(Gazz. Uff., 2 novembre 2007, n. 255 Suppl. Ord.)
d) con l’iscrizione nel ruolo unico degli agenti di cambio;
e) con ogni ulteriore incarico o attività che si ponga in grave contrasto con il suo ordinato svolgimento.
Art. 107 - (Regole generali di comportamento)
1. I promotori devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza. Essi devono osservare le disposizioni legislative, regolamentari e i codici di autodisciplina relativi alla loro attività e a quella della categoria del soggetto abilitato per conto del quale operano. Devono inoltre rispettare le procedure e i codici interni di comportamento del soggetto abilitato che ha loro conferito l’incarico.
2. I promotori sono tenuti a mantenere la riservatezza sulle informazioni acquisite dai clienti o dai potenziali clienti o di cui comunque dispongano in ragione della propria attività, salvo che nei confronti del soggetto per conto del quale operano e del soggetto i cui servizi e attività di investimento, strumenti finanziari o prodotti sono offerti, nonché nei casi di cui all’articolo 31, comma 7, del Testo Unico, ed in ogni altro caso in cui l’ordinamento ne imponga o ne consenta la rivelazione. È comunque vietato l’uso delle suddette informazioni per interessi diversi da quelli strettamente professionali.
Art. 108 - (Regole di presentazione e comportamento nei confronti dei clienti o dei potenziali clienti)
1. Al momento del primo contatto, il promotore:
a) consegna al cliente o al potenziale cliente copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato, da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di iscrizione all’albo e i dati anagrafici del promotore, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista dall’articolo 30, comma 6, del Testo Unico;
b) consegna al cliente o al potenziale cliente copia di una comunicazione conforme al modello di cui all’Allegato n. 4.
2. Il promotore consegna al cliente o al potenziale cliente la dichiarazione di cui al comma 1, lettera a), anche in caso di variazione dei dati in essa riportati.
3. Il promotore assolve gli obblighi informativi nei confronti del cliente o del potenziale cliente in modo chiaro ed esauriente e verifica che lo stesso abbia compreso le caratteristiche essenziali dell’operazione proposta.
4. Il promotore verifica l’identità del cliente o del potenziale cliente, prima di raccoglierne le sottoscrizioni o le disposizioni. Il promotore rilascia al cliente o al potenziale cliente copia dei contratti, delle disposizioni e di ogni altro atto o documento da questo sottoscritto.
5. Il promotore può ricevere dal cliente o dal potenziale cliente, per la conseguente immediata trasmissione, esclusivamente:
a) assegni bancari o assegni circolari intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero al soggetto i cui servizi e attività di investimento, strumenti finanziari o prodotti sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità;
b) ordini di bonifico e documenti similari che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera precedente;
c) strumenti finanziari nominativi o all’ordine, intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio e attività di investimento oggetto di offerta.
6. Il promotore non può ricevere dal cliente o dal potenziale cliente alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento.
7. Il promotore non può utilizzare i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza del cliente o del potenziale cliente o comunque al medesimo collegati.
Art. 109 - (Conservazione della documentazione)
1. Il promotore è tenuto a conservare ordinatamente per almeno cinque anni, nel luogo comunicato ai sensi dell’articolo 103, copia della seguente documentazione:
a) contratti promossi per suo tramite;
b) altri documenti sottoscritti dai clienti o dai potenziali clienti;
c) corrispondenza intercorsa con i soggetti per conto dei quali il promotore ha operato nel corso del tempo.
2. Si applicano le disposizioni previste dall’articolo 57 del presente regolamento e le disposizioni previste in materia di conservazione delle registrazioni dal regolamento adottato ai sensi dell’art. 6, comma 2-bis, del Testo Unico.
Parte V
PROVVEDIMENTI SANZIONATORI E CAUTELARI
Art. 110 - (Sanzioni)
1. Le sanzioni di cui all’articolo 196, comma 1, lettere a), b), c) e d) del Testo Unico sono irrogate dalla Consob, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del presente regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla Consob.
2. Fermo quanto stabilito al comma 1, la Consob:
a) dispone la radiazione in caso di:
1) violazione della disposizione di cui all’articolo 31, comma 2, secondo periodo, del Testo Unico;
2) offerta fuori sede o promozione e collocamento a distanza per conto di soggetti non abilitati;
3) contraffazione della firma del cliente o del potenziale cliente su modulistica contrattuale o altra documentazione relativa ad operazioni dal medesimo poste in essere;
4) acquisizione, anche temporanea, della disponibilità di somme o di valori di pertinenza del cliente o del potenziale cliente;
5) comunicazione o trasmissione al cliente o al potenziale cliente o alla Consob di informazioni o documenti non rispondenti al vero;
6) sollecitazione all’investimento effettuata in violazione delle disposizioni di cui alla Parte IV, Titolo II, Capo I del Testo Unico e delle relative disposizioni di attuazione;
7) perfezionamento di operazioni non autorizzate dal cliente o dal potenziale cliente, a valere sui rapporti di pertinenza di quest’ultimo, o comunque al medesimo collegati;
b) dispone la sospensione dall’albo di cui all’articolo 196, comma 1, lettera c), del Testo Unico, in caso di:
1) inadempimento degli obblighi informativi previsti dalle disposizioni richiamate all’articolo 104;
2) esercizio di attività o assunzione di qualità incompatibili ai sensi dell’articolo 106;
3) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 107, comma 2;
4) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 108, comma 3;
5) violazione della disposizione di cui all’articolo 108, comma 4;
6) accettazione dal cliente o dal potenziale cliente di mezzi di pagamento, strumenti finanziari e valori con caratteristiche difformi da quelle prescritte dall’articolo 108, comma 5;
7) percezione di compensi o finanziamenti in violazione dell’articolo 108, comma 6;
8) inadempimento degli obblighi di tenuta della documentazione di cui all’articolo 109;
c) irroga la sanzione pecuniaria di cui all’articolo 196, comma 1, lettera b), del Testo Unico, in caso di:
1) inosservanza degli obblighi di cui all’articolo 103;
2) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 108, commi 1 e 2.
