(Gazz. Uff. 7 gennaio 2012, n. 5)
Art. 1 Approvazione del regolamento
1. L’autorità adotta, ai sensi dell’art. 80 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, il regolamento in materia di portabilità del numero mobile, riportato nell’allegato 1 alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. All’entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, le disposizioni del regolamento sostituiscono le disposizioni della delibera n. 78/08/CIR.
3. Il termine ultimo indicato dai commi 1 e 3 delle disposizioni di cui all’art. 2 (Misure temporanee urgenti di modifica della delibera n. 78/08/CIR), della delibera n. 30/11/CIR, è prorogato fino al 30 giugno 2012.
Art. 2 Sanzioni
1. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente provvedimento comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
Art. 3 Entrata in vigore
1. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente delibera, priva dell’allegato 2, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed, integralmente, nel sito web dell’autorità.
Allegato 1 alla delibera n. 147/11/CIR
REGOLAMENTO RIGUARDANTE LA PORTABILITÀ DEI NUMERI PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONI MOBILI E PERSONALI
Articolo1 (Definizioni)
1. Ai fini del presente regolamento si intendono per: a. Mobile Number Portability (MNP): la prestazione che consente al cliente di cambiare il fornitore del servizio mantenendo il proprio numero per servizi mobili e personali;
b. Operatore mobile: fornitore del servizio di comunicazioni mobili e personali, anche non dotato di propria rete, che utilizza frequenze assegnate per fornire servizi di comunicazioni mobili e personali;
c. Operatore assegnatario (indicato anche come “Operatore donor” o semplicemente “donor”): l’operatore mobile al quale è assegnato il diritto d’uso del numero portato;
d. Operatore Cedente (indicato anche come “Operatore donating” o semplicemente “donating”): l’operatore mobile che ha il contratto per la fornitura del servizio di comunicazioni mobili e personali con il cliente che ha chiesto la portabilità del numero. Nel caso di prima portabilità da parte del cliente operatore donor e operatore donating coincidono;
e. Operatore Ricevente (indicato anche come “Operatore recipient” o semplicemente “recipient”): l’operatore mobile che acquisisce il cliente che ha chiesto la portabilità del numero;
f. Rete dell’operatore donating: la rete dell’operatore donating, nel caso in cui l’operatore donating gestisca direttamente la numerazione oppure la rete dell’operatore mobile con cui il donating ha un contratto per la gestione della propria numerazione;
g. Rete dell’operatore recipient: la rete dell’operatore recipient, nel caso in cui l’operatore recipient gestisca direttamente la numerazione oppure la rete dell’operatore mobile con cui il recipient ha un contratto per la gestione della propria numerazione;
h. Rete initiating: la rete che effettua l’interrogazione della banca dati dei numeri portati e inserisce l’opportuno routing number della rete dell’operatore recipient;
i. Operatore ospitante: operatore che, ai fini della portabilità del numero, gestisce direttamente i colloqui con gli altri operatori mobili e non mediante l’ausilio di altri operatori;
j. Operatore Ospitante Cedente (indicato per brevità come ospitante donating): l’operatore che agisce come operatore ospitante prima della portabilità del numero sulla base di accordi con l’Operatore Cedente. Nel caso in cui l’Operatore Cedente gestisca direttamente i colloqui con gli altri operatori, l’operatore Cedente coincide con l’operatore ospitante cedente;
k. Operatore Ospitante Ricevente (indicato per brevità come ospitante recipient): l’operatore che agisce come operatore ospitante successivamente all’attuazione della portabilità del numero sulla base di accordi con l’Operatore Ricevente. Nel caso in cui l’Operatore Ricevente gestisca direttamente i colloqui con gli altri operatori, l’Operatore Ricevente coincide con l’operatore ospitante Ricevente;
l. Numero portato: il numero del Piano di numerazione nazionale per i servizi di comunicazioni mobili e personali (Mobile Station ISDN - MSISDN) oggetto della portabilità;
m. Accordo quadro: accordo tra gli operatori mobili che stabilisce relazioni generali tra gli stessi in merito alle modalità di fornitura della prestazione di Mobile Number Portability (MNP);
