(Gazz. Uff., 1° dicembre 2011, n. 280)
Art.1
Le tipologie dei visti corrispondenti ai diversi motivi d’ingresso sono: Adozione, Affari, Cure Mediche, Diplomatico, Gara Sportiva, Invito, Lavoro Autonomo, Lavoro Subordinato, Missione, Motivi Familiari, Motivi Religiosi, Reingresso, Residenza Elettiva, Ricerca, Studio, Transito Aeroportuale, Transito, Trasporto, Turismo, Vacanze-lavoro, Volontariato.
Art.2
Fatti salvi i controlli di sicurezza richiesti in ambito Schengen e fermo restando quanto previsto circa il rilascio dei visti d’ingresso dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999 n. 394, e successive modifiche ed integrazioni, i requisiti e le condizioni per l’ottenimento di ciascuna tipologia di visto sono indicati nell’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Art.3
L’ingresso in territorio nazionale di minori stranieri in possesso dei requisiti previsti per ciascuna delle tipologie di visto è subordinato all’acquisizione, da parte della rappresentanza diplomatico-consolare, anche dell’atto di assenso all’espatrio sottoscritto da ciascuno degli esercenti la potestà genitoriale che non accompagnino il minore nel viaggio, o in loro assenza dal tutore legale. L’assenso all’espatrio viene fornito secondo le norme vigenti nel paese di residenza del minore.
2. L’ingresso di minori stranieri nell’ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea è subordinato all’esplicita autorizzazione espressa da parte del Comitato per i Minori stranieri, di cui all’art. 33 del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni.
Art.4
Secondo quanto previsto dal Reg. (CE) N. 810/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un codice comunitario dei visti, nell’esame delle richieste di visto di breve durata è richiesto alle rappresentanze diplomatico-consolari di prestare particolare attenzione alla valutazione se il richiedente presenti un rischio di immigrazione illegale ed offra adeguate garanzie sull’uscita dal territorio degli Stati membri alla scadenza del visto richiesto.
2. Ai fini di tale valutazione, di esclusiva competenza della rappresentanza diplomatica o consolare, può essere richiesta l’esibizione di apposita documentazione, relativa anche allo scopo del viaggio ed alla condizione socio-economica del richiedente.
Fondamentale rilevanza riveste altresì il colloquio con il richiedente il visto.
L’analisi di tali elementi viene effettuata anche per i visti di lunga durata, limitatamente allo studio.
In caso di negativo riscontro sull’autenticità e sull’affidabilità della documentazione presentata, nonché sulla veridicità e sull’attendibilità delle dichiarazioni rese, la rappresentanza diplomatico-consolare si asterrà dal rilascio del visto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato A
REQUISITI E CONDIZIONI
1. Visto per “adozione” (V.N.)
Il visto per adozione consente l’ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata, a tempo determinato o indeterminato, presso gli adottanti o gli affidatari, al minore straniero destinatario del provvedimento di adozione o di affidamento a scopo di adozione, emesso dalla competente autorità straniera in conformità alla legislazione locale.
Il visto è rilasciato in presenza di specifica autorizzazione nominativa all’ingresso ed al soggiorno permanente in Italia del minore straniero, adottato o affidato a scopo di adozione, rilasciata dalla Commissione per le Adozioni Internazionali, secondo quanto stabilito dalla legge 184/1983 (articoli 32 e 39, lettera h), così come modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476 e dalla legge 28 marzo 2001, n. 149.
Al di fuori di tali casi, e anche in presenza di una sentenza di adozione di un Tribunale straniero delibata in Italia, il rilascio del visto per adozione è subordinato al rilascio del nullaosta da parte della Commissione per le Adozioni Internazionali.
2. Visto per “affari” (V.S.U.)
Il visto per affari consente l’ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve durata, allo straniero che intenda viaggiare per finalità economico-commerciali, per contatti o trattative, per l’apprendimento o la verifica dell’uso e del funzionamento di beni strumentali acquistati o venduti nell’ambito di contratti commerciali e di cooperazione industriale.
