(Gazz. Uff., 20 giugno 2007, n. 141)
Art. 1.
A decorrere dal mese di aprile 2007, gli importi indicati nel comma 1 dell’art. 139 del Codice delle assicurazioni private e determinati, da ultimo, con il decreto ministeriale 31 maggio 2006, sono aggiornati nelle seguenti misure:
seicentonovantasette euro e novantadue centesimi per quanto riguarda l’importo relativo al valore del primo punto di invalidità, di cui alla lettera a);
quaranta euro e settantadue centesimi per quanto riguarda l’importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta, di cui alla lettera b).
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Decreto ministeriale 12 giugno 2007
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Documento aggiornato in data 24.07.2007
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