n. Attivazione della prestazione di MNP (indicata come “cut over”): l’attivazione del servizio di comunicazioni mobili e personali al cliente che ha richiesto la portabilità sulla rete utilizzata dall’operatore recipient mediante la numerazione portata e la contestuale disattivazione nella rete utilizzata dall’operatore donating, nonché l’aggiornamento delle banche dati dei numeri portati per l’instradamento almeno da parte degli operatori di rete che utilizzano frequenze assegnate per fornire servizi di comunicazioni mobili e personali. L’attivazione coincide con la realizzazione della prestazione di portabilità;
o. Periodo di attivazione: periodo che inizia con la richiesta della prestazione di MNP da parte del cliente e termina con l’attivazione della prestazione;
p. Periodo di realizzazione: periodo che inizia con l’invio al donating da parte dell’operatore recipient della richiesta di portabilità e termina con l’attivazione della prestazione;
q. Validazione: insieme di verifiche per controllare la correttezza e completezza della richiesta inviata dall’operatore recipient al fine di evitare errori nell’esecuzione della portabilità;
r. Scarto: rigetto della richiesta di portabilità nella fase di presa in carico della stessa;
s. Rifiuto: rigetto della richiesta di portabilità a seguito di esito negativo della validazione;
t. Numerazioni addizionali: le numerazioni aggiuntive a quella principale, configurate sulla carta SIM, che sono dedicate ai servizi dati e/o telefax;
u. NPTS: sistema gestito dal Ministero dello sviluppo economico - Comunicazioni utilizzato per gli scopi dell’Autorità Giudiziaria, che contiene, tra l’altro, la banca dati dei numeri portati, nonché l’associazione tra i numeri o archi di numeri, non portati, utilizzati da clienti di operatori virtuali e l’operatore virtuale stesso;
v. Numero seriale della SIM o ICC-ID: numero identificativo della SIM definito in accordo con gli standard internazionali;
Articolo2 (Disposizioni generali)
1. La prestazione di Mobile Number Portability si applica ai numeri MSISDN associati alle carte Subscriber Identification Module (SIM) utilizzati per servizi che si basano su tecnologie che impiegano frequenze assegnate per fornire servizi di comunicazioni mobili e personali; la prestazione rende disponibili, ai clienti che hanno ottenuto la portabilità del numero sulla rete dell’operatore recipient, i servizi di base, i servizi supplementari e gli altri servizi basati su segnalazione non correlata al circuito, secondo quanto previsto dalla Specifica Tecnica 763-2 del Ministero dello sviluppo economico - Comunicazioni e successive modificazioni.
2. La prestazione di Mobile Number Portability di norma non fa cessare la fornitura dei servizi, attivi sull’utenza il cui numero è portato, forniti da soggetti diversi dall’operatore donating.
3. Tutte le numerazioni mobili assegnate agli operatori per l’offerta di servizi mobili e personali di tipo non specializzato e date in uso alla clientela finale, nessuna esclusa, sono portabili secondo le disposizioni recate dal presente regolamento.
4. Il cliente può richiedere la prestazione di MNP relativamente a: a) l’MSISDN principale; b) la singola numerazione addizionale unitamente o separatamente all’associato MSISDN principale e/o alle altre numerazioni addizionali. Può essere effettuata una richiesta unitaria di portabilità per tutte le numerazioni predette, purché tali numerazioni appartengano allo stesso operatore donating.
5. Un numero MSISDN può essere portato più volte e può anche essere nuovamente attivato sulla rete dell’operatore donor.
6. L’operatore recipient assegna un nuovo IMSI al cliente che utilizza un numero portato e può attribuire ad una carta SIM, a cui è associato un MSISDN portato, un MSISDN addizionale appartenente ad un arco di numerazione a lui assegnato.
7. Le modalità di selezione per le chiamate dirette al numero portato non sono modificate dalla prestazione di MNP.
8. Nelle chiamate originate da un cliente che ha usufruito della prestazione di MNP, l’identità del chiamante (Calling Line Identity - CLI) trasmessa dalla rete recipient è il numero portato.
9. L’operatore recipient offre ai propri clienti, il cui numero è stato portato, l’accesso e il trasferimento al servizio di Segreteria Telefonica Centralizzata con le stesse modalità offerte ai clienti che utilizzano numeri non portati e senza il coinvolgimento della rete dell’operatore donor.
