è vietata la vendita, la cessione a qualsiasi titolo o la consegna dei prodotti pirotecnici del tipo «petardo» che presentino una massa netta di materiale scoppiante attivo fino a grammi sei di polvere nera, o fino a grammi uno di miscela a base di nitrato e metallo, o fino a grammi 0,5 di miscela a base di perclorato e metallo, nonché articoli pirotecnici del tipo «razzo» con una massa attiva complessiva fino a grammi 35, con una carica lampo e di apertura, se presente, di non oltre 5 grammi di polvere nera o 2 grammi di miscela a base di nitrato e metallo, o 1 grammo di miscela a base di perclorato e metallo.
4. Gli articoli pirotecnici del tipo «razzo» con limiti superiori a quelli previsti al comma 3 e con una massa attiva complessiva fino a grammi 75, con una carica lampo e di apertura, se presente, di non oltre 10 grammi di polvere nera o 4 grammi di miscela a basi di nitrato e metallo, o 2 grammi di miscela a base di perclorato e metallo, sono riservati ai maggiori di anni 18 in possesso del nulla osta del Questore o della licenza di porto d’armi.
5. I prodotti pirotecnici del tipo «petardo» con limiti superiori a quelli previsti dal comma 3 e del tipo «razzo» con limiti superiori a quanto previsto dal comma 4, sono destinati esclusivamente ad operatori professionali nell’ambito di spettacoli pirotecnici autorizzati.
Art. 6 Marcatura CE
1. Gli articoli pirotecnici devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza previsti dall’allegato I.
2. Salvo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera g), è vietato detenere, utilizzare, porre in vendita o cedere a qualsiasi titolo, trasportare, importare od esportare articoli che sono privi della marcatura CE e che non hanno superato la valutazione di conformità di cui all’allegato II.
3. Le procedure di valutazione di conformità degli articoli pirotecnici sono: a) per gli articoli pirotecnici prodotti in serie, l’esame «CE del tipo» effettuato con le modalità indicate nell’allegato II, modulo B), nonché la valutazione della conformità al tipo oggetto di tale esame, secondo una delle procedure, a scelta del fabbricante o dell’importatore da uno Stato non appartenente alla Unione europea, tra quelle indicate ai moduli C), D) e E) dell’allegato II, ovvero, per i soli fuochi di artificio di categoria 4, tra quelle indicate ai moduli C), D), E) ed H) dell’allegato II;
b) per gli articoli pirotecnici da realizzare in produzione unica, la verifica effettuata con le modalità indicate nell’allegato II, modulo G).
4. È fatto obbligo ai distributori di verificare che gli articoli pirotecnici resi disponibili sul mercato riportino, oltre alle etichettature previste dalle norme di pubblica sicurezza vigenti, le necessarie marcature di conformità e siano accompagnati dai documenti richiesti. La presente disposizione non si applica ai titolari di licenza per la minuta vendita di prodotti esplodenti, di cui all’articolo 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché agli altri soggetti autorizzati alla vendita dei medesimi prodotti, ai sensi dell’articolo 98, quarto comma, del regolamento di esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
Art. 7 Organismi notificati
1. Il Ministero dell’interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, notifica alla Commissione dell’Unione europea e alle autorità competenti degli altri Stati membri gli organismi, di seguito denominati: «organismi notificati», autorizzati ad espletare le procedure di valutazione della conformità di cui al presente decreto, i compiti specifici per i quali ciascuno di essi è stato autorizzato, nonché il numero di identificazione attribuito dalla medesima Commissione.
2. L’autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, a centri e laboratori appartenenti ad amministrazioni dello Stato, ad istituti universitari o di ricerca o a privati, aventi i requisiti di cui all’allegato III. Il medesimo decreto autorizza ciascun organismo al rilascio dell’attestato di esame «CE del tipo» e all’espletamento di tutte o di alcune delle procedure di valutazione di cui all’allegato II, moduli B), C), D), E) ed F). La relativa istanza è presentata al Ministero dell’interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, corredata dalla documentazione comprovante l’avvenuto adempimento degli oneri di cui all’articolo 47, comma 2, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni.
Art. 8 Vigilanza sugli organismi notificati
1. Il Ministero dell’interno si avvale del comitato tecnico di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, per vigilare sull’attività degli organismi notificati.
2. All’articolo 4 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il comitato, istituito presso il Ministero dell’interno, è presieduto da un prefetto ed è composto da due rappresentanti del Ministero dell’interno, di cui uno del Dipartimento della pubblica sicurezza ed uno del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, da due rappresentanti del Ministero della difesa, da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico e da tre esperti in materia di esplosivi, anche estranei alla pubblica amministrazione. I componenti appartenenti ad amministrazioni dello Stato sono designati dalle rispettive amministrazioni fra i funzionari o gli ufficiali di qualifica non superiore a dirigente superiore o grado corrispondente, ovvero a dirigente di seconda fascia.»;
b) al comma 3 le parole: «durano in carica cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «durano in carica tre anni».
