Divorzio Legge 898 1970

Legge 1 dicembre 1970, n. 898

Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio.

(Gazz. Uff. 3 dicembre 1970, n. 306)



Art. 12 quater
1. Per le cause relative ai diritti di obbligazione di cui alla presente legge è competente anche il giudice del luogo in cui deve essere eseguita l’obbligazione dedotta in giudizio.


Art. 12 quinquies
1. Allo straniero, coniuge di cittadina italiana, la legge nazionale del quale non disciplina lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, si applicano le disposizioni di cui alla presente legge.


Art. 12 sexies
1. Al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione dell’assegno dovuto a norma degli articoli 5 e 6 della presente legge si applicano le pene previste dall’art. 570 del codice penale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


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Legge 1 dicembre 1970, n. 898

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Documento aggiornato in data 30.11.2008

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