10. La Mobile Number Portability non modifica la titolarità di assegnazione sia del numero oggetto di portabilità sia del blocco di cui il numero fa parte. Alla cessazione della fornitura del servizio da parte dell’operatore recipient, per richiesta del cliente o conseguente alla scadenza dei termini per la cessazione della relativa numerazione, il numero ritorna a disposizione dell’operatore donor, salvo nei casi di portabilità successive. In particolare, allo scadere dei termini relativi alla fornitura del servizio da parte dell’operatore recipient, questi non può riassegnare il numero ad altro cliente e, qualora il cliente ultimo utilizzatore del numero non faccia pervenire richiesta di portabilità dello stesso numero entro trenta giorni dalla cessazione del servizio, il trentunesimo giorno successivo a quello di scadenza del servizio il numero ritorna a disposizione dell’operatore donor per un’eventuale successiva assegnazione, nel rispetto delle pertinenti disposizioni del Piano nazionale di numerazione in tema di latenza.
11. Gli operatori coinvolti nel trattamento delle chiamate dirette a numeri portati sono tenuti a mantenere gli stessi livelli qualitativi delle chiamate dirette a numeri non portati. I clienti che utilizzano un numero portato non sono discriminati in termini di qualità del servizio.
12. Gli operatori sono tenuti ad espletare le configurazioni dovute a portabilità successive secondo procedure analoghe a quelle seguite per la configurazione della prima portabilità.
13. Gli operatori, in qualità di donating e recipient, possono delegare altro operatore, sulla base di accordi bilaterali, a svolgere parte delle attività necessarie alla realizzazione della portabilità.
14. Gli operatori provvedono alla riparazione dei guasti che si verificano sulle proprie reti e sistemi e in relazione alle proprie responsabilità; pertanto, nel caso di Mobile Number Portability la responsabilità degli operatori è limitata alle infrastrutture di rete ed ai sistemi di loro competenza e relative funzionalità. Gli operatori cooperano al fine di garantire il massimo livello di qualità ai servizi offerti attraverso l’utilizzo delle rispettive infrastrutture.
15. Qualora occorra effettuare, per comprovate ragioni tecniche, cambi di numero che coinvolgano numeri portati, l’operatore donor avverte l’operatore recipient con un anticipo di almeno centoventi giorni. L’operatore donor e l’operatore recipient concordano le condizioni di fornitura dei messaggi in fonia inerenti i cambi numero, nonché le modalità di aggiornamento di tutte le banche dati interessate.
16. Gli operatori coinvolti trattano il formato del codice d’instradamento (Routing Number), definito nella Specifica Tecnica 763-2 del Ministero dello sviluppo economico-comunicazioni e nelle successive modificazioni, per l’instradamento in rete delle chiamate verso numeri portati.
17. Di norma l’immissione nei sistemi dell’operatore recipient della richiesta del cliente da parte della rete di vendita è contestuale alla sottoscrizione della stessa. Quando l’immissione della richiesta non è contestuale alla sottoscrizione della stessa, l’operatore recipient informa il cliente, tramite la propria rete di vendita, comunicando quando verrà immessa la richiesta. Le richieste di portabilità immesse nei sistemi dell’operatore recipient dalla rete di vendita entro le ore 17:00 di ciascun giorno sono inviate all’ operatore donating entro l’orario limite dello stesso giorno, di cui all’art.5, comma 1. È facoltà del recipient inviare all’operatore donating le richieste di portabilità, immesse nei propri sistemi dopo le ore 17:00 di un giorno lavorativo, nel medesimo giorno, entro il predetto orario limite. Le richieste di portabilità dei clienti immesse nei sistemi dell’operatore recipient nei giorni lavorativi dopo le ore 17:00 e non inviate al donating lo stesso giorno, o immesse nei giorni festivi, sono da considerarsi come immesse nel primo giorno lavorativo successivo al giorno di effettiva immissione.
Indipendentemente dall’eventuale termine di preavviso per il recesso dal contratto e salvo i casi espressamente previsti dalle presenti disposizioni, il cut-over è effettuato nelle fasce orarie, di cui al successivo articolo 4, comma 5, del secondo giorno lavorativo successivo a quello di immissione della richiesta del cliente nei sistemi dell’operatore recipient.
18. Tutti i soggetti che forniscono servizi di comunicazioni mobili e personali hanno l’obbligo di aderire all’Accordo quadro di cui all’art.5 del presente regolamento. L’adesione può essere richiesta anche dai soggetti non ancora in possesso del prescritto titolo abilitativo per l’offerta dei servizi, purché abbiano sottoscritto, al fine di fornire un servizio di comunicazioni mobili e personali, un accordo con altro operatore già aderente all’Accordo stesso.
