DLgs 9 2008 diritti audiovisivi sportivi

Decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9

Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse.

(Gazz. Uff., 1 febbraio 2008, n. 27)

diritti audiovisivi sportiviTitolo I
PRINCIPI E DEFINIZIONI


Art. 1. - Principi
1. Il presente decreto legislativo reca, in attuazione dei principi e dei criteri sanciti dalla legge 19 luglio 2007, n. 106, disposizioni volte a garantire la trasparenza e l’efficienza del mercato dei diritti audiovisivi degli eventi sportivi di campionati, coppe e tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive, organizzati a livello nazionale, ed a disciplinare la ripartizione delle risorse economiche e finanziarie assicurate dalla commercializzazione in forma centralizzata di tali diritti, in modo da garantire l’equilibrio competitivo fra i soggetti partecipanti alle competizioni e da destinare una quota di tale risorse a fini di mutualità.


Art. 2. - Definizioni
1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:
a) «legge delega»: la legge 19 luglio 2007, n. 106;
b) «evento»: l’evento sportivo costituito da una gara singola, disputata da due soggetti in competizione tra loro secondo modalità e durata stabilite dai regolamenti sportivi, organizzata di norma dal soggetto che ha la disponibilità dell’impianto sportivo e delle aree riservate e con la partecipazione dell’altro soggetto in qualità di ospite, destinata alla fruizione del pubblico e comprensiva degli accadimenti di contorno che si verificano nell’area tecnica, nel campo di destinazione, negli spazi circostanti il campo di gioco e all’interno del recinto di gioco dell’impianto sportivo, come definiti dai regolamenti sportivi;
c) «organizzatore dell’evento»: la società sportiva che assume la responsabilità e gli oneri dell’organizzazione dell’evento disputato nell’impianto sportivo di cui essa ha la disponibilità;
d) «competizione»: qualunque competizione sportiva, organizzata in forma ufficiale di campionato, coppa o torneo professionistico cui partecipa una pluralità di squadre secondo modalità e durata previste dai regolamenti sportivi, nonché gli ulteriori eventi organizzati sulla base dell’esito delle predette competizioni;
e) «organizzatore della competizione»: il soggetto cui è demandata o delegata l’organizzazione della competizione da parte della federazione sportiva riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano, competente per la rispettiva disciplina sportiva;
f) «giornata»: il turno della competizione che comprende tutti gli eventi disputati in uno o in più giorni solari, secondo il calendario predisposto dall’organizzatore della competizione;
g) «diretta»: la trasmissione in tempo reale dell’evento;
h) «differita»: la trasmissione dell’evento dopo la conclusione dell’evento medesimo;
i) «prima differita»: la prima trasmissione in differita integrale dell’evento;
j) «replica»: la trasmissione integrale dell’evento successivamente alla prima messa in onda o alla prima differita;
k) «sintesi»: la trasmissione dell’evento di durata non superiore ai 45 minuti;
l) «immagini salienti»: le immagini salienti dell’evento, ivi compresi i fermi immagine, le immagini al rallentatore, l’instant replay e qualsiasi altro fotogramma o elaborazione delle azioni di gioco in grafica animata;
m) «immagini correlate»: le immagini filmate all’interno dell’impianto sportivo e delle relative aree riservate prima e dopo l’evento, comprese le immagini filmate degli accadimenti sportivi e delle interviste negli spazi al di fuori del recinto di gioco, in sala stampa, in area spogliatoi, nei passaggi dagli spogliatoi al campo di gioco, nonché le interviste ai tifosi e le immagini degli spalti filmate anche nel corso dell’evento;
n) «prima messa in onda»: la diretta, la prima differita e la prima trasmissione delle immagini salienti;
o) «diritti audiovisivi»: i diritti esclusivi, di durata pari a cinquanta anni dalla data in cui si svolge l’evento, che comprendono:
1) la fissazione e la riproduzione, diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, delle immagini dell’evento, in qualunque luogo in cui l’evento si svolga;
2) la comunicazione al pubblico delle riprese, fissazioni e riproduzioni, nonché la loro messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, su reti di comunicazione elettronica. Tale diritto non si esaurisce con alcun atto di comunicazione al pubblico o di messa a disposizione del pubblico delle immagini dell’evento;
3) la distribuzione con qualsiasi modalità, compresa la vendita, dell’originale e delle copie delle riprese, fissazioni o riproduzioni dell’evento. Il diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità europea se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dall’avente diritto in uno Stato membro;
