DLgs 9 2008 diritti audiovisivi sportivi

Decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9

Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse.

(Gazz. Uff., 1 febbraio 2008, n. 27)


Art. 25. - Ripartizione delle risorse fra i soggetti partecipanti a ciascuna competizione
1. La ripartizione delle risorse fra i soggetti partecipanti a ciascuna competizione è effettuata in modo da garantire l’attribuzione in parti uguali di una quota prevalente, nonché l’attribuzione delle restanti quote anche in base al bacino di utenza e ai risultati sportivi conseguiti da ciascuno di essi.
2. La quota delle risorse da distribuire in parti uguali fra tutti i partecipanti a ciascuna competizione non può essere comunque inferiore al 40 per cento.
3. La quota determinata sulla base del risultato sportivo non può essere inferiore alla quota determinata sulla base del bacino d’utenza.
4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 26, i criteri di ripartizione delle risorse fra i soggetti partecipanti alla competizione sono determinati con deliberazione adottata dall’assemblea di categoria dell’organizzatore della competizione medesima con la maggioranza qualificata dei tre quarti degli aventi diritto al voto.


Art. 26. - Prima ripartizione delle risorse del Campionato di calcio di serie A
1. In sede di prima applicazione del presente decreto e tenuto conto delle regole determinate dall’organizzatore dei campionati di calcio di serie A e B, la ripartizione delle risorse assicurate dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi al Campionato italiano di calcio di serie A, dedotte le quote di mutualità di cui agli articoli 22 e 24, è effettuata, a partire dalla stagione sportiva 2010-2011, con le seguenti modalità: una quota del 40 per cento in parti uguali tra tutti i soggetti partecipanti al campionato di serie A, una quota del 30 per cento sulla base dei risultati sportivi conseguiti e una quota del 30 per cento secondo il bacino di utenza.
2. La quota relativa al risultato sportivo, come individuata ai sensi del comma 1, è determinata nella misura del 10 per cento sulla base dei risultati conseguiti da ciascuno dei partecipanti alla competizione a partire della stagione sportiva 1946/1947, nella misura del 15 per cento sulla base dei risultati conseguiti nelle ultime cinque stagioni sportive e nella misura del 5 per cento sulla base del risultato conseguito nell’ultima competizione sportiva.
3. La quota relativa al bacino di utenza, come individuata ai sensi del comma 1, è determinata nella misura del 25 per cento sulla base del numero di sostenitori di ciascuno dei partecipanti alla competizione, così come individuati da una o più società di indagini demoscopiche incaricate dall’organizzatore del campionato di calcio di serie A secondo i criteri dallo stesso fissati, e nella misura del 5 per cento sulla base della popolazione del comune di riferimento della squadra.



Titolo IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE DI COORDINAMENTO E FINALI


Art. 27. - Disciplina del periodo transitorio
1. Gli effetti dei contratti di licenza, cessione o alienazione dei diritti audiovisivi di cui all’articolo 3, comma 1, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e stipulati prima del 31 maggio 2006, sono fatti salvi fino al 30 giugno 2010, anche se tali effetti derivano dall’esercizio di diritti di opzione o prelazione contenuti nei predetti contratti o in contratti ad essi collegati stipulati prima del 31 maggio 2006.
2. Gli effetti dei contratti di licenza, cessione, o alienazione dei diritti audiovisivi di cui all’articolo 3, comma 1, stipulati dopo il 31 maggio 2006 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto da soggetti diversi da quelli titolari dei contratti di licenza di cui al comma 1 ovvero dagli stessi soggetti di cui al comma 1 ma aventi un diverso oggetto, sono fatti salvi fino al 30 giugno 2010, anche se tali effetti derivano dall’esercizio di diritti di opzione o prelazione contenuti nei predetti contratti o in contratti ad essi collegati.
3. Sono parimenti fatti salvi sino al 30 giugno 2010 gli effetti dei contratti di cessione e di sublicenza con cui gli operatori della comunicazione e gli intermediari indipendenti trasferiscono ad altri operatori della comunicazione i diritti audiovisivi di cui all’articolo 3, comma 1, acquisiti in virtù dei contratti di cui ai commi 1 e 2.
4. Gli organizzatori degli eventi non titolari di contratti di licenza alla data di entrata in vigore del presente decreto possono stipulare, previa autorizzazione dell’organizzatore della competizione, contratti di licenza aventi durata fino al 30 giugno 2010.
5. Al fine di garantire una equa ripartizione delle risorse economiche e finanziarie derivanti dai contratti di cui ai commi 1, 2 e 3, i soggetti partecipanti al campionato di calcio di serie A redistribuiscono all’interno della propria categoria una quota percentuale crescente del totale delle risorse assicurate dalla contrattazione individuale dei diritti audiovisivi, determinata prioritariamente dall’Assemblea di categoria entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con delibera adottata con la maggioranza qualificata dei tre quarti degli aventi diritto al voto.
6. Le disposizioni di cui agli articoli 22, comma 2, e 24 si applicano a partire dalla stagione sportiva 2010/2011.
7. Al fine di consentire una applicazione graduale del principio di mutualità generale, è destinata alla Fondazione di cui all’articolo 23, per ciascuna delle stagioni sportive 2008/2009 e 2009/2010, una quota percentuale delle somme derivanti dai contratti di licenza, cessione o alienazione dei diritti audiovisivi sottoscritti per le medesime stagioni, anche a titolo individuale ed anche se derivanti dall’esercizio di diritti di opzione o prelazione, determinata prioritariamente dall’organizzatore del campionato di calcio di serie A entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con delibera adottata con la maggioranza qualificata dei tre quarti degli aventi diritto al voto.
8. Al fine di consentire una applicazione graduale del principio di mutualità per le categorie inferiori di cui all’articolo 24, è destinata alle predette categorie una quota percentuale delle somme derivanti dai contratti di licenza, cessione o alienazione dei diritti audiovisivi sottoscritti per le medesime stagioni, anche a titolo individuale ed anche se derivanti dall’esercizio di diritti di opzione o prelazione, determinata prioritariamente dall’organizzatore del campionato di calcio di serie A entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con delibera adottata con la maggioranza qualificata dei tre quarti degli aventi diritto al voto.


Art. 28. - Disposizione di coordinamento
1. Al titolo II della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo l’articolo 78-ter è inserito il seguente capo: «Capo I-ter Diritti audiovisivi sportivi Art. 78-quater. Ai diritti audiovisivi sportivi di cui alla legge 19 luglio 2007, n. 106, e relativi decreti legislativi attuativi si applicano le disposizioni della presente legge, in quanto compatibili.».


Art. 29. - Norme finanziarie
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. All’onere derivante dal funzionamento della struttura di cui all’articolo 19, comma 2, si provvede mediante un contributo di importo annuale non superiore allo 0,50 per mille dei ricavi di ciascun anno derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi da parte dell’organizzatore della competizione. Il contributo è versato entro il 31 luglio di ogni anno nella misura e secondo le modalità stabilite dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi dell’articolo 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.


Art. 30. - Abrogazioni
1. È abrogato l’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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Decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9

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Documento aggiornato in data 26.09.2008

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