(Gazz. Uff., 7 ottobre 1980, n. 275, Suppl. Ord.)
In tale contesto, priorità nell’erogazione dei mezzi e dei fondi disponibili verrà prevista per i lavoratori italiani residenti nei Paesi in via di sviluppo o comunque ove più acuta si manifesti la esigenza di tutela sanitaria.
Alla spesa derivante dall’attuazione del precedente comma si provvede con lo stanziamento del cap. 1501 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l’anno 1980 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
I soggetti di cui all’art. 2 sono tenuti ad informarsi preventivamente presso le autorità consolari competenti delle forme assistenziali che lo Stato italiano assicura nei singoli territori esteri a termini del presente decreto.
Il Ministero della sanità fornisce periodicamente dati, il più possibile aggiornati, in ordine alle forme assistenziali di cui al comma precedente, agli uffici provinciali del lavoro, per indicazioni orientative ai lavoratori in partenza per l’estero.
Art. 15 - Norme transitorie per la prima applicazione del decreto
Nella prima applicazione del presente decreto e fino a quando non sarà fornita l’appendice al libretto sanitario di cui all’art. 10, l’assistenza è erogata sulla base di attestazioni rilasciate, di volta in volta, dall’amministrazione o ente pubblico di appartenenza o dalla unità sanitaria locale o dal consolato territorialmente competente. In pendenza dell’approvazione dello schema-tipo di convenzione o della stipula delle stesse, l’assistenza è assicurata, in forma indiretta, secondo le procedure previste dall’art. 7. Per gli incaricati locali di cui al n. 3) del punto B) dell’art. 2, continuano ad applicarsi le norme vigenti.
Fino a quando non sarà emanato il decreto di cui all’art.11, il contributo per l’assistenza di malattia dovuto dai soggetti ivi indicati sarà trattenuto sulla retribuzione ad essi spettante e versato, a cura dell’amministrazione o ente di appartenenza, sull’apposito capitolo previsto al quinto comma dell’art. 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Art. 16 - Norma transitoria sull’assistenza sanitaria ai cittadini italiani all’estero
L’assistenza sanitaria all’estero ai soggetti di cui all’art. 2 che non vi hanno diritto in base alle vigenti disposizioni è erogata a partire dal 1° gennaio 1981.
Dalla stessa data il Ministero della sanità subentra nelle funzioni esercitate in materia di assistenza sanitaria all’estero dalle regioni, dall’INAM e dalle altre gestioni mutualistiche soppresse.
Art. 17
Alla spesa derivante dall’applicazione del presente decreto, salvo quella prevista dal precedente art. 14, si provvede con lo stanziamento del cap. 1536 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l’anno finanziario 1980 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
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Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618
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Si iudicas, cognosce; si regnas iube.