(Gazz. Uff., 2 novembre 2007, n. 255 Suppl. Ord.)
È adottato il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli intermediari. Il regolamento consta di 113 articoli e di 4 allegati.
La presente delibera e l’annesso Regolamento sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino della Consob.
Regolamento Consob in materia di intermediari
Libro I
FONTI NORMATIVE E DEFINIZIONI
Art. 1 - (Fonti normative)
1. Il presente regolamento è adottato ai sensi degli articoli 6, commi 2, 2-quater e 2-quinquies, 19, comma 3, 23, comma 1, 25-bis, comma 2, 27, commi 3 e 4, 28, comma 3, 30, commi 2 e 5, 31, comma 6, 32, comma 2, 33, comma 2, lettera e-bis), 117-ter e 201, comma 8, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Art. 2 - (Definizioni)
1. Nel presente regolamento si intendono per:
a) «Testo Unico»: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
b) «gruppo»: l’insieme dei soggetti determinato ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del Testo Unico;
c) «servizi e attività di investimento»: i servizi e le attività di cui all’articolo 1, comma 5, del Testo Unico, e di cui alla sezione A della tabella allegata allo stesso Testo Unico;
d) «servizi accessori»: i servizi di cui all’articolo 1, comma 6, del Testo Unico, nonché i servizi di cui alla sezione B della tabella allegata allo stesso Testo Unico;
e) «sede di esecuzione»: un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione (MTF), un internalizzatore sistematico, un market maker o altro negoziatore per conto proprio, nonché una sede equivalente di un Paese extracomunitario;
f) «supporto duraturo»: qualsiasi strumento che permetta al cliente di conservare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate per un periodo di tempo adeguato, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni;
g) «sede» o «dipendenza»: una sede, diversa dalla sede legale dell’intermediario autorizzato, costituita da una stabile organizzazione di mezzi e di persone, aperta al pubblico, dotata di autonomia tecnica e decisionale, che presta in via continuativa servizi o attività di investimento.
Libro II
AUTORIZZAZIONE DELLE SIM E INGRESSO IN ITALIA DELLE IMPRESE DI INVESTIMENTO COMUNITARIE ED EXTRACOMUNITARIE
Parte I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Art. 3 - (Definizioni)
1. Nel presente Libro si intendono per:
a) «albo»: l’albo di cui all’articolo 20, comma 1, del Testo Unico;
b) «sezione speciale»: la sezione dell’albo prevista dall’articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;
c) «sezione imprese extracomunitarie»: la sezione dell’albo nella quale sono iscritte le imprese di investimento extracomunitarie autorizzate ai sensi dell’articolo 28, commi 1 e 2, del Testo Unico operanti con o senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica;
d) «elenco»: l’elenco delle imprese d’investimento comunitarie allegato all’albo istituito dall’articolo 20, comma 1, del Testo Unico;
e) «succursale»: una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un’impresa di investimento e che fornisce servizi e/o attività di investimento e servizi accessori dell’impresa stessa;
f) «Stato comunitario»: lo Stato appartenente all’Unione Europea;
g) «Stato extracomunitario»: lo Stato non appartenente all’Unione Europea;
h) «Stato membro d’origine»: lo Stato comunitario come definito dall’articolo 4, paragrafo 1, n. 20 della Direttiva 2004/39/CE del 21 aprile 2004;
i) «Stato d’origine»: lo Stato extracomunitario in cui l’impresa di investimento ha la propria sede legale;
l) «servizi e attività di investimento»: i servizi e le attività come definiti dall’articolo 1, comma 5, del Testo Unico;
m) «servizi accessori»: i servizi come definiti dall’articolo 1, comma 6, del Testo Unico;
n) «servizi ammessi al mutuo riconoscimento»: i servizi e le attività come definiti dall’articolo 1, comma 1, lettera s), del Testo Unico;
o) «partecipazione qualificata»: quella determinata in via generale dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 15, comma 5, del Testo Unico;
p) «partecipazione rilevante»: quella determinata dal Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del Testo Unico.
Parte II
ALBO
Art. 4 - (Albo)
1. Nell’albo di cui all’articolo 20 del Testo Unico sono iscritte:
a) le SIM;
b) nella sezione imprese extracomunitarie, le imprese di investimento extracomunitarie;
c) nella sezione speciale, le società di cui all’articolo 60, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.