Per l’ottenimento del visto d’ingresso il cittadino straniero deve esibire sufficiente documentazione atta a comprovare:
a) la propria condizione di operatore economico-commerciale;
b) la finalità del viaggio per il quale è richiesto il visto;
c) il possesso di adeguati mezzi economici di sostentamento, in ogni caso non inferiori all’importo stabilito dal Ministero dell’interno con la direttiva di cui all’art. 4, comma 3 del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni;
d) la disponibilità di un alloggio, mediante prenotazione alberghiera o dichiarazione di ospitalità, prestata da cittadino dell’U.E. o straniero regolarmente residente in Italia;
e) assicurazione sanitaria, di cui alla Decisione del Consiglio del 22 dicembre 2003, nei termini ed alle condizioni stabilite dalle relative Linee Guida.
Qualora il cittadino straniero viaggi per affari invitato in Italia da un’impresa operante in territorio nazionale, per contatti, trattative economiche o commerciali, per l’apprendimento o la verifica dell’uso e del funzionamento di macchinari acquistati o venduti nell’ambito di contratti commerciali e di cooperazione industriale con imprese italiane o per il relativo aggiornamento professionale, per la visita alle strutture dell’impresa italiana, ovvero per la partecipazione a mostre o fiere di settore in Italia, l’istanza di rilascio del visto d’ingresso deve essere accompagnata da una “dichiarazione d’invito” sottoscritta dall’Ente o dalla stessa impresa italiana, con la quale si indichi il periodo ed il motivo del soggiorno richiesto, nonché l’attività che sarà svolta dallo straniero invitato.
Il visto per affari, in presenza di analoghi requisiti, può essere rilasciato anche alle persone che accompagnino, per documentate ragioni di lavoro, il richiedente.
3. Visto per “cure mediche” (V.S.U. o V.N.)
Il visto per cure mediche consente l’ingresso, al fine di un soggiorno di breve o lunga durata, ma sempre a tempo determinato, allo straniero che abbia necessità di sottoporsi a trattamenti medici presso istituzioni sanitarie italiane, pubbliche o private accreditate.
I requisiti e le condizioni per l’ottenimento del visto sono previsti dall’art. 36, comma 1 del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, e dall’art. 44, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni. In ogni caso, il cittadino straniero che richieda il visto per cure mediche deve essere in possesso di certificazione sanitaria, rilasciata da struttura sanitaria italiana pubblica o privata accreditata, ovvero da struttura sanitaria straniera ritenuta idonea dalla Rappresentanza diplomatico-consolare, corredata di traduzione in lingua italiana, che attesti la patologia sofferta.
Il visto per cure mediche viene altresì rilasciato, secondo le modalità previste dall’art. 44, comma 2 del d.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, nell’ambito dei programmi umanitari di cui all’art. 36, comma 2 del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni.
Per le cure mediche da prestarsi nell’ambito dei programmi d’intervento umanitario delle Regioni previsti dall’articolo 32, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il visto viene rilasciato in presenza di specifica e nominativa attestazione rilasciata dalla competente Autorità regionale, che certifichi l’esistenza di apposita delibera per lo stanziamento dei fondi per programmi assistenziali, che indichino la copertura del singolo intervento sanitario.
Il visto per cure mediche potrà essere rilasciato anche all’eventuale accompagnatore che assista lo straniero infermo, in presenza di adeguati mezzi economici di sostentamento non inferiori all’importo stabilito dal Ministero dell’interno con la direttiva di cui all’art. 4, comma 3, del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Visto “diplomatico” per accreditamento o notifica (V.N.)
Il visto diplomatico per accreditamento o notifica consente l’ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata a tempo indeterminato, allo straniero titolare di passaporto diplomatico o di servizio, destinato a prestare servizio presso le rappresentanze diplomatico-consolari del suo Paese, in Italia o presso la Santa Sede.
Il visto diplomatico è rilasciato anche agli stranieri componenti lo stretto nucleo familiare convivente del titolare.
Tutte le richieste di visto devono essere avanzate per le vie diplomatiche, con nota verbale, e la concessione del visto è sempre subordinata al preventivo nulla osta rilasciato dal Cerimoniale Diplomatico del MAE, il quale rilascia al titolare ed al suo stretto nucleo familiare una carta d’identità, che esime dalla richiesta di permesso di soggiorno, ai sensi di quanto disposto dalle Convenzioni di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche del 1961 e sulle Relazioni Consolari del 1963 (ratificate con legge n. 804 del 9 agosto 1967).
