Delibera 2010 regolamento consulenti finanziari

Delibera Consob 12 gennaio 2010, n. 17130

Regolamento di attuazione degli articoli 18-bis e 18-ter del d.lgs. N. 58/1998 in materia di consulenti finanziari.

(Gazz. Uff., 26 gennaio 2010, n. 20)

6) inosservanza dell’obbligo di cui all’articolo 3.
b) la sospensione dall’albo da uno a quattro mesi in caso di:
1) esercizio di attività o assunzione di incarichi incompatibili ai sensi dell’articolo 13;
2) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 15 concernenti le regole di presentazione e le informazioni sul consulente e i suoi servizi;
3) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 16 concernenti il contratto di consulenza in materia di investimenti;
4) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 17 concernenti l’acquisizione delle informazioni dai clienti e la loro classificazione;
5) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 18 concernenti le informazioni sugli strumenti finanziari;
6) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 19 concernenti la valutazione dell’adeguatezza;
7) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 20 concernenti l’obbligo di rendiconto;
8) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 21 concernenti i requisiti generali delle informazioni e le condizioni per la prestazione di informazioni corrette, chiare e non fuorvianti;
9) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 22 concernenti le modalità di adempimento degli obblighi di informazione;
10) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 23 concernenti le informazioni su supporto duraturo e mediante sito internet;
11) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 24 concernenti le procedure interne;
12) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 26 concernenti le registrazioni;
c) il pagamento di un importo da euro 500,00 a euro 25.000,00 in caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 6, comma 4, e 8, comma 4, del presente regolamento.
3. Per ciascuna delle violazioni individuate nel comma 2, l’Organismo, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, in luogo della sanzione prevista, la tipologia di sanzione immediatamente inferiore o superiore.


Titolo VI
Ricorsi


Art. 28 (Presentazione del ricorso e deposito della decisione e della documentazione)
1. Il ricorso, presentato dall’interessato ai sensi dell’articolo 18-bis, comma 8, del Testo Unico, unitamente alla copia del provvedimento adottato dall’Organismo ed alla documentazione di cui il ricorrente intende avvalersi, è presentato alla Consob mediante consegna personale ovvero mediante invio tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di consegna personale la Consob rilascia al ricorrente un’attestazione di ricezione. Quando il ricorso è inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione.


Art. 29 (Forma e contenuto del ricorso)
1. Il ricorso deve essere redatto in forma scritta e deve recare:
a) il nome ed il cognome del ricorrente o la denominazione sociale;
b) la residenza o la sede legale del ricorrente ovvero l’elezione di domicilio, se le comunicazioni devono farsi in luogo diverso dalla residenza o dalla sede legale;
c) gli estremi dell’iscrizione all’albo;
d) gli estremi della decisione avverso la quale è presentato il ricorso;
e) i motivi;
f) la sottoscrizione del ricorrente;
g) un recapito telefonico o telefax o di posta elettronica per le eventuali comunicazioni.


Art. 30 (Irricevibilità del ricorso)
1. La Consob, anche d’ufficio, dichiara irricevibile il ricorso presentato oltre il termine di cui all’articolo 18-bis, comma 8, del Testo Unico ovvero che non contenga l’indicazione degli elementi di cui alle lettere a), e) ed f) dell’articolo 29.


Art. 31 (Sospensione dell’efficacia o dell’esecuzione)
1. La Consob, d’ufficio o su domanda del ricorrente da proporsi contestualmente al ricorso o con successiva istanza da presentarsi nei modi previsti dall’articolo 28, può sospendere per gravi motivi l’efficacia o l’esecuzione della decisione impugnata.


Art. 32 (Comunicazione del ricorso all’Organismo, trasmissione del fascicolo e controdeduzioni)
1. La Consob comunica all’Organismo il ricorso trasmettendone copia entro dieci giorni dalla sua presentazione.
2. L’Organismo trasmette le proprie valutazioni riguardo al ricorso alla Consob ed al ricorrente entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente. Nello stesso termine l’Organismo trasmette alla Consob la copia degli atti e dei documenti del procedimento, compresa una copia autentica della propria decisione.
3. Nel termine di trenta giorni dalla ricezione delle valutazioni dell’Organismo, il ricorrente può presentare le proprie controdeduzioni nei modi previsti dall’articolo 28.


Art. 33 (Istruttoria)
1. La Consob può disporre gli accertamenti che ritiene utili ai fini della decisione del ricorso.
2. La Consob può disporre l’audizione personale delle parti, anche in contraddittorio, sulle circostanze oggetto del ricorso.
3. L’audizione può, inoltre, essere chiesta dal ricorrente entro 30 giorni dal deposito del ricorso ovvero dall’Organismo entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al primo comma dell’articolo precedente.
4. Nei 30 giorni successivi all’audizione personale il ricorrente e l’Organismo possono trasmettere alla Consob deduzioni e documenti integrativi.


Art. 34 (Decisione)
1. Conclusa l’istruttoria e comunque nel termine di 360 giorni dalla presentazione del ricorso, la Consob decide sul ricorso stesso, confermando ovvero riformando, in tutto o in parte, la decisione dell’Organismo.
2. La Consob:
a) se riconosce che il ricorso non poteva essere proposto, lo dichiara inammissibile;
b) se ravvisa una irregolarità sanabile, assegna al ricorrente un termine per la regolarizzazione e, se questi non vi provvede, dichiara il ricorso improcedibile;
c) se riconosce infondato il ricorso, lo respinge.
3. Il provvedimento che decide sul ricorso è comunicato al ricorrente e all’Organismo.


Titolo VII
Disposizioni transitorie e finali


Art. 35 (Entrata in vigore)
1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o, se posteriore, il quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore del regolamento ministeriale definito nell'art. 1, lett. b).
2. I consulenti finanziari provvedono agli adempimenti in tema di informazioni nei confronti della clientela in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento in occasione del primo contatto utile con il cliente e comunque non oltre il novantesimo giorno dall’iscrizione all’albo.


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Delibera Consob 12 gennaio 2010, n. 17130

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Documento aggiornato in data 19.02.2010

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