3. Ai fini dell’attuazione di quanto previsto dal presente articolo, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell’economia e delle finanze, della difesa e dello sviluppo economico, da emanarsi, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono apportate le conseguenti modificazioni al decreto adottato in attuazione dell’articolo 14 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7.
4. Ai componenti del comitato non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese.
Art. 9 Caratteristiche della marcatura CE
1. La marcatura CE di conformità deve corrispondere al modello previsto dall’allegato IV e deve essere apposta dal fabbricante in modo visibile, facilmente leggibile ed indelebile sugli articoli pirotecnici, o su una piastrina di identificazione fissata su di essi, o sulla confezione, avente caratteristiche tali da non poter essere riutilizzata.
2. Con le stesse modalità si provvede all’apposizione sugli articoli pirotecnici del contrassegno di identificazione dell’organismo notificato che ha autorizzato l’apposizione della marcatura CE.
3. È vietato apporre sugli articoli pirotecnici marchi o iscrizioni ingannevoli o comunque tali da ridurre la visibilità, la riconoscibilità e la leggibilità della marcatura CE di conformità e del contrassegno di identificazione dell’organismo notificato.
4. La violazione dei divieti di cui al comma 3 equivale alla mancata apposizione dei marchi e delle iscrizioni.
5. Il fabbricante oppure, se questi non è stabilito sul territorio della Comunità, l’importatore, deve conservare, per almeno dieci anni dall’ultima data di fabbricazione del prodotto, copia degli attestati di esame «CE del tipo», delle eventuali integrazioni e della relativa documentazione tecnica, nonché la documentazione relativa alle valutazioni di conformità superate, prescritta nell’allegato II.
6. Qualora i soggetti di cui al comma 1 non siano stabiliti nell’Unione europea, l’obbligo di cui al comma 1 incombe su colui che importa gli articoli pirotecnici in vista di una loro utilizzazione o cessione a qualsiasi titolo nel territorio comunitario.
Art. 10 Adempimenti procedurali
1. Alle procedure relative all’esame «CE del tipo» e alle procedure di valutazione di cui all’allegato II, a quelle finalizzate all’autorizzazione degli organismi notificati, alla vigilanza sugli stessi, nonché all’effettuazione dei controlli sui prodotti, si applicano le disposizioni dell’articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
Art. 11 Etichettatura degli articoli pirotecnici
1. I fabbricanti e, qualora essi non siano stabiliti nell’Unione europea, gli importatori devono assicurare che gli articoli pirotecnici diversi dagli articoli pirotecnici per i veicoli siano adeguatamente etichettati, in modo visibile, leggibile e indelebile, nella lingua italiana.
2. L’etichetta degli articoli pirotecnici deve riportare, in caratteri facilmente leggibili, almeno il nome e l’indirizzo del fabbricante o, qualora il fabbricante non sia stabilito nella Comunità, il nome del fabbricante, nonché il nome e l’indirizzo dell’importatore, il nome e il tipo dell’articolo, i limiti minimi d’età e le altre condizioni per la vendita stabilite dall’articolo 5, la categoria pertinente e le istruzioni per l’uso, l’anno di produzione per i fuochi d’artificio delle categorie 3 e 4, nonché, se del caso, la distanza minima di sicurezza. L’etichetta comprende la quantità equivalente netta (QEN) di materiale esplosivo attivo.
Sull’artifizio pirotecnico prodotto, importato o comunque detenuto sul territorio dello Stato, deve essere altresì presente, oltre alle classificazioni previste dalle leggi di pubblica sicurezza ed atte a consentire la sicurezza dei depositi di prodotti esplodenti, l’indicazione del numero di registrazione attribuito al prodotto dall’organismo notificato, nonché degli estremi della presa d’atto ministeriale che attesta che l’importatore o il distributore, diverso dai soggetti di cui all’articolo 6, comma 4, secondo periodo, ha validamente depositato presso il Ministero dell’interno copia della certificazione «CE del tipo» relativa al prodotto pirotecnico e l’ulteriore documentazione tecnica descrittiva delle caratteristiche costruttive dello stesso ai fini delle verifiche di cui all’articolo 14, comma 2.