4) il noleggio ed il prestito dell’originale e delle copie delle fissazioni dell’evento. La vendita o la distribuzione, sotto qualsiasi forma, non esauriscono il diritto di noleggio e di prestito;
5) la fissazione, elaborazione o riproduzione, in tutto o in parte, delle emissioni dell’evento per nuove trasmissioni o ritrasmissioni o per nuove fissazioni aventi ad oggetto l’evento;
6) l’utilizzazione delle immagini dell’evento per finalità promozionali e pubblicitarie di prodotti e servizi, nonché per finalità di abbinamento delle immagini dell’evento a giochi e scommesse e per lo svolgimento delle relative attività;
7) la conservazione delle fissazioni delle immagini dell’evento ai fini della costituzione di un archivio o banca dati da riprodurre, elaborare, comunicare al pubblico e distribuire in qualunque modo e forma nei termini che precedono, a partire dalla mezzanotte dell’ottavo giorno che segue alla disputa dell’evento medesimo;
p) «diritto di archivio»: il diritto di cui alla lettera o), numero 7);
q) «diritti audiovisivi di natura primaria»: i diritti di prima messa in onda;
r) «diritti audiovisivi di natura secondaria»: i diritti di trasmissione della replica, della sintesi e delle immagini salienti;
s) «pacchetto»: un complesso di diritti audiovisivi relativi agli eventi di una o più competizioni;
t) «contratto di licenza»: il contratto avente ad oggetto la licenza a termine, all’operatore della comunicazione o all’intermediario indipendente, dei diritti audiovisivi relativi agli eventi della competizione;
u) «piattaforma»: sistema di distribuzione e di diffusione dei prodotti audiovisivi mediante tecnologie e mezzi di trasmissione e di ricezione delle immagini, sia in chiaro che ad accesso condizionato, anche a pagamento, su reti di comunicazione elettronica;
v) «prodotti audiovisivi»: i prodotti editoriali aventi ad oggetto eventi della competizione, confezionati sulla base delle diverse modalità di trasmissione, nonché delle diverse piattaforme, in conformità agli orari e agli schemi approvati dall’organizzatore della competizione;
w) «in chiaro»: modalità di trasmissione dei prodotti audiovisivi in forma non codificata e gratuitamente accessibile a tutti gli utenti;
x) «a pagamento»: modalità di trasmissione dei prodotti audiovisivi attraverso un sistema ad accesso condizionato e dietro il pagamento di un corrispettivo per la visione da parte dell’utente, anche su richiesta individuale;
y) «reti di comunicazione elettronica»: i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse, a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;
z) «operatore della comunicazione»: il soggetto che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi televisivi o radiofonici e dei relativi programmi-dati destinati, anche su richiesta individuale, alla diffusione anche ad accesso condizionato su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite o con ogni altro mezzo di comunicazione elettronica e che è legittimato a svolgere le attività commerciali ed editoriali connesse alla diffusione delle immagini o dei suoni e dei dati relativi all’evento, nonché il soggetto che presta servizi di comunicazione elettronica;
aa) «intermediario indipendente»: il soggetto che svolge attività di intermediazione nel mercato dei diritti audiovisivi sportivi e che non si trovi in una delle situazioni di controllo o collegamento ai sensi dei commi 13, 14 e 15 dell’articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, con operatori della comunicazione, con l’organizzatore della competizione e con organizzatori degli eventi, ovvero in una situazione di controllo analogo. Ai fini della presente legge, si ha situazione di controllo analogo quando le offerte dell’intermediario indipendente sono imputabili, sulla base di univoci elementi, ad un unico centro decisionale riferibile a operatori della comunicazione, all’organizzatore della competizione e agli organizzatori degli eventi;
bb) «canale tematico ufficiale»: l’insieme di programmi audiovisivi originali, di durata non inferiore alle otto ore settimanali, distribuito anche all’estero su qualsiasi piattaforma distributiva, predisposto da un fornitore di contenuti e unificati da un medesimo marchio editoriale, riferito prevalentemente alla attività sportiva e societaria dell’organizzatore dell’evento, che concede in esclusiva al fornitore di contenuti l’uso del proprio marchio e della propria immagine, veicolati su qualsiasi mezzo di comunicazione, in chiaro o pagamento;
cc) «stagione sportiva»: il periodo, secondo i regolamenti sportivi, che intercorre tra il 1° luglio e il 30 giugno dell’anno solare successivo;
dd) «utente»: il consumatore finale che, attraverso l’accesso ad una piattaforma distributiva, fruisce dei prodotti audiovisivi.



