DM 146 2008 regolamento attuativo codice nautica da diporto

Decreto ministeriale Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 29 luglio 2008, n. 146

Regolamento di attuazione dell’articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto.

(Gazz.Uff., 22 settembre 2008, Suppl. Ord. n. 223)

3. La visita È effettuata prima che l’unità sia impiegata nell’attività di noleggio e comprende un’ispezione completa della struttura, dell’apparato motore, del materiale d’armamento, delle installazioni elettriche, dei dispositivi antincendio e dei mezzi di segnalazione nonché un’ispezione a secco della carena.


Art. 86.
Visite periodiche
1. Le unità da diporto adibite a noleggio sono sottoposte a visita periodica alla scadenza del certificato di idoneità per accertare che persistano le condizioni esistenti all’atto della visita iniziale.


Art. 87.
Visite occasionali
1. Nel caso in cui un’unità da diporto abbia subito gravi avarie o nel caso in cui siano stati ad essa apportati notevoli mutamenti, per cui siano venuti meno i requisiti in base ai quali È stato rilasciato il certificato di idoneità, lo stesso perde di validità e l’armatore o, in mancanza, il proprietario sottopone l’unità a visita occasionale per la sua convalida.
2. La visita occasionale di un’unità da diporto È inoltre disposta dall’autorità marittima o della navigazione interna allorchÈ sussistano altri motivi per cui essa ritenga siano venuti meno i requisiti in base ai quali È stato rilasciato il certificato di idoneità. L’autorità comunica i motivi per cui viene disposta la visita occasionale, annotandone l’obbligo sul certificato.


Art. 88.
Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza
1. Le navi e le imbarcazioni da diporto impiegate in attività di noleggio hanno a bordo i mezzi di salvataggio individuali e collettivi e le dotazioni di sicurezza indicati negli allegati VIII e IX.
2. Le imbarcazioni e i natanti da diporto adibiti al noleggio, i cui proprietari o armatori dichiarano di effettuare navigazione in acque interne o in acque marittime entro tre, sei o dodici miglia dalla costa, devono avere a bordo i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza indicate nell’allegato X. La dichiarazione È annotata sul certificato d’idoneità a cura degli uffici indicati nell’articolo 82, comma 1.
3. I mezzi collettivi di salvataggio sono sistemati in modo che non sussistano impedimenti al libero galleggiamento nella manovra di messa a mare e sono dotati di adeguate ritenute per un rapido distacco dall’unità durante la navigazione.
4. L’armatore o, in mancanza, il proprietario dell’unità da diporto impiegata in attività di noleggio compila l’elenco dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza imbarcate, conforme al modello indicato nell’allegato XI, che fa parte dei documenti di bordo.


Art. 89.
Numero minimo dei componenti dell’equipaggio
1. L’equipaggio delle imbarcazioni da diporto adibite a noleggio che trasportano più di sei passeggeri ovvero di lunghezza superiore a diciotto metri È composto da almeno due persone.
2. L’equipaggio delle navi da diporto adibite a noleggio È composto da almeno tre persone.



Capo III
Norme di sicurezza per unità da diporto impiegate come unità appoggio per immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo


Art. 90.
Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza
1. Le unità da diporto impiegate come unità appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, oltre ai mezzi di salvataggio individuali e collettivi e alle dotazioni di sicurezza indicati nell’allegato V, devono avere a bordo le seguenti dotazioni supplementari:
a) una bombola di riserva da almeno 10 litri ogni cinque subacquei imbarcati, contenente gas respirabile e dotata di due erogatori e, in caso di immersione notturna, di una luce subacquea stroboscopica;
b) in caso di immersioni che prevedono soste di decompressione obbligate, in sostituzione della bombola di riserva di cui alla lettera a), È richiesta una stazione di decompressione. La stazione È dotata di un sistema di erogazione di gas respirabile in grado di garantire l’esecuzione delle ultime due tappe di decompressione ad ogni subacqueo impegnato in tale tipo di immersione;
c) un’unita per la somministrazione di ossigeno con caratteristiche conformi alla norma EN 14467;
d) una cassetta di pronto soccorso conforme alla tabella A allegata al decreto del Ministero della sanità 25 maggio 1988, n. 279, e una maschera di insufflazione, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta;
e) un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta.
2. Le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo richiedono la presenza di una persona abilitata al primo soccorso subacqueo.


Art. 91.
Segnalazione
1. Il subacqueo in immersione ha l’obbligo di segnalarsi con il galleggiante di cui all’articolo 130 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.
2. In caso di immersione notturna, il segnale di cui al comma 1 del presente articolo È costituito da una luce lampeggiante gialla visibile, a giro di orizzonte, ad una distanza non inferiore a trecento metri.
3. In caso di più subacquei in immersione, È sufficiente un solo segnale. Ogni subacqueo È dotato di un pedagno o pallone di superficie gonfiabile, di colore ben visibile e munito di sagola di almeno cinque metri, da utilizzare, prima di risalire in superficie, in caso di separazione dal gruppo.
4. Il subacqueo deve operare entro il raggio di cinquanta metri dalla verticale del segnale di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
5. Le unità da diporto, da traffico o da pesca in transito devono mantenersi ad una distanza non inferiore ai cento metri dai segnali di posizionamento del subacqueo.


Titolo IV
Disposizioni complementari e finali


Art. 92.
Motori a doppia alimentazione
1. La normativa tecnica regolante i motori entrobordo, entrofuoribordo, fuoribordo a doppia alimentazione, a benzina ed a gas di petrolio liquido, È conforme alla regola tecnica elaborata dall’UNI nel rispetto della normativa comunitaria.


Art. 93.
Disposizioni abrogative
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:
1) decreto del Ministro della marina mercantile 8 agosto 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 235 del 30 agosto 1977, recante approvazione delle direttive per l’effettuazione delle visite di accertamento ai fini dell’abilitazione alla navigazione delle unità da diporto;
2) decreto del Ministro della marina mercantile 19 novembre 1992, n. 566, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 38 del 16 febbraio 1993, recante regolamento sull’autorizzazione alla navigazione temporanea delle navi da diporto;
3) decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 gennaio 1994, n. 232, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 87 del 15 aprile 1994, recante regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto;
4) decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 luglio 1994, n. 536, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 216 del 15 settembre 1994, recante regolamento sul comando e sulla condotta delle unità da diporto da parte di coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo;
5) decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431, recante il regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 293 del 17 dicembre 1997, ad eccezione dell’articolo 9, comma 5, degli articoli 15 e 16 e degli allegati D, E ed F, i quali sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all’articolo 29, comma 5, del presente regolamento;
6) decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 1999, n. 478, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 295 del 17 dicembre 1999, recante il regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto.


Art. 94.
Disposizioni finali
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Allo svolgimento delle attività previste agli articoli 20, 21, 23, 45, 46, 49 e 50 si provvede con le attuali risorse umane, strumentali e finanziarie.
2. Il presente regolamento entra in vigore novanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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Decreto ministeriale Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 29 luglio 2008, n. 146

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