(Gazz.Uff. 4 marzo 1950 , n. 53)
Art.1
é approvato l’unito Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano.
Art.2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano.
Capo I
Uffici ed organi cui è affidata l’esecuzione delle operazioni per la formazione e la conservazione del nuovo catasto edilizio urbano.
Art.1 Organi esecutivi.
Le operazioni per la formazione e la conservazione del nuovo catasto edilizio urbano sono eseguite dall’Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali per mezzo degli Uffici tecnici erariali o di loro sezioni costituite nelle provincie che non sono sedi di Uffici tecnici erariali.
Art.2 Organi consultivi.
Nei casi e con le modalità indicati nel presente regolamento l’Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali deve procedere di concerto con le Commissioni censuarie comunali, provinciali e centrale, costituite a norma della legge 8 marzo 1943, n. 153, e successive modificazioni.
Capo II
della formazione del nuovo catasto edilizio urbano .
Art.3 Accertamento degli immobili.
Le operazioni relative alla formazione del nuovo catasto edilizio urbano consistono nell’accertare l’ubicazione, la consistenza e la rendita catastale quale è definita dalla legge 8 aprile 1948, n. 514, delle unità immobiliari urbane esistenti nel territorio nazionale, nonché i nominativi delle persone fisiche e giuridiche che su di esse hanno diritto di proprietà, di condominio e di quelle che sulle unità stesse hanno diritti reali di godimento.
Art.4 Operazioni per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano.
Le operazioni per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano sono in particolare le seguenti:
qualificazione;
classificazione;
formazione delle tariffe;
accertamento;
classamento:
pubblicazione;
attivazione.
Capo II
Della qualificazione e della classificazione.
Art.5 Zona censuaria.
Le operazioni di qualificazione e di classificazione si eseguono per Comuni amministrativi, ognuno dei quali costituisce una zona censuaria.
Tuttavia quando in un Comune esistono gruppi di unità immobiliari, nettamente distinti per ubicazione e notevolmente difformi per caratteristiche ambientali, per tipo od epoca della costruzione, il territorio del Comune si divide in zone censuarie comprendenti ciascuna quella parte del territorio stesso nella quale sono ubicate le unità immobiliari, per quanto possibili uniformi, con riguardo agli elementi sopra indicati.
Art.6 Categorie.
La qualificazione consiste nel distinguere per ciascuna zona censuaria, con riferimento alle unità immobiliari urbane in essa esistenti, le loro varie categorie ossia le specie essenzialmente differenti per le caratteristiche intrinseche che determinano la destinazione ordinaria e permanente delle unità immobiliari stesse.
La denominazione delle categorie è uniforme nelle diverse zone censuarie.
Art.7 Classi.
La classificazione consiste nel suddividere ogni categoria in tante classi quanti sono i gradi notevolmente diversi delle rispettive capacità di reddito, tenuto conto delle condizioni influenti sulla relativa rendita catastale, riferita all’unità di consistenza computata secondo le norme dell’art. 45 e seguenti.
Determinato il numero delle classi in cui ciascuna categoria deve essere divisa, si procede al riconoscimento ed alla identificazione di un certo numero di unità tipo che siano atte a rappresentare per ciascuna classe il merito medio delle unità immobiliari che vi debbono essere comprese.
Art.8 Accertamento di immobili a destinazione speciale o particolare.
La classificazione non si esegue nei riguardi delle categorie comprendenti unità immobiliari costituite da opifici ed in genere dai fabbricati previsti nell’art. 28 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni.
Parimenti non si classificano le unità immobiliari che, per la singolarità delle loro caratteristiche, non siano raggruppabili in classi, quali stazioni per servizi di trasporto terrestri e di navigazione interna, marittimi ed aerei, fortificazioni, fari, fabbricati destinati all’esercizio pubblico del culto, costruzioni mortuarie, e simili.
Art.9 Quadro di qualificazione e classificazione.
Per ciascuna zona censuaria viene compilato un quadro di qualificazione e classificazione che deve indicare le categorie riscontrate nella zona censuaria ed il numero delle classi in cui ciascuna categoria è stata divisa, e contenere i dati di identificazione e la descrizione delle unità immobiliari scelte come tipo per ciascuna classe.
Tale quadro dall’Ufficio tecnico erariale è inviato per l’esame alla Commissione censuaria comunale.
La Commissione censuaria comunale accusa ricevuta dell’avvenuta comunicazione e redige processo verbale per fare constatare il proprio accordo con l’Ufficio tecnico erariale, ovvero per far constatare i punti sui quali esistono dissensi e le ragioni di questi.
Del proprio accordo la Commissione censuaria comunale dà comunicazione all’Ufficio tecnico erariale entro il termine di trenta giorni dall’avvenuta comunicazione. In caso contrario il processo verbale viene redatto in triplice esemplare di cui uno deve essere trasmesso all’Ufficio tecnico erariale, ed un altro alla Commissione censuaria provinciale entro il termine suddetto.
La comunicazione del processo verbale prescritto nel precedente comma vale come presentazione di ricorso.
Art.10 Decisione della Commissione censuaria provinciale.
Nel caso previsto dall’ultimo comma del precedente articolo la Commissione censuaria provinciale accusa ricevuta dell’avvenuta comunicazione ed entro sessanta giorni successivi al termine assegnato alla Commissione censuaria comunale pronuncia la sua decisione in ordine ai punti controversi.
