(Gazz. Uff., 7 giugno 2000, n. 131)
Articolo abrogato dall’art. 358, comma 1, lettera e), del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
Art.32 Definizione delle riserve al termine dei lavori.
[1. Le riserve e le pretese dell’appaltatore, che in ragione del valore o del tempo di insorgenza non sono state oggetto della procedura di accordo bonario ai sensi dell’art. 31- bis della legge, sono esaminate e valutate dalla stazione appaltante entro novanta giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo effettuata ai sensi dell’art. 204 del regolamento.
2. Qualora siano decorsi i termini previsti dall’art. 28 della legge senza che la stazione appaltante abbia effettuato il collaudo o senza che sia stato emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori, l’appaltatore può chiedere che siano comunque definite le proprie riserve e richieste notificando apposita istanza. La stazione appaltante deve in tal caso pronunziarsi entro i successivi novanta giorni.
3. Il pagamento delle somme eventualmente riconosciute dalla stazione appaltante deve avvenire entro sessanta giorni decorrenti dalla accettazione da parte dell’appaltatore dell’importo offerto. In caso di ritardato pagamento decorrono gli interessi al tasso legale.
4. Le domande che fanno valere in via ordinaria o arbitrale pretese già oggetto di riserva ai sensi dell’art. 31 non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.]
Articolo abrogato dall’art. 256 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dall’art. 2, comma 1, lettera zz), numero 1), del D.Lgs.11 settembre 2008, n. 152, con decorrenza 1° luglio 2006, ai sensi di quanto disposto dall’art. 257 del decreto 163/2006.
Art.33 Tempo del giudizio.
[1. L’appaltatore che intenda far valere le proprie pretese nel giudizio ordinario o arbitrale deve proporre la domanda entro il termine di decadenza di sessanta giorni, decorrente dal ricevimento della comunicazione di cui all’art. 149, comma, 3, del regolamento, o della determinazione prevista dai commi 1 e 2 dell’art. 32 del capitolato, oppure dalla scadenza dei termini previsti dagli stessi commi 1 e 2.
2. Salvo diverso accordo delle parti, e qualora la domanda non abbia ad oggetto questioni la cui definizione non è differibile nel tempo, la controversia arbitrale non può svolgersi prima che siano decorsi i termini di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 32.
3. Se nel corso dell’appalto sono state proposte più domande di arbitrato in relazione a diverse procedure di accordo bonario, queste sono decise in un unico giudizio ai sensi del comma 2.]
Articolo abrogato dall’art. 358, comma 1, lettera e), del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
Art.34 Controversie.
[1. Se il contratto o gli atti di gara non contengono espressa clausola compromissoria, la competenza a conoscere delle controversie derivanti dal contratto di appalto spetta, ai sensi dell’art. 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato.
2. Se le parti intendono deferire ad arbitri le controversie derivanti dal contratto di appalto, nel contratto o nel compromesso è fatto richiamo all’art. 150 del regolamento ed alle disposizioni del presente articolo.
3. Nell’ipotesi di cui al comma 2, le controversie sono risolte da un collegio arbitrale costituito presso la Camera arbitrale per i lavori pubblici secondo le modalità previste dal regolamento. Il giudizio arbitrale si svolge secondo le regole di procedura contenute nel decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro della giustizia previsto dall’art. 32 della legge.]
Articolo abrogato dall’art. 358, comma 1, lettera e), del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
Art.35 Proprietà degli oggetti trovati.
1. Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene alla stazione appaltante la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l’arte o l’archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per l’esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi. L’appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l’integrità ed il diligente recupero.
2. Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente comunicato alla stazione appaltante. L’appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, Né può rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante.
Art.36 Proprietà dei materiali di demolizione.
1. I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprietà dell’amministrazione.
2. L’appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito negli atti contrattuali, intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.
3. Qualora gli atti contrattuali prevedano la cessione di detti materiali all’appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito deve essere dedotto dall’importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata già fatta nella determinazione dei prezzi.
Art.37 Collaudo.
[1. Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell’appaltatore dal collaudo stesso, determina l’estinzione di diritto delle garanzie fidejussorie prestate ai sensi dell’art. 30, comma 2, della legge e dell’art. 101 del regolamento.
2. Oltre a quanto disposto dall’art. 193 del regolamento, sono ad esclusivo carico dell’appaltatore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall’organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo resa necessaria dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all’impresa.]
Articolo abrogato dall’art. 358, comma 1, lettera e), del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
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Decreto ministeriale Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145
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Socius socio etiam culpae nomine tenetur, idest desidiae atque negligentiae.