3. I fuochi d’artificio sono inoltre corredati delle seguenti informazioni minime: a) categoria 1: se del caso, «da usarsi soltanto in spazi aperti» e indicazione della distanza minima di sicurezza;
b) categoria 2: «da usarsi soltanto in spazi aperti» e, se del caso, indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza;
c) categoria 3: «da usarsi soltanto in spazi aperti» e indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza;
d) categoria 4: «può essere usato esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche» e indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza.
4. Gli articoli pirotecnici teatrali sono inoltre corredati delle seguenti informazioni minime: a) categoria T1: se del caso «da usarsi soltanto in spazi aperti» e indicazione della distanza minima di sicurezza;
b) categoria T2: «può essere usato esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche e indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza.
5. Se l’articolo pirotecnico non presenta uno spazio sufficiente per soddisfare i requisiti di etichettatura di cui ai commi da 2 a 4 le informazioni sono riportate sulla confezione minima di vendita.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli articoli pirotecnici esposti in fiere campionarie, mostre e dimostrazioni per la commercializzazione di articoli pirotecnici, oppure fabbricati a fini di ricerca, sviluppo e prova. A tali articoli pirotecnici è apposta, a cura del fabbricante o dell’importatore, un’etichetta recante il nome e l’indirizzo del fabbricante o dell’importatore, nonché la denominazione e la data della fiera campionaria, della mostra o della dimostrazione e la non conformità e non disponibilità alla vendita degli articoli o ai fini diversi da quelli di ricerca, sviluppo e prova. Gli articoli esposti in fiere campionarie, mostre e dimostrazioni devono, in ogni caso, essere riconosciuti e classificati ai sensi dell’articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, se destinati ad essere utilizzati in tali contesti a scopo dimostrativo.
Art. 12 Etichettatura di articoli pirotecnici per i veicoli
1. L’etichetta degli articoli pirotecnici per i veicoli riporta il nome del fabbricante o, qualora il fabbricante non sia stabilito nella Comunità, il nome dell’importatore, il nome e il tipo dell’articolo e le istruzioni in materia di sicurezza.
2. Se l’articolo non presenta spazio sufficiente per soddisfare i requisiti di etichettatura di cui al comma 1, le informazioni richieste sono apposte sulla confezione.
3. Agli utilizzatori professionali è fornita, nella lingua da loro richiesta, una scheda con i dati di sicurezza compilata in conformità all’allegato al decreto del Ministro della salute in data 7 settembre 2002, di recepimento della direttiva 2001/58/CE, riguardante le modalità dell’informazione su sostanze e preparati pericolosi immessi in commercio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2002.
4. La scheda di cui al comma 3 con i dati di sicurezza può essere trasmessa su carta o per via elettronica, purché il destinatario disponga dei mezzi necessari per accedervi.
5. Ai fini della sicurezza sui depositi, l’etichetta di cui al comma 2 è anche apposta sulla confezione esterna costituente l’imballaggio degli articoli pirotecnici per autoveicoli, integrata dagli estremi della presa d’atto o del decreto ministeriale di iscrizione nell’allegato A al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli articoli pirotecnici per i veicoli, fabbricati a fini di ricerca, sviluppo e prova e che non siano conformi alle disposizioni del presente decreto, solo quando sugli stessi articoli pirotecnici sia chiaramente indicato la loro non conformità e non disponibilità a fini diversi da ricerca, sviluppo e prova.
Art. 13 Identificazione univoca e sistema informatico di raccolta dati
1. I fabbricanti e gli importatori di articoli pirotecnici procedono alla identificazione univoca ove possibile dei singoli articoli pirotecnici e comunque di ogni confezione elementare.
2. Il fabbricante, l’importatore ed il distributore, diverso dai soggetti di cui all’articolo 6, comma 4, secondo periodo, sono tenuti ad utilizzare il sistema informatico di gestione delle procedure previste dal Ministero dell’interno di raccolta dei dati relativi agli articoli pirotecnici, che consente la loro identificazione univoca e la loro tracciabilità.
3. Con decreto del Ministro dell’interno, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati gli elementi caratteristici e le modalità dell’identificazione univoca di cui al comma 1 e sono disciplinate le modalità di funzionamento e di utilizzazione del sistema informatico di raccolta dei dati di cui al comma 2, nonché la tenuta del registro di cui all’articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, anche in modalità informatizzata, relativo a tutte le movimentazioni di articoli pirotecnici.
Art. 14 Sorveglianza del mercato
1. Il Dipartimento della pubblica sicurezza con il concorso del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’interno controlla che gli articoli pirotecnici immessi sul mercato siano sicuri, adeguatamente immagazzinati e usati ai fini cui sono destinati.
Scarica il testo integrale di:
Decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58
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Documento aggiornato in data 07.05.2011
Praesumptio hominis.