2. All’albo è allegato un elenco in cui sono iscritte le imprese di investimento comunitarie.
Art. 5 - (Contenuto dell’albo)
1. Nell’albo, per ogni SIM iscritta sono indicati:
a) il numero d’ordine di iscrizione;
b) la denominazione sociale;
c) la sede legale;
d) la direzione generale;
e) gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle attività di investimento, con l’indicazione dei servizi e delle attività di investimento autorizzati e le relative limitazioni operative, ove esistenti;
f) gli estremi dei provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 53 e 56 del Testo Unico;
g) i Paesi nei quali la SIM opera con o senza stabilimento di succursale, con specificazione dei servizi e delle attività di investimento interessati.
2. Nella sezione imprese extracomunitarie, per ciascuna impresa di investimento extracomunitaria iscritta sono indicati:
a) il numero d’ordine di iscrizione;
b) la denominazione sociale;
c) la sede legale;
d) la direzione generale;
e) gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione allo svolgimento nel territorio della Repubblica dei servizi e attività di investimento e dei servizi accessori, di cui all’articolo 28 del Testo Unico, con l’indicazione dei servizi e attività autorizzati e delle relative limitazioni operative, ove esistenti;
f) le eventuali succursali nel territorio della Repubblica;
g) gli estremi dei provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 53 e 56 del Testo Unico.
3. Nella sezione speciale, per ciascuna società di cui all’articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 iscritta sono indicati:
a) il numero d’ordine di iscrizione;
b) la denominazione sociale;
c) la sede legale;
d) la direzione generale;
e) gli estremi del provvedimento di autorizzazione;
f) gli estremi dei provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 53 e 56 del Testo Unico.
4. Nell’elenco allegato, per ciascuna impresa di investimento comunitaria iscritta sono indicati:
a) il numero d’ordine di iscrizione;
b) la denominazione sociale;
c) la sede legale;
d) la direzione generale;
e) i servizi e le attività ammessi al mutuo riconoscimento che l’impresa può svolgere nel territorio della Repubblica;
f) gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione all’esercizio nel territorio della Repubblica dei servizi non ammessi al mutuo riconoscimento, di cui all’articolo 27, comma 4, del Testo Unico, con l’indicazione dei servizi e delle attività autorizzati;
g) l’eventuale succursale nel territorio della Repubblica, individuata ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, n. 26, della Direttiva 2004/39/CE.
Art. 6 - (Pubblicità dell’albo)
1. L’albo è pubblicato nella parte «Albi ed Elenchi» del Bollettino, istituito in formato elettronico in apposita sezione del sito internet della Consob.
Parte III
PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO
Art. 7 - (Domanda di autorizzazione)
1. La domanda di autorizzazione allo svolgimento dei servizi e delle attività di investimento, sottoscritta dal legale rappresentante della società e in regola con la vigente disciplina sull’imposta di bollo, è presentata alla Consob.
2. La domanda indica:
a) la denominazione sociale, la sede legale, la direzione generale e i relativi numeri telefonici e di telefax;
b) i servizi e le attività di investimento per il cui esercizio viene richiesta l’autorizzazione;
c) l’elenco dei documenti allegati.
3. Nel caso in cui la domanda di autorizzazione abbia ad oggetto, anche congiuntamente, i servizi o le attività di:
a) collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente;
b) gestione di portafogli;
c) ricezione e trasmissione di ordini;
d) consulenza in materia di investimenti, la società precisa altresì se essa richiede l’autorizzazione allo svolgimento di tali servizi e attività senza detenzione, neanche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela e senza assunzione di rischi da parte della società stessa.
4. La Consob, entro 10 giorni dal ricevimento, verifica la completezza della domanda e comunica alla società la documentazione eventualmente mancante, che deve essere inoltrata alla Consob entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione a pena di inammissibilità della domanda.
5. La domanda prende data dal giorno della sua presentazione ovvero, in caso di documentazione incompleta, da quello del completamento della documentazione.
Art. 8 - (Documentazione da allegare alla domanda riguardante la società richiedente)
1. La domanda di autorizzazione è corredata dei seguenti documenti riguardanti la società richiedente:
a) copia autentica dell’atto costitutivo e dello statuto munita della certificazione di vigenza rilasciata dall’Ufficio del registro delle imprese in data non anteriore a 90 giorni dalla presentazione della domanda ovvero apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
b) certificato attestante l’iscrizione della società nel registro delle imprese rilasciato in data non anteriore a 90 giorni dalla presentazione della domanda ovvero apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
Scarica il testo integrale di:
Deliberazione Consob 29 ottobre 2007, n. 16190
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Documento aggiornato in data 11.09.2008
Res mobiles sunt quae, salvae et integrae, ex loco in locum moveri possunt.