Articolo3 (Soluzioni tecniche di rete e interconnessione)
1. La Mobile Number Portability è realizzata attraverso la soluzione tecnica di “Direct Routing”, per tutte le chiamate originate dal territorio nazionale e dirette a numerazioni per servizi di comunicazioni mobili e personali nazionali.
2. La soluzione tecnica di “Onward Routing” si applica alle chiamate originate al di fuori del territorio nazionale e dirette a numerazioni per servizi di comunicazioni mobili e personali nazionali. Gli operatori che interfacciano direttamente gli operatori esteri quando ricevono traffico originato al di fuori del territorio nazionale possono operare anche per far agire la propria rete come rete initiating, inserendo il routing number della rete recipient.
3. Il formato e lo scambio dei messaggi di segnalazione ai punti di interconnessione avviene in conformità con quanto previsto dalla relativa Specifica Tecnica 763-2 del Ministero dello sviluppo economico-Comunicazioni e successive modificazioni.
4. L’operatore recipient ha il diritto di vedersi riconoscere dall’operatore che gli consegna la chiamata la propria tariffa di terminazione indipendentemente dalla circostanza che l’origine della chiamata, sia dal territorio nazionale o al di fuori dello stesso.
5. Per le chiamate dirette a numeri portati, l’operatore di originazione, nel caso di chiamate originate dal territorio nazionale, ovvero l’operatore che interfaccia direttamente l’operatore estero, nel caso di chiamate originate al di fuori del territorio nazionale, si fa carico degli eventuali ulteriori costi, quali quelli di transito e di interrogazione della banca dati dei numeri portati.
Articolo4 (Banche dati per l’instradamento)
1. Il riconoscimento dell’associazione tra il numero portato e la rete dell’operatore recipient è effettuato, nel rispetto delle disposizioni per la tutela dei dati personali, tramite apposite banche dati gestite da ciascun operatore ospitante.
2. Ciascun operatore ospitante ha l’obbligo di mantenere aggiornata la propria banca dati e di comunicare a tutti gli altri operatori ospitanti l’acquisizione dei numeri oggetto di portabilità. In particolare, l’operatore ospitante recipient comunica tempestivamente e comunque entro le ore 19:00 del giorno in cui riceve la notifica di validazione della richiesta di portabilità, agli altri operatori ospitanti l’imminente acquisizione del numero oggetto di portabilità.
3. Gli operatori ospitanti rendono disponibili, almeno entro le ore 24:00 del giorno lavorativo precedente il cut-over, agli operatori che ne necessitano per l’instradamento, i contenuti della banca dati dei numeri portati, con riferimento almeno all’insieme degli aggiornamenti da attuare.
4. La disponibilità delle banche di cui ai commi precedenti è a titolo gratuito.
5. L’aggiornamento delle banche dati da parte degli operatori di rete sia mobile sia fissa è effettuato il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione della notifica di validazione da parte del recipient sulla base delle informazioni ricevute di cui ai precedenti commi 2 e 3, entro e non oltre le ore
8:30, in fasce orarie di ampiezza non superiore a due ore, al fine di contenere l’eventuale disservizio al cliente.
6. Gli operatori dotati di rete che utilizza frequenze assegnate per fornire servizi di comunicazioni mobili e personali hanno l’obbligo di essere operatori ospitanti.
7. Gli operatori mobili virtuali hanno il diritto, ma non l’obbligo, di essere operatori ospitanti.
Articolo5 (Modelli di interazione)
1. Il recipient invia al donating la richiesta di portabilità del cliente entro le ore 19:00 del giorno in cui la medesima richiesta è immessa dalle reti di vendita nei sistemi del recipient stesso, avuto riguardo alla data eventualmente indicata dal cliente. di cui al successivo comma 4, lettera e., ed all’art.2, comma
17. L’ospitante donating accetta le richieste almeno fino alle ore 19:30. Gli operatori possono estendere, nell’Accordo quadro, l’invio della richiesta anche nei giorni non lavorativi. Il risultato della validazione è inviato dall’ospitante donating entro le ore 10:00 del giorno lavorativo successivo a quello della richiesta all’ospitante recipient, che ne informa immediatamente il recipient; in caso di validazione positiva l’ospitante recipient provvede ad informarne entro le ore 19:00 anche il Ministero dello sviluppo economico-Comunicazioni.
