(Gazz. Uff., 2 novembre 2007, n. 255 Suppl. Ord.)
3. Le società di gestione del risparmio e le SICAV possono procedere alla promozione e al collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza di quote o azioni di OICR nei limiti di cui all’articolo 77.
4. Le società di gestione armonizzate possono procedere alla promozione e al collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza limitatamente alle quote o azioni di OICR.
5. Le SIM, le banche italiane autorizzate alla prestazione di servizi di investimento, gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, autorizzati alla prestazione del servizio di cui all’articolo 1, comma 5, lettera a), del Testo Unico, limitatamente agli strumenti finanziari derivati, nei casi e alle condizioni stabiliti ai sensi dell’articolo 18, comma 3, del Testo Unico, le società di gestione del risparmio, le società di gestione armonizzate, gli agenti di cambio, la società Poste Italiane - Divisione Servizi di Banco Posta, autorizzata ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 144 del 14 marzo 2001, le imprese di investimento e le banche extracomunitarie nonché le imprese di investimento e le banche comunitarie con succursale in Italia comunque abilitate alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia possono procedere alla promozione e al collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza dei propri servizi e attività d’investimento.
6. Non costituiscono promozione e collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza le attività svolte nei confronti dei clienti professionali di cui all’articolo 26, comma 1, lettera d).
Art. 80 - (Limiti all’impiego di tecniche di comunicazione a distanza)
1. La promozione e il collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza non possono effettuarsi e, qualora intrapresi, devono essere immediatamente interrotti, nei confronti dei clienti che si dichiarino esplicitamente contrari al loro svolgimento o alla loro prosecuzione. A tale fine è fornita espressa indicazione della possibilità per i clienti di opporsi al ricevimento in futuro di tali comunicazioni.
Art. 81 - (Svolgimento)
1. Nella promozione e nel collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza i soggetti di cui all’art. 79 osservano le disposizioni del Libro III.
2. Nella promozione e nel collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza di quote o azioni di OICR, le società di gestione del risparmio e le SICAV si attengono alle previsioni di cui all’articolo 77 del presente Regolamento.
Parte III
COMMERCIALIZZAZIONE DI SERVIZI D’INVESTIMENTO ALTRUI
Art. 82 - (Offerta fuori sede e promozione e collocamento a distanza di servizi di investimento altrui)
1. Nell’offerta fuori sede e nella promozione e collocamento a distanza di servizi di investimento altrui, gli intermediari interessati si organizzano in modo da assicurare il rispetto delle regole di condotta applicabili al servizio commercializzato.
2. Nell’offerta fuori sede e nella promozione e collocamento a distanza di servizi di investimento altrui, l’intermediario è responsabile della completezza e dell’accuratezza delle informazioni trasmesse al soggetto che presta il servizio. L’intermediario che presta il servizio è responsabile della prestazione dello stesso sulla base delle informazioni trasmesse.
Libro VI
DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI FINANZIARI EMESSI DA BANCHE E DA IMPRESE DI ASSICURAZIONE
Art. 83 - (Definizioni)
1. Nel presente Libro si intendono per:
a) «prodotti finanziari assicurativi»: le polizze e le operazioni di cui ai rami vita III e V di cui all’articolo 2, comma 1 del decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, con esclusione delle forme pensionistiche individuali di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
b) «soggetti abilitati all’intermediazione assicurativa»: le SIM e le imprese di investimento comunitarie, le banche italiane e comunitarie, gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e la società Poste Italiane - Divisione Servizi di Banco Posta, autorizzata ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 144 del 14 marzo 2001, anche quando operano per il tramite di promotori finanziari, dipendenti, collaboratori o altri incaricati.
Art. 84 - (Distribuzione di prodotti finanziari emessi da banche)
1. Le banche rispettano le disposizioni di cui agli articoli 27, 28, 29, comma 1, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 78, 80 e 113, commi 2, 3 e 4 del presente regolamento nonché di cui al regolamento congiunto Consob-Banca d’Italia nelle materie sub lettere d), e), i), j), l), m) e n) dell’articolo 6, comma 2-bis, del Testo Unico, anche quando procedono alla vendita, in fase di emissione, di propri prodotti finanziari.
2. Il comma 1 si applica anche alle vendite effettuate con tecniche di comunicazione a distanza.
Art. 85 - (Soggetti abilitati all’intermediazione assicurativa)
1. Nella distribuzione di prodotti finanziari assicurativi, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza, i soggetti abilitati all’intermediazione assicurativa rispettano le disposizioni di cui agli articoli 27, 28, 29, comma 1, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 49, comma 1, 50, 51, 52, 53, 57, 78, 80 e 113, commi 2, 3 e 4 del presente regolamento nonché di cui al regolamento congiunto Consob-Banca d’Italia nelle materie sub lettere d), e), i), j), l), m) e n) dell’articolo 6, comma 2-bis, del Testo Unico.