Potrà essere concesso il visto diplomatico, in casi particolari, anche allo straniero titolare di passaporto ordinario, previa specifica autorizzazione del Cerimoniale Diplomatico del MAE.
5. Visto per “gara sportiva” (V.S.U.)
Il visto per gara sportiva consente l’ingresso, ai fini di un soggiorno di breve durata, allo sportivo straniero, agli allenatori, ai direttori tecnico-sportivi, ai preparatori atletici che intendano partecipare o siano invitati a partecipare, a carattere professionistico o dilettantistico, a singole competizioni o ad una serie di manifestazioni sportive organizzate dalle Federazioni sportive nazionali o dalle Discipline sportive associate riconosciute dal Comitato Olimpico nazionale Italiano, in territorio nazionale.
Per la partecipazione a tali gare, di carattere ufficiale o amichevole, ma esclusivamente nell’ambito di discipline sportive organizzate dalle Federazioni Sportive Nazionali o dalle Discipline associate riconosciute dal Comitato Olimpico, è necessaria la comunicazione del C.O.N.I. che attesti la notorietà della competizione, confermi l’invito a partecipare rivolto all’atleta o al gruppo sportivo, e richieda il rilascio del relativo visto d’ingresso.
Quanto ai singoli componenti la squadra o il gruppo, la rappresentanza diplomatico-consolare farà riferimento alle liste ufficiali di nominativi presentate da Federazioni sportive straniere o da enti sportivi stranieri riconosciuti, che dovranno riportare l’indicazione della qualifica di ciascuno dei componenti stessi.
Per l’ottenimento del visto d’ingresso per gara sportiva è in ogni caso richiesto il possesso di adeguati mezzi economici di sostentamento, non inferiori all’importo stabilito dal Ministero dell’interno con la direttiva di cui all’art. 4, comma 3 del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, la disponibilità di un alloggio (prenotazione alberghiera o dichiarazione di ospitalità, prestata da cittadino dell’U.E. o straniero regolarmente residente in Italia), ed il possesso di un’assicurazione sanitaria, di cui alla Decisione del Consiglio del 22 dicembre 2003, nei termini ed alle condizioni stabilite dalle relative Linee Guida.
Per l’ingresso di minori stranieri, si richiama quanto previsto in proposito dall’articolo 3, comma 1 del presente Decreto.
6. Visto per “invito” (V.S.U.)
Il visto per invito consente l’ingresso, al fine di un soggiorno di breve durata, allo straniero invitato da enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche o private ma notorie, quale ospite di particolari eventi e manifestazioni di carattere politico, scientifico o culturale.
Qualora le spese di soggiorno non risultino essere a carico dell’ente invitante, lo straniero dovrà in ogni caso dimostrare il possesso di adeguati mezzi economici di sostentamento, non inferiori all’importo stabilito dal Ministero dell’interno con la direttiva di cui all’art. 4, comma 3 del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, e la disponibilità di un alloggio (prenotazione alberghiera o dichiarazione di ospitalità, prestata da cittadino dell’U.E. o straniero regolarmente residente in Italia).
Il visto verrà parimenti rilasciato, ai sensi di quanto previsto dall’art. 17 del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, per l’esercizio del diritto di difesa, allo straniero destinatario di esplicita autorizzazione all’ingresso rilasciata dal Questore competente.
7. Visto per “lavoro autonomo” (V.S.U. o V.N.)
Il visto per lavoro autonomo consente l’ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, a tempo determinato o indeterminato, allo straniero che intenda esercitare un’attività professionale o lavorativa a carattere non subordinato.
I. I requisiti e le condizioni per l’ottenimento del visto sono stabiliti dall’art. 26 e 27 del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, e dall’art. 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni.