Titolo II
TITOLARITA’ ED ESERCIZIO DEI DIRITTI AUDIOVISIVI



Capo I
Regole generali


Art. 3. - Titolarità dei diritti audiovisivi
1. L’organizzatore della competizione e gli organizzatori degli eventi sono contitolari dei diritti audiovisivi relativi agli eventi della competizione medesima, salvo quanto previsto al comma 2.
2. La titolarità del diritto di archivio relativo a ciascun evento della competizione è riconosciuta in esclusiva all’organizzatore dell’evento medesimo.


Art. 4. - Esercizio dei diritti audiovisivi
1. L’esercizio dei diritti audiovisivi relativi ai singoli eventi della competizione spetta all’organizzatore della competizione medesima. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 27, gli atti giuridici posti in essere in violazione della presente disposizione sono nulli.
2. L’esercizio del diritto di archivio è attribuito all’organizzatore di ciascun evento, il quale consente, in condizione di reciprocità, alla società sportiva che partecipa all’evento in qualità di ospite di conservare nel proprio archivio e utilizzare economicamente le immagini dell’evento medesimo.
3. Sono riservate agli organizzatori degli eventi autonome iniziative commerciali aventi ad oggetto i diritti di trasmissione sui canali tematici ufficiali della sintesi, della replica e delle immagini salienti relativi agli eventi cui gli stessi partecipano.
4. La produzione audiovisiva dell’evento spetta all’organizzatore dell’evento medesimo il quale, a tali fini, può effettuare le riprese direttamente o tramite un servizio tecnico di ripresa, ovvero avvalersi degli operatori della comunicazione assegnatari dei diritti audiovisivi. L’organizzatore della competizione coordina le produzioni audiovisive determinando nelle linee guida di cui all’articolo 6 le modalità di produzione e gli standard tecnici minimi, qualitativi ed editoriali, ai quali l’organizzatore dell’evento deve attenersi. L’organizzatore dell’evento mette a disposizione dell’organizzatore della competizione il segnale contenente le immagini dell’evento, comprensivo delle fonti di ripresa e dei formati indicati negli standard minimi, senza alcun corrispettivo o rimborso di costi, e consente all’organizzatore della competizione di accedere alle postazioni di regia ai fini dei necessari controlli, anche ai fini sportivi.
5. Qualora l’organizzatore dell’evento non intenda effettuare la produzione audiovisiva ai sensi del precedente comma 4, la stessa è effettuata dall’organizzatore della competizione, il quale può effettuare le riprese direttamente o tramite un servizio tecnico di ripresa, ovvero avvalersi degli operatori della comunicazione assegnatari dei diritti audiovisivi, fermo restando l’obbligo di mettere a disposizione dell’organizzatore dell’evento il segnale contenente le immagini dell’evento medesimo e comprensivo di qualsiasi fonte di ripresa, senza alcun corrispettivo o rimborso dei costi tecnici.
6. La proprietà delle riprese, quale risultato delle produzioni audiovisive di cui ai commi 4 e 5, anche in deroga a quanto previsto all’articolo 78-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, spetta all’organizzatore dell’evento, fermo restando il diritto dell’organizzatore della competizione di farne uso per tutti i fini di cui al presente decreto.
7. Il soggetto che produce le immagini degli eventi della competizione ai sensi dei commi 4 e 5, è tenuto a mettere a disposizione di tutti gli assegnatari dei diritti audiovisivi, a condizioni trasparenti e non discriminatorie, e secondo un tariffario stabilito dall’organizzatore della competizione, l’accesso al segnale, unitamente ai servizi tecnici correlati, senza loghi e commenti parlati e dotate di rumori di fondo. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione della presente disposizione.