2. Al fine di riferimento per le disposizioni di cui al presente regolamento, il processo standard per la portabilità del numero e il processo relativo alla cessazione di un numero sono riportati nell’Allegato A, fatti salvi ulteriori affinamenti nell’ambito dell’Accordo quadro.
3. L’Accordo quadro stabilisce il quadro di riferimento per gli standard di servizio della prestazione di MNP, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento. Tale Accordo riguarda almeno i seguenti aspetti: a. modalità tecniche di comunicazione e scambio dati; b. modalità con cui effettuare la validazione, nel rispetto di quanto previsto al successivo comma 10; c. standard applicabili agli accordi di Service Level Agreement (SLA), che includono, tra l’altro, le penali in caso di ritardi nell’effettuazione delle operazioni previste dal presente regolamento o dall’Accordo quadro, in conformità con i principi stabiliti dall’art. 13; d. procedure, responsabilità ed oneri degli operatori nella gestione di eventuali disservizi o malfunzionamenti che possono verificarsi durante la prestazione stessa; in particolare, tali procedure includono:
1) l’obbligo per il destinatario di una comunicazione prevista dalla procedura, nel caso in cui questa non sia pervenuta, di informare il soggetto che avrebbe dovuto originarla;
2) la definizione delle modalità di recupero dell’eventuale capacità di evasione non messa a disposizione per eventi di cui ai commi 11 e 12 del successivo art. 13, in particolare nel caso di eventi che determino, nei giorni successivi, la presenza di rifiuti per superamento della capacità di evasione messa a disposizione, specificando il numero massimo di giorni entro i quali la stessa deve essere messa disposizione; e. procedure di dettaglio, riferimenti e responsabilità, relative alle prestazioni richieste dall’Autorità Giudiziaria; f. modalità di aggiornamento reciproco delle banche dati per l’instradamento dei numeri portati gestite da ciascun operatore assegnatario di numerazione per servizi di comunicazioni mobili e personali e di verifica e mantenimento della loro sincronizzazione; in particolare, viene definita anche quale sia la cadenza minima con cui rendere disponibile l’intera banca dati a tutti i soggetti che ne necessitano per l’instradamento; g. modalità di costituzione, aggiornamento, sincronizzazione e messa a disposizione a titolo gratuito ai soggetti interessati delle banche dati per la trasparenza tariffaria, recanti l’associazione tra il numero del cliente e l’operatore fornitore del servizio al cliente stesso.
4. La richiesta di attivazione della prestazione di MNP, nel rispetto della disciplina vigente in materia di trattamento dei dati personali, è sottoscritta dal cliente e contiene: a. i dati identificativi del cliente (per le persone fisiche, nome e cognome;
per le persone giuridiche, enti e associazioni, denominazione e ragione sociale);
b. codice fiscale o partita IVA del cliente;
c. la/le numerazione/i MSISDN per cui si richiede di attivare la prestazione di MNP;
d. numero/i seriale/i della/e carta/e SIM del donating, qualora non si intenda effettuare una verifica della SIM tramite SMS da parte del recipient ai sensi del successivo art.6;
e. data di sottoscrizione della richiesta ed eventuale indicazione della data preferita per l’attivazione della prestazione di MNP;
f. tipo e numero del documento di riconoscimento presentato dal cliente;
g. manifestazione inequivoca della volontà del cliente d’interrompere il rapporto giuridico con il donating relativamente al numero di telefono da portare, configurato sulla rete del donating, recedendo dal contratto in caso di abbonamento, e di instaurare, usufruendo della prestazione di MNP, un rapporto giuridico con il recipient con la conseguente attivazione del numero sulla rete mobile utilizzata dal recipient;
h. dichiarazione del cliente che attesti di essere stato informato che la sottoscrizione del contratto con il recipient non lo solleva dagli obblighi relativi al precedente contratto stipulato con il donating;
i. in caso di carta prepagata, la dichiarazione del cliente sostitutiva di atto di notorietà di essere il legittimo possessore della carta SIM (intestatario, reale utilizzatore), da rendere nelle forme previste dall’ordinamento;
j. consenso informato del cliente, ai sensi della normativa vigente in materia di riservatezza dei dati personali, per il trattamento dei propri dati da parte del recipient ed il trasferimento degli stessi a terzi per le finalità connesse alla richiesta della prestazione di MNP;
k. dichiarazione del cliente che attesti di essere stato informato riguardo alla disponibilità del servizio di trasparenza tariffaria ed alle modalità per poterne usufruire;
l. dichiarazione del cliente che attesti di essere stato informato riguardo alle modalità vigenti per la restituzione o trasferibilità del credito residuo;
m. dichiarazione del cliente che attesti di essere stato informato che, una volta avviata la procedura, la richiesta di portabilità non può essere revocata e che, in caso di ripensamento, può chiedere di portare nuovamente il numero verso l’operatore che sta lasciando o verso qualunque altro operatore;
n. documentazione della denuncia fatta all’autorità competente relativa allo smarrimento o furto della SIM, se del caso;
o. data presunta di attivazione della prestazione di portabilità, corredata delle informazioni relative al diritto del cliente a ricevere un indennizzo ed alle modalità per richiederlo all’operatore recipient in caso di ritardo nell’attivazione non determinato da errori nei dati forniti dal cliente;
p. dichiarazione del cliente che attesti che gli è stato sottomesso il modulo riguardante l’assenso/diniego alla pubblicazione del numero negli elenchi telefonici.