In particolare:
1. per le attività in cui ricorrano le condizioni previste dal comma 1 dell’art. 39 del d.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, la dichiarazione ivi richiesta è resa dall’amministrazione preposta alla concessione delle relative abilitazioni, licenze e autorizzazioni o alla ricezione della denuncia di inizio attività, ovvero dagli enti preposti alla vigilanza degli ordini professionali.
Per le attività iscrivibili nel registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio, l’attestazione relativa all’astratta individuazione delle risorse necessarie di cui al comma 3 dell’art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante le attività ancora da intraprendere, è resa dalle Camere di commercio competenti per territorio, in ragione delle funzioni attribuite alle stesse in tema di sviluppo economico locale e regolazione del mercato.
Per le attività soggette ad iscrizione negli ordini professionali, l’attestazione è resa dai competenti ordini stessi La dichiarazione o l’attestazione dovrà essere d’importo comunque superiore al triplo della somma pari alla capitalizzazione, su base annua, dell’importo mensile pari all’assegno sociale.
2. Il visto d’ingresso per lavoro autonomo può essere richiesto, per lo svolgimento della propria attività, anche da cittadini stranieri che rivestano - limitatamente in società per azioni, a responsabilità limitata, o in accomandita per azioni, già in attività da almeno tre anni - la carica di presidente, membro del consiglio di amministrazione, amministratore delegato, revisore dei conti. In tali casi, non è richiesta alcuna attestazione circa i parametri finanziari di riferimento di cui al comma 3 dell’art. 39 del d.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni. È però richiesto il possesso di:
2.a) certificato di iscrizione della società nel registro delle imprese;
2.b) copia di una formale dichiarazione di responsabilità, preventivamente rilasciata o inviata dal legale rappresentante della società alla competente Direzione provinciale del lavoro, Servizio ispezione del lavoro, con la quale si indichi che con il cittadino straniero non verrà instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato;
2.c) dichiarazione del rappresentante legale della società che assicuri, in favore del richiedente, un compenso di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.
In tutti i casi, di cui ai precedenti punti 1 e 2, il lavoratore non appartenente all’Unione Europea deve dimostrare, ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell’art. 26 del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, il possesso di:
a) un alloggio idoneo, mediante l’esibizione di un contratto di acquisto o di locazione di un immobile, o mediante una dichiarazione resa dallo straniero stesso ai sensi dell’articolo 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero a mezzo di una dichiarazione resa ai sensi delle medesime norme da un cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, che attesti di aver messo a disposizione del richiedente il visto un alloggio idoneo;
b) un reddito, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria. Tale requisito reddituale minimo è soddisfatto in presenza di documentazione che attesti il conseguimento, nel proprio Paese di residenza, di un reddito analogo per l’anno precedente a quello di richiesta del visto, ovvero in presenza della dichiarazione prevista al punto 2.c;
c) nulla osta provvisorio ai fini dell’ingresso, rilasciato - conformemente a quanto previsto dal comma 5 dell’art. 39 del d.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni - dalla Questura territorialmente competente, alla quale dovrà anche essere consegnata copia delle dichiarazioni e delle attestazioni, o della documentazione sostitutiva sopra indicate.
Le dichiarazioni e le attestazioni - ovvero la documentazione sostitutiva - sopra indicate, unitamente al nulla osta della Questura, tutte di data non anteriore a tre mesi, devono essere presentate, per la loro verifica e valutazione, alla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente, che provvederà, ai sensi di quanto previsto dal comma 5, 6 e 7 dell’art. 26 del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni e del comma 6 dell’art. 39 del d.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, al rilascio del visto.
II. Per lo svolgimento di prestazioni di lavoro autonomo nei casi di cui all’art. 27, comma 1 lettere a), b), c) e d) del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, il visto è rilasciato alle condizioni stabilite dall’art. 40, comma 22 del d.P.R. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, ed in presenza dei requisiti di cui ai precedenti punti a), b) e c).