Art. 5. - Diritto di cronaca
1. Agli operatori della comunicazione è riconosciuto il diritto di cronaca relativo a ciascun evento della competizione.
2. L’esercizio del diritto di cronaca non può pregiudicare lo sfruttamento normale dei diritti audiovisivi da parte dei soggetti assegnatari dei diritti medesimi, né arrecare un ingiustificato pregiudizio agli interessi dell’organizzatore della competizione e dell’organizzatore dell’evento. Non pregiudica comunque lo sfruttamento normale dei diritti audiovisivi la comunicazione al pubblico, scritta o sonora, anche in tempo reale, della sola notizia del risultato sportivo e dei suoi aggiornamenti, adeguatamente intervallati.
3. È comunque garantita alla concessionaria del servizio pubblico, limitatamente alle trasmissioni televisive, e alle altre emittenti televisive nazionali e locali la trasmissione di immagini salienti e correlate per il resoconto di attualità nell’ambito dei telegiornali, di durata non superiore a otto minuti complessivi per giornata e comunque non superiore a quattro minuti per ciascun giorno solare, con un limite massimo di tre minuti per singolo evento, decorso un breve lasso di tempo dalla conclusione dell’evento, comunque non inferiore alle tre ore, e fino alle quarantotto ore successive alla conclusione dell’evento medesimo, nel rispetto delle modalità e dei limiti temporali previsti da apposito regolamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentiti i rappresentanti delle categorie interessate e le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale iscritte nell’elenco di cui all’articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
4. L’Autorità adotta, con le stesse procedure di cui al comma 3, un regolamento per disciplinare i limiti temporali e le modalità di esercizio del diritto di cronaca, anche in diretta, da parte delle emittenti di radiodiffusione sonora e dei fornitori di contenuti radiofonici in ambito nazionale e locale, fatte comunque salve le modalità di diffusione acquisite per il medesimo diritto di cronaca.
5. Il regolamento di cui al comma 3 è redatto in conformità alle disposizioni derivanti dall’ordinamento comunitario, con particolare riferimento alla disciplina degli eventi di particolare rilevanza per la società ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
6. Ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca, all’organizzatore della competizione e all’organizzatore dell’evento e agli assegnatari dei diritti è fatto obbligo di mettere a disposizione degli operatori della comunicazione, previo rimborso dei soli costi tecnici stabiliti nel tariffario di cui all’articolo 4, comma 7, estratti di immagini salienti e correlate, contrassegnati dal logo dell’organizzatore della competizione. Qualora non fosse garantita l’acquisizione delle immagini nei termini che precedono, l’organizzatore della competizione e l’organizzatore dell’evento consentono agli operatori della comunicazione di accedere agli impianti sportivi per riprendere l’evento, secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 3. Il regolamento di cui al comma 3 stabilisce altresì i requisiti soggettivi e oggettivi per l’accreditamento degli operatori della comunicazione all’interno dell’impianto sportivo.
7. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente articolo.
8. Alle violazioni dei regolamenti di cui ai commi 3 e 4 si applicano le sanzioni amministrative previste all’articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.



Capo II
Commercializzazione dei diritti audiovisivi
Sezione I
Norme generali


Art. 6. - Linee guida
1. L’organizzatore della competizione è tenuto a predeterminare, in conformità ai principi e alle disposizioni del presente decreto, linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi recanti regole in materia di offerta e di assegnazione dei diritti audiovisivi medesimi, criteri in materia di formazione dei relativi pacchetti e le ulteriori regole previste dal presente decreto in modo da garantire ai partecipanti alle procedure competitive di cui all’articolo 7 condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione.
2. Le linee guida sono deliberate, per ciascuna competizione, dall’assemblea di categoria delle società sportive partecipanti alla competizione medesima, con la maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto al voto per le prime tre votazioni e con maggioranza semplice a partire dalla quarta. In sede di prima applicazione, l’organizzatore della competizione predispone le linee guida entro quattro mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.
3. Le linee guida individuano i diritti di natura secondaria oggetto di autonome iniziative commerciali da parte degli organizzatori degli eventi, fermo restando quanto previsto dall’articolo 4, comma 3.
4. Le linee guida individuano altresì il periodo temporale dopo il quale è possibile esercitare i diritti audiovisivi di natura secondaria, le modalità di esercizio dei diritti di trasmissione in diretta delle immagini correlate relativi agli eventi della competizione sui canali degli assegnatari dei diritti audiovisivi e sui canali tematici ufficiali, le modalità di produzione audiovisiva e i relativi costi, nonché gli standard qualitativi ed editoriali richiesti alle produzioni audiovisive.
5. Al fine di valorizzare i diritti audiovisivi relativi agli eventi del campionato di calcio di serie B e di perseguire il migliore risultato economico nella commercializzazione degli stessi, l’assemblea di categoria delle società sportive partecipanti al campionato di calcio di serie A favorisce modalità di commercializzazione integrata dei diritti audiovisivi relativi ai campionati di calcio di serie A e di serie B, ferme restando le disposizioni dell’articolo 3 in materia di titolarità dei diritti audiovisivi in capo all’organizzatore di ciascuna competizione e agli organizzatori degli eventi che fanno parte della competizione medesima, nonché le disposizioni del Titolo III in materia di ripartizione delle risorse.
6. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato verificano, per i profili di rispettiva competenza, la conformità delle linee guida ai principi e alle disposizioni del presente decreto e le approvano entro sessanta giorni dal ricevimento delle stesse .


