Delibera 2010 regolamento consulenti finanziari

Delibera Consob 12 gennaio 2010, n. 17130

Regolamento di attuazione degli articoli 18-bis e 18-ter del d.lgs. N. 58/1998 in materia di consulenti finanziari.

(Gazz. Uff., 26 gennaio 2010, n. 20)

regolamento consulenti finanziariTitolo I
Disposizioni preliminari


Art. 1 (Definizioni)
Nel presente regolamento si intendono per:
a) “Testo Unico”: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
b) “regolamento ministeriale di cui all’articolo 18-bis”: il regolamento adottato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’articolo 18-bis, comma 1, del Testo Unico;
c) “regolamento ministeriale di cui all’articolo 18-ter”: il regolamento adottato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’articolo 18-ter, commi 1 e 2, del Testo Unico;
d) “regolamento intermediari”: il regolamento adottato dalla Consob ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Testo Unico;
e) “albo”: l’albo delle persone fisiche consulenti finanziari di cui all’articolo 18-bis, comma 2, del Testo Unico e la sezione dedicata alle società di consulenza finanziaria istituita ai sensi dell’articolo 18-ter del Testo Unico;
f) “Organismo”: l’Organismo di cui all’articolo 18-bis, comma 2, del Testo Unico;
g) “consulenti finanziari”: le persone fisiche di cui all’articolo 18-bis, comma 1, del Testo Unico e le società di consulenza finanziaria di cui all’articolo 18-ter del Testo Unico;
h) “contributo dovuto all’Organismo”: la contribuzione prevista dall’articolo 18-bis, comma 5, del Testo Unico;
i) “consulenza in materia di investimenti”: il servizio di investimento di cui all’articolo 1, comma 5, lettera f) e comma 5-septies, del Testo Unico;
l) “raccomandazione personalizzata”: la raccomandazione avente le caratteristiche indicate dall’articolo 1, comma 5-septies, del Testo Unico;
m) “soggetti abilitati”: i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera r), del Testo Unico;
n) “soggetti rilevanti”: i dipendenti del consulente finanziario nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo del consulente finanziario e che partecipino alla prestazione del servizio di consulenza ed all’esercizio dell’attività di consulenza da parte del medesimo consulente;
o) “cliente”: la persona fisica o giuridica alla quale vengono prestati servizi di investimento o accessori;
p) “cliente professionale”: il cliente professionale privato che soddisfa i requisiti di cui all’Allegato n. 3 del regolamento intermediari e il cliente professionale pubblico che soddisfa i requisiti di cui al regolamento emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’articolo 6, comma 2-sexies, del Testo Unico;
q) “cliente al dettaglio”: il cliente che non sia cliente professionale;
r) “supporto duraturo”: qualsiasi strumento che permetta al cliente di conservare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate per un periodo di tempo adeguato, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni.


Titolo II
Organismo


Art. 2 (Tenuta dell’albo)
1. Nella tenuta dell’albo, l’Organismo:
a) procede alle iscrizioni, previo accertamento dei requisiti prescritti dall’articolo 8, al diniego delle iscrizioni per difetto dei requisiti stessi ed alle cancellazioni dall’albo, comunicandole agli interessati, nonché alle variazioni dei dati in esso registrati;
b) rilascia gli attestati di iscrizione e cancellazione dall’albo;
c) svolge ogni altra attività necessaria ai fini dell’iscrizione all’albo, compresa l’indizione e l’organizzazione dello svolgimento delle prove valutative;
d) predispone e rende pubbliche le procedure adottate al fine di garantire un efficiente esercizio delle funzioni svolte ai sensi delle lettere a), b) e c), indicando, tra l’altro, i termini dei procedimenti di propria competenza;
e) aggiorna tempestivamente l’albo sulla base dei provvedimenti adottati dall’Autorità Giudiziaria, dalla Consob e dallo stesso Organismo;
f) verifica la permanenza dei requisiti prescritti per l’iscrizione all’albo.


