(Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 299 - suppl. ord. n. 244)
Comma 1354 - [Dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio]
1354. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2007 e del triennio 2007-2009, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
Comma 1355 - [Rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell’economia]
1355. Ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall’articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell’economia classificati fra le spese di conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.
Commi 1356-1358 - [Autorizzazioni di spesa]
(omissis)
Comma 1364 - [Entrata in vigore]
1364. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2007, ad eccezione dei commi 966, 967, 968 e 969, che entrano in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Tabelle e allegati omessi.
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legge 27 dicembre 2006, n. 296
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Documento aggiornato in data 26.04.2008
Inest in re ipsa.