Art. 7. - Offerta dei diritti audiovisivi
1. L’organizzatore della competizione è tenuto ad offrire i diritti audiovisivi a tutti gli operatori della comunicazione di tutte le piattaforme, attraverso distinte procedure competitive relative al mercato nazionale e, tenuto conto delle relative peculiarità, al mercato internazionale e alla piattaforma radiofonica.
2. L’organizzatore della competizione è tenuto a procedere all’offerta dei diritti audiovisivi con congruo anticipo rispetto alla data d’inizio della competizione.
3. L’organizzatore della competizione non è tenuto a commercializzare le dirette relative a tutti gli eventi della competizione. Le linee guida di cui all’articolo 6 indicano il numero minimo delle dirette destinate alla commercializzazione.
4. Al fine di perseguire il miglior risultato nella commercializzazione dei diritti audiovisivi sul mercato nazionale, l’organizzatore della competizione può individuare, attraverso un’apposita procedura competitiva, un intermediario indipendente a cui concedere in licenza tutti i diritti audiovisivi relativi ad una competizione. L’organizzatore della competizione non può procedere all’assegnazione di tutti i diritti audiovisivi all’intermediario indipendente prima che siano decorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione all’Autorità garante della concorrenza e del mercato dei risultati e dei criteri adottati nella procedura competitiva.
5. La procedura competitiva di cui al comma 4 è disciplinata dalle linee guida di cui all’articolo 6 e deve essere resa nota mediante la tempestiva pubblicazione di un avviso sul sito informatico dell’organizzatore della competizione e su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale. Alla procedura competitiva devono essere invitati a partecipare tutti gli intermediari indipendenti che ne abbiano fatto richiesta.
6. Nell’ipotesi di cui al comma 4, l’intermediario indipendente assegnatario dei diritti audiovisivi è tenuto al rispetto delle disposizioni del presente decreto in materia di commercializzazione dei diritti stessi, nonché delle linee guida di cui all’articolo 6. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo e dagli articoli 8, 9 e 10, al fine di perseguire il miglior risultato nella commercializzazione dei diritti audiovisivi, l’intermediario indipendente può procedere alla formazione e modifica dei pacchetti, previa approvazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, secondo le modalità di cui all’articolo 6, comma 6.
7. Qualora l’organizzatore della competizione, al fine di perseguire il miglior risultato nella commercializzazione dei diritti audiovisivi, sia in ambito nazionale che in ambito internazionale, intenda costituire una o più società con funzioni di advisor, la partecipazione a tale società è vietata agli operatori della comunicazione e agli intermediari indipendenti che partecipano alle procedure di cui al comma 1, nonché ai soggetti che operano in qualità di advisor dell’organizzatore della competizione.
8. Alla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi alle competizioni delle categorie professionistiche calcistiche inferiori al campionato di serie A e degli altri sport professionistici a squadre oggetto del presente decreto, nonché quelle relative alle Coppe nazionali e agli ulteriori eventi organizzati sulla base dell’esito delle competizioni, si applicano le disposizioni di cui alle sezioni I, II e III del presente capo, con esclusione degli articoli 8, commi 2 e 3, e 9, comma 4, nonché le disposizioni di cui alle sezioni IV e V del presente capo ad eccezione dell’articolo 14, comma 4.
Sezione II
Commercializzazione dei diritti audiovisivi sul mercato nazionale


Art. 8. - Offerta dei diritti audiovisivi e formazione dei pacchetti
1. L’organizzatore della competizione è tenuto ad offrire i diritti audiovisivi mediante più procedure competitive, ai fini dell’esercizio degli stessi per singola piattaforma ovvero mettendo in concorrenza le diverse piattaforme, ovvero con entrambe le modalità.
2. Nell’ipotesi in cui vengano messe in concorrenza diverse piattaforme, l’organizzatore della competizione è tenuto a predisporre più pacchetti.
3. L’organizzatore della competizione deve predisporre pacchetti tra loro equilibrati in modo da garantire la presenza, in ciascuno di essi, di eventi della competizione di elevato interesse per gli utenti.
4. L’organizzatore della competizione fissa il prezzo minimo di ciascun pacchetto al di sotto del quale, previa comunicazione all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, può decidere di revocare l’offerta.


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Decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9

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Documento aggiornato in data 26.09.2008

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