(Gazz.Uff., 12 marzo 2008, n. 61)
7. Sono nulli, ai sensi dell’articolo 1418 del Codice Civile, i patti relativi alle attività disciplinate dal presente regolamento stipulati da imprese non abilitate ai sensi dell’articolo 3, salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Allegati
(omissis)
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Decreto ministeriale Ministero Sviluppo Economico, 22 gennaio 2008, n. 37
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Documento aggiornato in data 26.03.2008
Quod sine die debetur, statim debetur.