III. Per gli sportivi stranieri che - in osservanza di quanto previsto dalla legge 23 marzo 1991, n. 91 - sono chiamati a svolgere prestazioni sportive di lavoro autonomo, a titolo professionistico o dilettantistico, è richiesta l’esibizione della dichiarazione nominativa d’assenso rilasciata dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) che, corredata di nulla osta espresso dalla Questura territorialmente competente, dovrà indicare le generalità dell’atleta, la disciplina sportiva prescelta, gli estremi ed il recapito della società di destinazione. Tali ingressi sono considerati al di fuori delle quote stabilite dal decreto di programmazione di cui all’articolo 3, comma 4 del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, ma compresi nell’ambito delle aliquote d’ingresso di cui all’articolo 27, comma 5-bis del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni.
IV. Per quanto concerne il settore dello spettacolo, il visto d’ingresso per lavoro autonomo - di breve o lunga durata - è concesso esclusivamente in favore di artisti stranieri di chiara fama, o di alta e nota qualificazione professionale, e di artisti o complessi ingaggiati da noti enti teatrali, dalla R.A.I., da note emittenti televisive private o da enti pubblici di particolare rilevanza. I requisiti e le condizioni per l’ottenimento del visto sono:
IV.a) copia dell’atto contrattuale di lavoro autonomo, con firma autenticata del gestore, del titolare della licenza di esercizio, dell’impresario o di un legale rappresentante, che garantisca al lavoratore un compenso di importo superiore a quello previsto dai contratti nazionali per le categorie di lavoratori subordinati con qualifiche simili;
IV.b) copia di una formale dichiarazione di responsabilità, preventivamente rilasciata o inviata dal committente o dal suo legale rappresentante alla competente Direzione provinciale del lavoro, Servizio ispezione del lavoro, nella quale si indichi che in virtù del contratto stipulato non verrà instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato; per i lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all’estero, la dichiarazione è rilasciata al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - Direzione Generale del Mercato del Lavoro - Div. II - Lavoratori dello spettacolo;
IV.c) nulla osta provvisorio ai fini dell’ingresso rilasciato dalla Questura territorialmente competente, da richiedere, in analogia a quanto previsto in via generale per il lavoro autonomo, dal comma 5 dell’art. 39 del d.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, dietro esibizione del contratto di lavoro;
IV.d) disponibilità di un’idonea sistemazione alloggiativa, documentabile anche mediante l’esibizione di prenotazione alberghiera, mediante una dichiarazione resa dallo straniero ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero a mezzo di una eventuale dichiarazione resa ai sensi delle medesime norme dalla controparte contrattuale, che attesti di aver messo a disposizione del richiedente il visto un alloggio idoneo.
Per i visti d’ingresso per lavoro autonomo nel settore dello spettacolo relativi a soggiorni di breve durata, rilasciati al di fuori delle quote stabilite dal decreto di programmazione di cui all’articolo 3, comma 4 del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, sarà sufficiente l’esibizione di copia dell’atto contrattuale.
In tutti i casi previsti dai precedenti punti I, II, III e IV, il rilascio del visto per lavoro autonomo deve essere segnalato dalla Rappresentanza diplomatico-consolare alla Direzione provinciale del lavoro, Servizio ispezioni del lavoro, territorialmente competente, ai fini dell’eventuale accertamento dell’effettiva natura giuridica del rapporto di lavoro.
8. Visto per “lavoro subordinato” (V.S.U. o V.N.)
Il visto per lavoro subordinato consente l’ingresso, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, a tempo determinato o indeterminato, allo straniero che sia chiamato in Italia a prestare un’attività lavorativa a carattere subordinato.
I requisiti e le condizioni per l’ottenimento del visto sono stabiliti dagli articoli 22, 24, 27 e 27bis del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, e dagli articoli 29, 30, 30-bis, 30-ter, 30-quater, 30-quinquies, 31, 38, 38-bis e 40 del d.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, fermi restando gli adempimenti richiesti dagli articoli 49 e 50 del d.P.R. stesso per l’esercizio di attività professionali.
