(Gazz. Uff., 1° luglio 2008, n. 152)
2. Le campagne informative sono rivolte prevalentemente ai giovani ed alle categorie a maggior rischio e promuovono la conoscenza delle normative tecniche di sicurezza e delle possibili soluzioni preventive.
3. Campagne informative devono essere altresì effettuate per dare adeguata informazione alle disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni nell'esercizio della pratica sportiva.
Art. 17. - Soggetti disabili
1. Con separato decreto, sentito il Comitato italiano paralimpico, possono essere emanate speciali disposizioni per l'assicurazione obbligatoria dei soggetti disabili.
Art. 18. - Disciplina transitoria
1. I soggetti obbligati devono adeguare i rapporti assicurativi in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto alle disposizioni ivi contenute entro il 31 marzo 2009. Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 2008.
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Documento aggiornato in data 14.07.2008
Aliquando et insanire iucundum est.