(Gazz.Uff. n. 302 del 30 dicembre 2009, Suppl. Ordinario n. 243)
Art. 1. (Risultati differenziali)
1. Per l’anno 2010, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato in termini di competenza in 63.000 milioni di euro, al netto di 4.684 milioni di euro per regolazioni debitorie.
Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all’articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l’indebitamento all’estero per un importo complessivo non superiore a 4.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2010, è fissato, in termini di competenza, in 286.000 milioni di euro per l’anno finanziario 2010.
2. Per gli anni 2011 e 2012, il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 54.300 milioni di euro e in 41.400 milioni di euro, al netto di 3.520 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2011 e 2012, per le regolazioni debitorie;
il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 253.000 milioni di euro e in 250.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2011 e 2012, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 49.000 milioni di euro e in 38.000 milioni di euro e il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 248.000 milioni di euro e in 247.000 milioni di euro.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
4. Le maggiori disponibilità di finanza pubblica che si realizzassero nell’anno 2010 rispetto alle previsioni del Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2010-2013, al fine di fronteggiare la diminuzione della domanda interna, sono destinate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti delle famiglie con figli e dei percettori di reddito medio-basso, con priorità per i lavoratori dipendenti e i pensionati.
Art. 2. (Disposizioni diverse)
1. L’adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell’articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell’articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per l’anno 2010:
a) in 303,76 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS);
b) in 75,05 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.
2. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l’anno 2010 in 18.121,52 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera a), e in 4.477,88 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera b).
3. I medesimi importi complessivi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, esuccessive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 1, lettera a), della somma di 836,97 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell’integrale assunzione a carico dello Stato dell’onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,72 milioni di euro e di 63,06 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell’ENPALS.
4. Ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della gestione per l’erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all’articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, valutati in 204,09 milioni di euro per l’esercizio 2008 e in 200 milioni di euro per l’esercizio 2009, sono utilizzate:
a) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per l’anno 2008, trasferite alla gestione di cui all’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 244,09 milioni di euro;
b) le risorse trasferite all’INPS e accantonate presso la gestione di cui alla lettera a), come risultanti dal bilancio consuntivo per l’anno 2008 del predetto Istituto, per un ammontare complessivo di 160 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi.
5. Il terzo comma dell’articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, si interpreta nel senso che il termine ivi previsto del 30 ottobre per la rilevazione della media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro ai fini della determinazione della retribuzione media convenzionale da porre a base per le prestazioni pensionistiche e per il calcolo della contribuzione degli operai agricoli a tempo determinato è il medesimo di quello previsto al secondo comma dell’articolo 3 della citata legge n. 457 del 1972 per gli operai a tempo indeterminato.
6. Ai contribuenti che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, hanno già provveduto al pagamento dell’acconto di cui all’articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 168 del 2009, senza avvalersi del differimento del versamento dell’importo corrispondente a venti punti percentuali dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo di imposta 2009, previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 168 del 2009, compete un credito d’imposta in misura corrispondente, da utilizzare in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
7. Per i soggetti che si sono avvalsi dell’assistenza fiscale, i sostituti d’imposta trattengono l’acconto, tenendo conto del differimento previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168.
8. I sostituti d’imposta che non hanno tenuto conto del differimento di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, restituiscono le maggiori somme trattenute nell’ambito della retribuzione del mese di dicembre 2009. Le somme restituite possono essere scomputate dal sostituto d’imposta ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445.
9. Per il triennio 2010-2012 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 637, 638, 639, 640 e 642, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
10. All’articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’alinea, le parole:
«2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti:
«2010, 2011 e 2012»;
b) alla lettera a), le parole:
«dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti:
«dicembre 2012»;
c) alla lettera b), le parole:
«dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti:
«dicembre 2012» e le parole:
«giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti:
«giugno 2013».
11. All’articolo 1, comma 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole:
«2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti:
«2010, 2011, 2012 e successivi».
12. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 28, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. Le regioni, nell’esercizio della potestà normativa in materia di disciplina delle attività economiche, possono stabilire che l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di cui al comma 1 sia soggetta alla presentazione da parte del richiedente del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all’articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In tal caso, possono essere altresì stabilite le modalità attraverso le quali i comuni, anche avvalendosi della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, possono essere chiamati al compimento di attività di verifica della sussistenza e regolarità della predetta documentazione. L’autorizzazione all’esercizio è in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall’INPS la rateizzazione del debito contributivo. Il DURC, ai fini del presente articolo, deve essere rilasciato anche alle imprese individuali»;
b) all’articolo 29, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. L’autorizzazione è sospesa per sei mesi in caso di mancata presentazione annuale del DURC, di cui al comma 2-bis dell’articolo 28».
13. Nelle more della definizione del nuovo assetto contrattuale delle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento all’individuazione del numero e alla composizione dei comparti di contrattazione e alle conseguenti implicazioni in termini di rappresentatività sindacale, tenuto anche conto delle compatibilità di finanza pubblica nel contesto degli attuali sviluppi della congiuntura economica, interna ed internazionale, ai fini dei rinnovi contrattuali del triennio 20102012, in applicazione dell’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quanto previsto dall’articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale sono quantificati complessivamente in 215 milioni di euro per l’anno 2010, 370 milioni di euro per l’anno 2011 e 585 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012.