2. I soggetti abilitati all’intermediazione assicurativa, fermo restando quanto previsto al precedente comma, forniscono altresì al contraente, prima della sottoscrizione della proposta o del documento contrattuale, le seguenti informazioni:
a) la loro denominazione, la loro sede legale e i loro recapiti;
b) il riferimento al registro degli intermediari assicurativi di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 in cui sono iscritti e l’indicazione circa i mezzi esperibili per verificare che siano effettivamente registrati;
c) le procedure che consentono al contraente di presentare reclamo al soggetto abilitato all’intermediazione assicurativa o all’impresa di assicurazione, ovvero ricorsi ad organi di risoluzione stragiudiziale delle controversie;
d) ogni eventuale partecipazione, diretta o indiretta, superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto in imprese di assicurazione;
e) ogni eventuale partecipazione, diretta o indiretta, superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto del soggetto abilitato all’intermediazione assicurativa detenuta da imprese di assicurazione;
f) con riguardo al prodotto finanziario assicurativo proposto:
1) se forniscono consulenze basate su un’analisi imparziale. In tale circostanza i soggetti abilitati all’intermediazione assicurativa sono tenuti a fondare le proprie valutazioni su un numero sufficientemente ampio di contratti disponibili sul mercato al fine di consigliare un prodotto idoneo a soddisfare le richieste del contraente;
2) se, in virtù di un obbligo contrattuale, siano tenuti a proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione, dovendo in tal caso specificare la denominazione di tali imprese;
3) se non siano vincolati a proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione e non forniscano consulenze fondate sull’obbligo, di cui al precedente punto 1), di fornire un’analisi imparziale. In tal caso comunicano, su richiesta del contraente, la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali hanno o potrebbero avere rapporti d’affari, fermo restando l’obbligo di avvisare il contraente del diritto di richiedere tali informazioni.
3. Previamente alla conclusione di qualsiasi contratto avente ad oggetto prodotti finanziari assicurativi, i soggetti abilitati all’intermediazione assicurativa devono, basandosi in particolare sulle informazioni fornite dal contraente, quanto meno precisare le richieste e le esigenze di tale contraente e le ragioni su cui si fonda qualsiasi consulenza fornita su un determinato prodotto della specie. Tali precisazioni si articolano diversamente a seconda della complessità del contratto assicurativo proposto.
4. I soggetti abilitati all’intermediazione assicurativa rispettano le istruzioni impartite dalle imprese di assicurazione per le quali operano.
Art. 86 - (Modalità dell’informativa)
1. L’informativa da fornire ai contraenti a norma dell’articolo 85 deve essere comunicata:
a) in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile;
b) in lingua italiana o in altra lingua concordata dalle parti.
2. L’informativa da fornire ai contraenti a norma dell’articolo 85, commi 2 e 3, deve essere trasmessa su supporto cartaceo o altro supporto duraturo disponibile ed accessibile per il contraente. Detta informativa può, tuttavia, essere anticipata verbalmente ove sia necessaria una copertura immediata del rischio o qualora lo richieda il contraente. In tali casi i soggetti abilitati all’intermediazione assicurativa provvedono a fornire l’informativa su supporto cartaceo o altro supporto duraturo subito dopo la conclusione del contratto e comunque non oltre i due giorni lavorativi successivi.
Art. 87 - (Imprese di assicurazione)
1. Alla distribuzione di prodotti finanziari assicurativi, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza, effettuata dalle imprese di assicurazione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 27, 28, 29, comma 1, ad eccezione della lettera g), 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 49, comma 1, 50, 51, 52, 53, 57, 80 e 113, commi 2, 3 e 4 del presente regolamento nonché di cui al regolamento congiunto Consob-Banca d’Italia nelle materie sub lettere d), e), i), j), l), m) e n) dell’articolo 6, comma 2-bis, del Testo Unico.
2. L’informativa da fornire ai contraenti ai sensi del comma precedente deve essere comunicata:
a) in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile;
b) in lingua italiana o in altra lingua concordata dalle parti;
c) su supporto cartaceo o altro supporto duraturo disponibile ed accessibile per il contraente. Detta informativa può, tuttavia, essere anticipata verbalmente ove sia necessaria una copertura immediata del rischio o qualora lo richieda il contraente. In tali casi le imprese di assicurazione provvedono a fornire l’informativa su supporto cartaceo o altro supporto duraturo subito dopo la conclusione del contratto e comunque non oltre i due giorni lavorativi successivi.