Art. 3 (Obblighi dei consulenti finanziari nei confronti dell’Organismo)
1. I consulenti finanziari sono tenuti a prestare la collaborazione necessaria al fine di consentire all’Organismo lo svolgimento delle funzioni ed il compimento degli atti previsti dall’articolo 18-bis, comma 6, lettere e) e f), del Testo Unico.


Art. 4 (Obblighi informativi dell’Organismo nei confronti della Consob)
1. L’Organismo informa tempestivamente la Consob degli atti e degli eventi di maggior rilievo relativi all’esercizio delle proprie funzioni.
2. L’Organismo trasmette alla Consob entro il 31 marzo di ogni anno una relazione dettagliata sull’attività svolta nell’anno precedente e sul piano delle attività predisposto per l’anno in corso.


Art. 5 (Requisiti generali di organizzazione dell’Organismo)
1. L’Organismo, per adempiere agli obblighi di cui all’articolo 4 ed ai fini del corretto esercizio delle funzioni di cui all’articolo 18-bis, comma 6, lettere e) ed f), del Testo Unico ed all’articolo 2 del presente regolamento e per consentire nei suoi confronti l’attività di vigilanza della Consob ai sensi dell’articolo 18-bis, commi 10 e 11, del Testo Unico, adotta, applica e mantiene:
a) idonei meccanismi di controllo interno volti a garantire il rispetto delle decisioni e delle procedure adottate;
b) un efficace sistema di pubblicità delle proprie disposizioni rilevanti sull’esercizio dell’attività dei consulenti finanziari;
c) procedure funzionali alla preventiva verifica di legittimità della propria attività, con particolare riferimento al rispetto, nell’ambito del procedimento sanzionatorio, dei principi del contraddittorio,
della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione e della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie;
d) procedure e sistemi idonei a tutelare la sicurezza, l’integrità e la riservatezza delle informazioni, tenendo conto della natura delle informazioni stesse;
e) politiche e procedure che consentano di fornire tempestivamente alla Consob i dati, le notizie, gli atti ed i documenti dalla medesima richiesti.


Titolo III
Disciplina dell’albo


Art. 6 (Albo dei consulenti finanziari)
1. Sono iscritte all’albo le persone fisiche e le società di consulenza finanziaria in possesso dei requisiti indicati all’articolo 8.
2. Per ciascuna persona fisica sono indicati nell’albo:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) domicilio eletto in Italia e relativo indirizzo;
d) data di iscrizione all’albo;
e) eventuali provvedimenti di sospensione sanzionatoria in essere nei confronti del consulente finanziario, nonché ogni altro provvedimento incidente sull’esercizio dell’attività del consulente.
Il consulente finanziario persona fisica comunica inoltre all’Organismo il comune di residenza e il relativo indirizzo se diversi dal domicilio eletto.
3. Per ciascuna società sono indicati nell’albo:
a) la denominazione sociale;
b) la data di costituzione;
c) la sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede della direzione generale;
d) la data di iscrizione all’albo;
e) eventuali provvedimenti di sospensione sanzionatoria in essere nei confronti della società, nonché ogni altro provvedimento incidente sull’esercizio dell’attività sociale.
4. I consulenti finanziari sono tenuti a comunicare entro dieci giorni all’Organismo ogni variazione degli elementi informativi di cui al comma 2, lettera c),e comma 3, lettere a) e c), nonché ogni variazione del comune di residenza e del relativo indirizzo.


Art. 7 (Pubblicità dell’albo e delle sanzioni)
1. L’Organismo tiene a disposizione del pubblico l’albo aggiornato con modalità idonee ad assicurarne la massima diffusione.
2. L’Organismo pubblica i provvedimenti sanzionatori adottati nei confronti dei consulenti finanziari.
3. Per l’assolvimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 l’Organismo si avvale almeno del canale internet.