Ai fini del rilascio del visto d’ingresso, lo Sportello Unico per l’Immigrazione provvederà a comunicare alla competente rappresentanza diplomatico-consolare, con modalità telematiche, il proprio nulla osta. Per gli stranieri da occupare nel settore dello spettacolo di cui all’art. 27 comma 1, lett. l), m), n) e o) del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni e all’art. 40, comma 13 del d.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, il nullaosta - fino all’attivazione dei previsti collegamenti telematici - è rilasciato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, D.G. Mercato del Lavoro Div. II e dall’Ufficio di Collocamento dello Spettacolo di Palermo, esclusivamente in forma cartacea. Per gli sportivi di cui all’art. 27 comma 1, lett. p) del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni e all’art. 40, comma 16, 17 e 18 del d.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, il nullaosta - denominato dichiarazione nominativa d’assenso - è rilasciato, fino all’attivazione dei previsti collegamenti telematici, dal CONI, Comitato Olimpico Nazionale, esclusivamente in forma cartacea.
Il nullaosta per “lavoro subordinato” rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione ai sensi di quanto previsto dagli articoli 22 e 24 del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni e trasmesso per via telematica direttamente agli Uffici Consolari, deve essere utilizzato, ai fini del rilascio del visto, entro sei mesi dalla data di emissione.
Il nullaosta rilasciato ai sensi di quanto previsto dall’articolo 27 del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni deve essere utilizzato, ai fini del rilascio del visto, entro quattro mesi dalla data di emissione.
Il visto d’ingresso per lo svolgimento in Italia di lavoro nel campo delle professioni sanitarie è subordinato, oltre che al possesso di tutti i requisiti di norma previsti, anche al preventivo riconoscimento del titolo di studio da parte del Ministero della salute. Nei casi in cui non sia previsto lo svolgimento di attività di tipo sanitario, il responsabile legale della struttura sanitaria ove verrà svolta l’attività lavorativa dovrà rilasciare una specifica dichiarazione in tal senso ad uso delle Rappresentanze diplomatico-consolari.
Per i lavoratori marittimi stranieri destinati ad imbarcare su navi battenti bandiera italiana, fatte salve le disposizioni in materia di visti di transito, di cui al successivo punto 17 del presente allegato, e gli stranieri dipendenti da società estere, destinati all’imbarco su navi italiane da crociera per lo svolgimento di servizi complementari di cui all’art. 17 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, il visto è rilasciato, ai sensi di quanto previsto dall’art. 27, comma 1 lettera “h” del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni e dall’art. 40, comma 12 del dPR 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, dietro formale richiesta delle società armatrice, documentata con contratto di lavoro nominativo, copia del contratto d’appalto, e certificato d’iscrizione della nave nel Registro Internazionale.
I requisiti e le condizioni per il rilascio del visto per lavoro subordinato, stabiliti dall’art. 27, comma 1, lettera p) del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, e dall’art. 40, comma 16, 17 e 18 del d.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, debbono intendersi applicabili agli stranieri destinati a svolgere attività sportiva, anche presso società non professionistiche, diverse da quelle previste dalla legge 23 marzo 1981, n. 91. Ai fini del rilascio del visto d’ingresso, il CONI provvede a trasmettere alla competente rappresentanza diplomatico-consolare la propria dichiarazione nominativa d’assenso.
In favore degli stranieri di cui all’art. 27, comma 1, lettera r-bis) del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, e all’art. 40, comma 21 del d.P.R. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, è rilasciato un visto d’ingresso per lavoro subordinato della durata minima prevista per l’ottenimento di un permesso di soggiorno che - a seguito dell’eventuale formalizzazione in territorio nazionale del rapporto di lavoro - consenta la proroga o il rinnovo dello stesso.
Per i lavoratori occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari, o di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia, ovvero di funzionari diplomatici - o impiegati amministrativi e tecnici - in servizio presso le rappresentane o gli Enti stessi, di cui all’articolo 40, comma 19 del d.P.R. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, le richieste di visto dovranno essere avanzate con nota verbale per le vie diplomatiche, e la concessione del visto è sempre subordinata all’acquisizione del preventivo nulla osta del Ministero degli affari esteri, Cerimoniale Diplomatico della Repubblica.
Ai fini del rilascio del visto d’ingresso in favore dei docenti di scuole e università straniere operanti in Italia e di cui alla legge 24.05.2002, n. 103, lo Sportello unico per l’immigrazione provvede a comunicare, con modalità telematiche, alla competente rappresentanza diplomatico-consolare il proprio nullaosta.