La decisione della Commissione censuaria provinciale deve essere comunicata all’Ufficio tecnico erariale ed alla Commissione censuaria comunale entro il termine di trenta giorni dalla data della decisione stessa. Qualora la decisione non venga pronunciata nel termine stabilito, l’Ufficio tecnico erariale o la Commissione censuaria comunale ritira gli atti, rilasciandone ricevuta, e li trasmette alla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, la quale provvede a presentare il ricorso direttamente alla Commissione censuaria centrale. La commissione censuaria centrale, entro il termine di novanta giorni dalla presentazione del ricorso, pronuncia in via definitiva la sua decisione in ordine ai punti controversi, sostituendosi alla Commissione censuaria provinciale.
Art.11 Verbale della Commissione censuaria provinciale.
Qualora entro il termine di trenta giorni, indicato nell’art. 9, la Commissione censuaria comunale non si sia espressa in ordine all’approvazione del quadro delle categorie e classi, l’Ufficio tecnico erariale ritira gli atti rilasciandone ricevuta e li trasmette alla Commissione censuaria provinciale.
La Commissione censuaria provinciale accusa ricevuta dell’avvenuta comunicazione ed entro sessanta giorni successivi al termine fissato per la Commissione censuaria comunale, sostituendosi a questa, redige processo verbale in tre esemplari per fare constatare dell’accordo esistente tra essa e l’Ufficio tecnico erariale, ovvero dei punti sui quali esistono dissensi, le ragioni di questi ed esprime la propria decisione in merito.
Un esemplare del verbale viene trasmesso all’Ufficio tecnico erariale ed alla Commissione censuaria comunale entro il termine di trenta giorni dalla data della decisione stessa.
Art.12 Ricorso alla Commissione censuaria centrale.
Contro le decisioni della Commissione censuaria provinciale, la Commissione censuaria comunale e l’Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali hanno facoltà di ricorrere, entro sessanta giorni dall’avvenuta comunicazione, alla Commissione censuaria centrale, la quale decide in via definitiva, nel termine di novanta giorni dal ricevimento del ricorso.
Art.13 Revisione dei quadri di categorie e classi.
L’Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali ha facoltà di rivedere il quadro delle categorie e classi in determinate zone censuarie, quando la revisione si renda opportuna per sopravvenute variazioni di carattere permanente nell’accertamento dello stato delle unità immobiliari.
I nuovi quadri delle categorie e classi sono soggetti all’approvazione delle Commissioni censuarie con la procedura indicata nell’art. 9 e seguenti.
Capo IV
Della formazione delle tariffe.
Art.14 Definizione e determinazione delle tariffe.
La tariffa esprime la rendita catastale, per unità di consistenza computata secondo le norme contenute nel presente regolamento.
Le tariffe sono determinate con riferimento ai prezzi medi correnti nel periodo censuario fissato per legge.
Gli elementi per la determinazione delle tariffe si desumono con riferimento per ciascuna classe ad unità immobiliari, le quali non abbiano speciali caratteristiche che possano elevare od attenuare la misura del reddito rispetto a quella ordinaria per la rispettiva classe.
Non devono essere presi in considerazione i redditi occasionali dipendenti da situazioni particolari del proprietario o del locatario.
Art.15 Del reddito lordo.
Il reddito lordo è rappresentato dal canone annuo di fitto, ordinariamente ritraibile dall’unità immobiliare, calcolato al termine di ciascun anno.
Tuttavia quando le spese non relative al capitale fondiario non gravano per intero sul locatario senza altri oneri a carico di esso, al canone di fitto devono apportarsi le aggiunte o le detrazioni necessarie per ricondurlo a rappresentare il reddito lordo relativo al capitale fondiario.
Art.16 Aggiunte al canone di fitto.
Fra le aggiunte da apportarsi, ove del caso, al canone di fitto per ricondurlo a rappresentare il reddito lordo annuo del capitale fondiario, sono compresi:
a ) l’interesse dei depositi di garanzia o delle somme anticipate dal locatario senza decorrenza di interessi a suo favore;
b ) le spese di manutenzione ordinaria che, oltre quelle previste dall’art. 1609 del Codice civile, siano, per patto contrattuale o per consuetudine locale, attribuite al locatario, nonché le quote corrispondenti al costo dei miglioramenti facenti carico, per particolari condizioni contrattuali, allo stesso locatario;
c ) gli altri speciali oneri eventualmente assunti dal locatario e la rimunerazione di prestazioni che il locatario fornisca per convenzione al proprietario.
Art.17 Detrazioni al canone di fitto.
Fra le detrazioni da apportarsi, ove del caso, al canone di fitto per ricondurlo a rappresentare il reddito lordo annuo del capitale fondiario sono comprese:
a ) le spese sostenute dal proprietario per fornitura di acqua potabile, per il servizio di portineria, per l’illuminazione delle scale e dell’androne e simili, per il funzionamento dell’ascensore, per la fornitura di riscaldamento ed acqua calda e simili, quando esse non vengano rimborsate dal locatario;
b ) le spese di manutenzione previste dall’art. 1609 del Codice civile quando per accordo tra le parti siano poste a carico del proprietario;
c ) il corrispettivo dell’uso di mobili od arredi di cui il proprietario abbia eventualmente fornito l’immobile;
d ) la somma compresa nel fitto a titolo di rimborso di spese sostenute dal proprietario per adattare l’unità immobiliare a particolari esigenze del locatario.
Scarica il testo integrale di:
Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1949 , n. 114
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Documento aggiornato in data 30.09.2011
Negotium pure factum.