Art. 8 (Requisiti per l’iscrizione)
1. Per conseguire l’iscrizione all’albo è necessario:
a) essere muniti del titolo di studio prescritto dal regolamento ministeriale di cui all’articolo 18-bis del Testo Unico;
b) avere superato la prova valutativa ovvero essere in possesso di taluno dei requisiti di professionalità accertati dall’Organismo sulla base dei criteri valutativi individuati dal regolamento ministeriale di cui all’articolo 18-bis del Testo Unico;
c) essere in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dal regolamento ministeriale di cui all’articolo 18-bis del Testo Unico e non trovarsi in una delle situazioni impeditive di cui al regolamento medesimo;
d) essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal regolamento ministeriale di cui all’articolo 18-bis del Testo Unico;
e) essere in possesso dei requisiti patrimoniali previsti dal regolamento ministeriale di cui all’articolo 18-bis del Testo Unico.
2. Per conseguire l’iscrizione nella sezione dedicata alle società di consulenza finanziaria le società devono essere:
a) costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata;
b) in possesso dei requisiti previsti dal regolamento ministeriale di cui all’articolo 18-ter del Testo Unico.
3. Con la richiesta di iscrizione all’albo i soggetti interessati comunicano all’Organismo il luogo di conservazione della documentazione e gli estremi identificativi della polizza assicurativa che i consulenti finanziari persone fisiche devono stipulare ai sensi del regolamento ministeriale di cui all’articolo 18-bis del Testo Unico.
4. I consulenti finanziari sono tenuti a comunicare entro dieci giorni all’Organismo ogni variazione degli elementi informativi di cui al comma 3.


Art. 9 (Prova valutativa)
1. La prova valutativa è indetta ed organizzata dall’Organismo, con cadenza almeno annuale, secondo le modalità da questo stabilite.
2. La prova, valutata dall’Organismo, deve consentire di verificare l’effettivo possesso da parte dei candidati delle competenze necessarie per lo svolgimento dell’attività di consulente finanziario.
3. L’Organismo stabilisce le date, le sedi e le modalità di svolgimento della prova e rende pubblici tali elementi ed ogni altra informazione relativa alla prova valutativa, avvalendosi almeno del canale internet.


Art. 10 (Iscrizione all’albo)
1. Previo accertamento del possesso da parte del richiedente di tutti i requisiti prescritti, l’Organismo procede all’iscrizione all’albo, con l’indicazione degli elementi di cui all’articolo 6.
2. L’Organismo decide entro congruo termine, dal medesimo stabilito in via generale, e, in mancanza, nel termine di novanta giorni dal ricevimento della domanda; qualora entro tale termine nessun provvedimento sia adottato, la domanda di iscrizione si intende accolta.
3. La domanda prende data dal giorno della presentazione ovvero, in caso di sua incompletezza o irregolarità, da quello del completamento o della regolarizzazione.


Art. 11 (Cancellazione dall’albo)
1. L’Organismo procede alla cancellazione del consulente finanziario dall’albo in caso di:
a) domanda dell’interessato;
b) perdita di uno dei requisiti per l’iscrizione all’albo richiamati dall’articolo 8, comma 1, lettere c), d) ed e) ovvero dall’articolo 8, comma 2, lettere a) e b;
c) mancato pagamento del contributo dovuto all’Organismo;
d) radiazione dall’albo deliberata dall’Organismo;
e) violazione dell’articolo 14.
2. L’Organismo procede alla cancellazione di cui al comma 1, previo accertamento della sussistenza dei relativi presupposti.
3. L’ipotesi di cui al comma 1, lettera c), ricorre decorsi quarantacinque giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine stabilito dall’Organismo per il pagamento del contributo.
4. I consulenti finanziari cancellati dall’albo a norma del comma 1 possono esservi nuovamente iscritti a domanda, purché:

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Delibera Consob 12 gennaio 2010, n. 17130

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Documento aggiornato in data 19.02.2010

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