14. In relazione a quanto previsto al comma 13, per il triennio 2010-2012, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate complessivamente in 135 milioni di euro per l’anno 2010, 201 milioni di euro per l’anno 2011 e 307 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012, con specifica destinazione, rispettivamente, di 79, 135 e 214 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
15. Le somme di cui ai commi 13 e 14, comprensive degli oneri contributivi e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l’importo complessivo massimo di cui all’articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
16. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il triennio 2010-2012, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall’articolo 47, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi quale limite massimo ai criteri ed ai parametri, anche metodologici, di determinazione degli oneri, previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 13 del presente articolo. A tal fine, i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell’economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.
17. Fermo restando quanto previsto al comma 16, per gli enti del Servizio sanitario nazionale continua a trovare applicazione l’obbligo contabile disposto dall’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
18. In aggiunta alle risorse previste dai commi da 13 a 16 del presente articolo, le amministrazioni destinatarie utilizzano le risorse disponibili ai sensi dell’articolo 2, commi 33 e 34, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, con le modalità e per le finalità ivi previste, previa verifica da effettuare entro il primo semestre del 2010 sulla base delle risultanze finanziarie dei dati di consuntivo per l’anno 2009. Per il comparto scuola resta ferma la normativa di settore di cui all’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
19. Le risorse aggiuntive risultanti dalla verifica di cui al comma 18 confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per essere destinate, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, alle finalità di cui ai commi da 13 a 20 del presente articolo.
20. Al termine della fase di cui al comma 13, si provvede alla individuazione ed al relativo stanziamento delle ulteriori risorse finanziarie occorrenti per i rinnovi contrattuali del triennio 2010-2012.
21. Per l’attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 74 del 13 marzo 2009, è istituito un tavolo paritetico tra il Ministero dell’economia e delle finanze e la regione Friuli-Venezia Giulia al fine di determinare l’ammontare delle somme da riconoscere alla regione ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137, a decorrere dal 1° gennaio 2010.
In attesa della predetta determinazione, è corrisposto alla regione Friuli-Venezia Giulia, nell’anno 2010 e per l’importo iscritto nel bilancio dello Stato a legislazione vigente, un acconto di 200 milioni di euro.
22. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 116, 117 e 118, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, operano con riferimento a ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
23. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 sono prorogate le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, con una riduzione complessiva dei relativi stanziamenti pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni indicati. Con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, si provvede alla corrispondente rideterminazione dell’ammontare dei contributi spettanti ai singoli enti interessati.
24. Ai fini della riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai commi 39 e 46 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, i comuni trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2010 e a pena di decadenza, al Ministero dell’interno un’apposita certificazione del maggior gettito accertato a tutto l’anno 2009 dell’imposta comunale sugli immobili, derivante dall’applicazione dei commi da 33 a 38, nonché da 40 a 45 del medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006, e successive modificazioni, con modalità e termini stabiliti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno.
25. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività dei collegi universitari legalmente riconosciuti per lo svolgimento di attività culturale, per l’anno 2010 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro.
26. Le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e i loro superstiti, compresi i figli maggiorenni, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle che siano stati parti in causa in un procedimento civile, penale, amministrativo o contabile comunque dipendente da atti di terrorismo o da stragi di tale matrice, sono esenti dall’obbligo di pagamento dell’imposta di registro previsto, quali parti in causa, dall’articolo 57 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e di ogni altra imposta.
27. Ai fini dello svolgimento dell’attività negoziale diretta all’acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni strettamente correlate allo svolgimento dei compiti istituzionali dell’Amministrazione della difesa e non direttamente correlate all’attività operativa delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, da individuare con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nonché ai fini dell’articolo 7 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, nonché delle attività di valorizzazione e di gestione, fatta eccezione per quelle di alienazione, degli immobili militari, da realizzare anche attraverso accordi con altri soggetti e la stipula di contratti di sponsorizzazione, è costituita la società per azioni denominata «Difesa Servizi Spa», con sede in Roma. Il capitale sociale della società di cui al presente comma è stabilito in 1 milione di euro e i successivi eventuali aumenti del capitale sono determinati con decreto del Ministro della difesa, che esercita i diritti dell’azionista. Le azioni della società sono interamente sottoscritte dal Ministero della difesa e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi.
28. Le Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, ed il Corpo della guardia di finanza hanno il diritto all’uso esclusivo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo. Il Ministero della difesa, anche avvalendosi della società di cui al comma 27, ed il Corpo della guardia di finanza, anche avvalendosi dell’apposita società, possono consentire l’uso anche temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi di cui al presente comma, in via convenzionale ai sensi dell’articolo 26 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel rispetto delle finalità istituzionali e dell’immagine delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 124, 125 e 126 del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni.
Scarica il testo integrale di:
Legge 23 dicembre 2009, n. 191
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Documento aggiornato in data 06.01.2010