(Gazz. Uff., 30 novembre 1981, n. 329, Suppl. Ord.)
Art. 143 Disposizioni aggiuntive alla legge sulla disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope
Dopo l’articolo 80 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è inserito il seguente:”Art. 80-bis. (Destinazione delle sostanze confiscate dal giudice e confiscabili dal Ministro della sanità). Le sostanze confiscate e quelle da confiscare in base all’articolo precedente sono immediatamente versate al Ministero della sanità”.
Art. 144 Modifica allalegge recante norme per la tutela delle acque dall’inquinamento
Al terzo comma dell’articolo 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è aggiunto in fine il seguente periodo: “La condanna importa la incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione”.
Art. 145 Norma aggiuntiva alla legge recante disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie
Art. 146 Norma di coordinamento
Ogni qualvolta nel codice penale o in altre leggi ricorre l’espressione “patria potestà” la medesima è sostituita dalla espressione “potestà dei genitori”.
Art. 147 Modifica dell’articolo 2638 del codice civile in materia di accettazione di retribuzione non dovuta da parte di amministratore giudiziario o commissario governativo
Il secondo comma dell’articolo 2638 del codice civile è sostituito dal seguente: “Nei casi più gravi può inoltre essere disposta l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese”.
Art. 148 Disposizioni abrogative e di coordinamento
L’articolo 2641 del codice civile è abrogato.
Quando nelle leggi speciali è richiamato l’articolo 2641 del codice civile tale richiamo si intende operato nell’articolo 32-bis del codice penale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
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Legge 24 novembre 1981, n. 689
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