5. Nel caso in cui il cliente intenda richiedere l’applicazione della prestazione di portabilità del numero relativamente a più numeri MSISDN, è consentita la sottoscrizione di un’unica richiesta indicante tutti i numeri o archi di numeri.
6. L’operatore recipient trasmette all’operatore donating gli ordini di lavorazione secondo le procedure di cui all’Allegato A. L’utilizzo delle modalità informatiche dovrà avvenire con gli opportuni strumenti di sicurezza nelle comunicazioni. L’ordine trasmesso deve riportare almeno i seguenti dati, fermo restando che nell’Accordo quadro possono essere definite le modalità di rappresentazione e comunicazione di detti dati: a. identificativo dell’operatore recipient;
b. identificativo dell’operatore ospitante recipient, qualora diverso da quello del precedente punto a;
c. identificativo dell’operatore donating;
d. identificativo dell’operatore ospitante donating, qualora diverso da quello di cui alla precedente lettera c);
e. esplicitamente, il nuovo routing number;
f. numero o ranghi di numerazione MSISDN su cui si richiede di attivare la prestazione di MNP;
g. indicazione riguardo al fatto che il recipient ha già provveduto ad effettuare una validazione parziale secondo quanto sancito all’art. 6 seguente, se del caso;
h. nel caso di contratto pre-pagato, numero seriale della carta SIM qualora il recipient non abbia già provveduto ad effettuare una validazione parziale secondo quanto sancito all’art. 6 seguente e non sia utilizzato l’identificativo di cui alla lettera k) del presente comma;
i. nel caso di abbonamento, codice fiscale del cliente o, in mancanza di questo, partita IVA;
j. identificativo di progetto ad hoc, se del caso;
k. identificativo che attesta che il recipient ha acquisito documentazione della denuncia fatta all’Autorità competente relativamente allo smarrimento o furto della SIM a cui è associato il numero di cui si chiede la portabilità, se del caso;
l. identificativo, che attesta che il cliente ha chiesto la trasferibilità del credito residuo, secondo le modalità vigenti, se del caso.
7. L’ordine trasmesso non riporta dati che non sono necessari all’espletamento della portabilità del numero, quali: codice che identifica la tipologia del servizio usufruito sulla rete donating, codice che identifica la tecnologia di servizio usufruita presso il donating, nominativo o denominazione o ragione sociale del cliente che ha chiesto la portabilità, tipo o numero di documento del cliente.
8. L’operatore recipient, quale responsabile del rapporto col cliente, conserva i dati dell’ordine trasmesso e la copia del contratto con il cliente per la fornitura della prestazione di MNP e l’eventuale relativa documentazione allegata.
9. L’operatore donating, al momento della ricezione dell’ordine, verificati i dati trasmessi dall’operatore recipient, attiva, eventualmente con il supporto dell’ospitante donating, la prestazione al cliente nei tempi e secondo le modalità stabilite nel presente regolamento.
10. La richiesta di attivazione della prestazione può essere scartata o rifiutata dall’operatore donating, oltre che nel caso di superamento della capacità di evasione messa a disposizione, soltanto nei seguenti casi: a. richiesta ricevuta mancante di alcuni dei dati di cui al precedente comma 6;
Scarica il testo integrale di:
Deliberazione n. 147/11/CIR
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Documento aggiornato in data 12.01.2012