3. Le imprese di assicurazione si dotano di idonee procedure per garantire l’adeguata formazione, l’aggiornamento professionale e il rispetto delle regole di comportamento di cui al comma 1, anche quando operano per il tramite di reti distributive, e ne verificano in concreto l’osservanza.
Art. 88 - (Distribuzione di prodotti bancari e assicurativi e servizi di investimento)
1. Gli intermediari che svolgono sia il servizio di distribuzione di prodotti finanziari emessi da banche e/o da imprese di assicurazione disciplinato dal presente Libro, sia il collocamento di strumenti finanziari e/o la consulenza in materia di investimenti, considerano unitariamente il rapporto con i clienti al fine di adempiere in modo uniforme e coordinato alle regole di condotta applicabili.
Libro VII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA ETICA O SOCIALMENTE RESPONSABILE
Art. 89 - (Obblighi informativi)
1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, nel prospetto informativo redatto secondo gli schemi di cui all’Allegato 1B del regolamento adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e nei contratti di cui all’articolo 37 del presente regolamento, relativi a prodotti e servizi qualificati come «etici» o «socialmente responsabili», i soggetti abilitati e le imprese di assicurazione forniscono le seguenti informazioni:
a) gli obiettivi e le caratteristiche in relazione ai quali il prodotto o servizio è qualificato come etico o socialmente responsabile;
b) i criteri generali di selezione degli strumenti finanziari in virtù degli obiettivi e delle caratteristiche di cui alla lettera a);
c) le politiche e gli obiettivi eventualmente perseguiti nell’esercizio dei diritti di voto connessi agli strumenti finanziari detenuti in portafoglio;
d) l’eventuale destinazione per iniziative di carattere sociale o ambientale di proventi generati dai prodotti offerti e dai servizi prestati e la relativa misura;
e) le eventuali procedure adottate per assicurare il perseguimento degli obiettivi di cui alla lettera a), compresa la presenza di organi specializzati istituiti all’interno dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione e le relative funzioni;
f) l’adesione a codici di autoregolamentazione, promossi da soggetti specializzati.
2. Una sintetica illustrazione delle informazioni di cui al comma 1 deve essere resa disponibile nel sito internet dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione.
Art. 90 - (Obblighi di rendicontazione)
1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, almeno nell’ultima rendicontazione dell’anno relativa a prodotti e servizi qualificati come «etici» o «socialmente responsabili», i soggetti abilitati e le imprese di assicurazione forniscono con riferimento ai dodici mesi precedenti:
a) l’illustrazione dell’attività di gestione in relazione ai criteri generali di selezione degli strumenti finanziari individuati ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera b);
b) le informazioni in merito all’eventuale esercizio dei diritti di voto connessi agli strumenti finanziari detenuti in portafoglio;
c) le informazioni circa l’eventuale destinazione per iniziative di carattere sociale o ambientale di proventi generati dai prodotti offerti e dai servizi prestati e la relativa misura.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono rese disponibili, in forma sintetica, nel sito internet dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione.
Libro VIII
ALBO E ATTIVITÀ DEI PROMOTORI FINANZIARI
Parte I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Art. 91 - (Definizioni)
1. Nel presente Libro si intendono per:
a) «regolamento ministeriale»: il regolamento adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 31, comma 5, del Testo Unico;
b) «Organismo»: l’Organismo di cui all’articolo 31, comma 4, del Testo Unico;
c) «albo»: l’albo unico dei promotori finanziari di cui all’articolo 31, comma 4, del Testo Unico;
d) «promotore»: il promotore finanziario iscritto all’albo di cui all’articolo 31, comma 4, del Testo Unico;
e) «sezioni territoriali»: le sezioni dell’albo indicate all’articolo 98;
f) «soggetti abilitati»: i soggetti che devono avvalersi di promotori finanziari a norma della parte II, titolo II, capo IV del Testo Unico e delle disposizioni emanate in base ad essa;
g) «prove valutative»: le prove valutative di cui all’articolo 31, comma 5, del Testo Unico;
h) «contributo di vigilanza»: la contribuzione prevista dalle disposizioni di attuazione dell’articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
i) «contributo dovuto all’Organismo»: la contribuzione prevista dall’articolo 31, comma 4, del Testo Unico.
Parte II
ORGANISMO
Scarica il testo integrale di:
Deliberazione Consob 29 ottobre 2007, n. 16190
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Documento aggiornato in data 11.09.2008
Plus actum quam scriptum valet.