9. Visto per “missione” (V.S.U. o V.N.)
Il visto per missione consente l’ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, a tempo determinato, allo straniero che per ragioni legate alla sua funzione politica, governativa o di pubblica utilità debba recarsi in territorio italiano.
Hanno accesso a tale categoria di visto gli stranieri che rivestano cariche governative o siano dipendenti di pubblica amministrazione, di enti pubblici, o di Organizzazioni internazionali, inviati in Italia nell’espletamento delle loro funzioni, ovvero i privati cittadini che per l’importanza della loro attività e per gli scopi del soggiorno possano ritenersi di pubblica utilità per le relazioni tra lo Stato di appartenenza e l’Italia.
Il visto per missione può essere rilasciato anche in favore di giornalisti corrispondenti ufficiali da accreditare in Italia. In tal caso, le richieste di visto dovranno essere avanzate per le vie diplomatiche, e la concessione del visto è in ogni caso subordinata all’acquisizione del preventivo nulla osta del Ministero degli affari esteri, Servizio Stampa.
Analogo visto per missione può essere rilasciato agli stranieri componenti lo stretto nucleo familiare convivente del titolare, anche quando quest’ultimo sia esente dal visto.
10. Visto per “motivi familiari” (V.N.)
Il visto per motivi familiari, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 28 e 29 del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, consente l’ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata, al cittadino straniero nei confronti del quale il congiunto residente in Italia intenda esercitare il proprio diritto a mantenere o a riacquistare l’unità familiare.
I. Se familiare di cittadino di un Paese dell’Unione Europea o di un Paese aderente all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo residente in Italia, ovvero di un cittadino italiano, il visto in favore del cittadino straniero è rilasciato alle condizioni previste dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, artt. 2, 5 e 7.
Il visto per motivi familiari sarà anche rilasciato, in presenza di un provvedimento definitivo adottato dall’Autorità giudiziaria italiana competente, nel caso di adozione - da parte di cittadini italiani - di un cittadino straniero maggiorenne;
II. Il cittadino straniero, di Paesi comunque diversi da quelli indicati al precedente punto I, regolarmente soggiornante in Italia, titolare di carta di soggiorno, di permesso di soggiorno, ovvero di visto d’ingresso di durata non inferiore ad un anno, rilasciati per lavoro subordinato o autonomo, per asilo, per studio, per motivi religiosi o per motivi familiari può richiedere il rilascio del visto per motivi familiari in favore delle categorie di familiari di cui al comma 1, 2 e 6 dell’art. 29 del testo unico 286/98 e successive modifiche e integrazioni.
I requisiti e le condizioni per l’ottenimento del visto sono stabiliti dall’art. 29, comma 3, 5, 6, 7 e 8 e 29-bis del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, e dall’art. 6 del d.P.R. n. 394/1999, e successive modifiche ed integrazioni.
Per l’ottenimento del visto d’ingresso il cittadino straniero deve risultare in possesso di nullaosta per “familiare al seguito” o “ricongiungimento familiare”, rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo, e da questo trasmesso per via telematica direttamente agli Uffici Consolari. Il nulla osta deve essere utilizzato, ai fini del rilascio del visto per motivi familiari, entro sei mesi dalla data di emissione.
Nel caso in cui il possesso dei requisiti e delle condizioni previste non possano essere documentati in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorità straniere, in ragione della mancanza di un’autorità riconosciuta o comunque quando sussistano fondati dubbi sull’autenticità della predetta documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi di quanto disposto dall’art. 49 del dPR n. 200/67, sulla base dell’esame del DNA e delle verifiche e controlli ritenuti necessari, disposti ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, comma 2-bis del d.P.R. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni.
Resta onere del richiedente il visto comprovare l’assenza di altri figli nel Paese di origine o di provenienza per i genitori a carico di cui all’articolo 29, comma 1, lettera c) del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni.
11. Visto per “motivi religiosi” (V.S.U. o V.N.)
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Decreto del Ministero degli Affari Esteri, 11 maggio 2011, n. 57104
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Documento aggiornato in data 07.12.2011
Possessores sunt potiores, licet nullum ius habeant.