3) Per ciascuna delle violazioni individuate nel comma 2, la Consob, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, in luogo della sanzione prevista, la tipologia di sanzione immediatamente inferiore o superiore.
Art. 111 - (Provvedimenti cautelari)
1. Ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti cautelari di cui all’articolo 55, comma 1, del Testo Unico, la Consob valuta la gravità degli elementi di cui dispone dando rilievo, in particolare, alle violazioni di disposizioni per le quali è prevista la sanzione della radiazione dall’albo, alle modalità di attuazione della condotta illecita ed alla reiterazione della violazione.
2. Ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti cautelari di cui all’articolo 55, comma 2, del Testo Unico, la Consob valuta, nei limiti dei poteri alla stessa attribuiti dalla legge, le circostanze per le quali il promotore è stato sottoposto alle misure cautelari personali del libro IV, titolo I, capo II, del codice di procedura penale o in base alle quali ha assunto la qualità d’imputato per uno dei delitti indicati nella norma citata ed, in particolare, tiene conto del titolo di reato e dell’idoneità delle suddette circostanze a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell’attività di promotore finanziario.
Parte VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 112 - (Disposizioni finali e transitorie)
1. Con successive delibere, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, verrà disposta la data di inizio di operatività dell’Organismo e l’entrata in vigore delle disposizioni di cui alle parti II e III del presente Libro.
2. Fino all’entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1, restano ferme le disposizioni di cui ai Capi II e III del regolamento approvato con delibera n. 10629 dell’8 aprile 1997, e successive modifiche ed integrazioni. Le Commissioni regionali e provinciali per l’albo dei promotori finanziari continuano ad operare fino alla data di inizio di operatività dell’Organismo.
3. Fino all’entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1, per la comunicazione o trasmissione alle Commissioni regionali e provinciali per l’albo dei promotori finanziari di informazioni o documenti non rispondenti al vero è prevista la sanzione della radiazione e per la violazione dell’articolo 11 del regolamento approvato con delibera n. 10629 dell’8 aprile 1997, la sanzione pecuniaria di cui all’articolo 196, comma 1, lettera b), del Testo Unico. Per le violazioni individuate nel presente comma, la Consob, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, in luogo della sanzione prevista, la tipologia di sanzione immediatamente inferiore o superiore.
Libro IX
ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 113 - (Entrata in vigore e disposizioni transitorie)
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Gli intermediari provvedono agli adempimenti in tema di informazioni nei confronti della clientela in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento, di cui agli articoli da 29 a 32, 35, comma 2, 46 e 52, comma 1, lettera b1), in occasione del primo contatto utile o, in mancanza, non oltre il 30 giugno 2008.
3. Nei confronti della clientela in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento, già classificata quale operatore qualificato, la comunicazione di cui all’articolo 35, comma 1, quale cliente al dettaglio, è effettuata in occasione del primo contatto utile o, in mancanza, non oltre il 30 giugno 2008.
4. I clienti privati riconosciuti dagli intermediari quali operatori qualificati ai sensi della disciplina previgente, sulla base di parametri simili a quelli di cui all’Allegato 3, sezione II, al presente regolamento, possono continuare ad essere considerati clienti professionali.
5. Le società di gestione del risparmio e le SICAV provvedono agli adempimenti di cui all’articolo 67 entro il 29 febbraio 2008 e agli adempimenti in tema di informazioni nei confronti degli investitori in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento, di cui agli articoli 68, comma 4, 70, comma 3 e 73, comma 1, lettera b1), in occasione del primo contatto utile o, in mancanza, non oltre il 30 giugno 2008.
6. Le società di gestione del risparmio e le SICAV di cui all’articolo 77 del presente regolamento provvedono, nei confronti della clientela in essere alla data di entrata in vigore del medesimo, agli adempimenti previsti dai richiamati articoli 29, comma 1, 30, 31, 32, 35, comma 2 e 52, comma 1, lettera b1), in occasione del primo contatto utile o, in mancanza, non oltre il 30 giugno 2008. Le predette società di gestione del risparmio e SICAV osservano il comma 3 del presente articolo.
7. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento adottato con delibera Consob n. 11522 del 1998 e successive modificazioni.
Scarica il testo integrale di:
Deliberazione Consob 29 ottobre 2007, n. 16190
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Documento aggiornato in data 11.09.2008
Nemini dolus suus prodesse debet.