ICI DLgs 504 1992 finanza enti territoriali

Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504

Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

(Gazz. Uff., 30 dicembre 1992, n. 305 - Suppl. Ord.)



Art. 41 - Riparto del fondo nazionale ordinario per gli investimenti
1. L’assegnazione dei contributi di cui all’articolo 34, comma 3, è disposta in conto capitale, con proiezione triennale, entro due mesi dall’approvazione della legge finanziaria, a favore di tutte le amministrazioni provinciali di tutti i comuni e di tutte le comunità montane.
2. Per le amministrazioni provinciali e per i comuni i contributi in conto capitale sono determinati tenendo conto della popolazione di ciascun ente con riferimento alla spesa media procapite sostenuta per i lavori pubblici da ciascun gruppo di enti locali, risultante definita dai dati più recenti forniti dal Ministero dei lavori pubblici al servizio statistico nazionale e da questo divulgati.
3. Ai fini del riparto valgono le classi indicate all’articolo 37. Ove però i dati delle opere pubbliche, divulgati mediante la pubblicazione da parte del servizio statistico nazionale, non consentano operazioni di riaggregazione, valgono le classi demografiche in essa indicate.
4. Per le comunità montane il fondo è distribuito alle regioni, per il successivo riparto alle comunità montane, per la metà sulla base della popolazione residente in territorio montano e per la metà sulla base della superficie dei territori classificati montani secondo i dati risultanti dalla più recente pubblicazione ufficiale dell’UNCEM.
5. I contributi in conto capitale assegnati agli enti locali sono specificatamente destinati alla realizzazione di opere pubbliche di preminente interesse sociale ed economico, secondo gli obiettivi generali della programmazione economico sociale e territoriale stabiliti dalla regione ai sensi dell’articolo 3 della citata legge n. 142 del 1990. Non possono essere utilizzati per il finanziamento di altri investimenti e di spese correnti. Nel caso in cui non siano utilizzati in un anno sono considerati impegnati e possono essere utilizzati nei quattro anni successivi, ferma restando la destinazione di legge. Nel caso in cui la regione non abbia definito gli obiettivi, l’utilizzazione dei contributi è decisa dall’ente locale, ferma restando la destinazione di legge.
6. Con decreto del Ministro dell’interno, sentite l’ANCI, l’UPI, e l’UNCEM e da pubblicare nella Gazzetta ufficiale, viene provveduto al riparto.


Art. 42 - Riparto del fondo nazionale speciale per gli investimenti
1. A decorrere dall’anno 1993, il fondo nazionale speciale per gli investimenti è attivato con i proventi di competenza dello Stato derivanti dall’applicazione della legge 31 ottobre 1973, n. 637, al netto della parte assegnata agli enti locali della provincia di Como.
2. Il fondo è destinato prioritariamente al finanziamento degli investimenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche nel territorio degli enti locali i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell’articolo 15-bis, legge 19 marzo 1990, n. 55, come integrata dal decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, e degli enti in gravissime condizioni di degrado.
3. Con decreto del Ministro dell’interno, sentite l’ANCI, l’UPI e l’UNCEM, e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale viene provveduto al riparto. I dati dei contributi sono comunicati agli enti attraverso il sistema informativo telematico del Ministero dell’interno.


Art. 43 - Quota del fondo ordinario per gli enti dissestati
1. La quota del fondo ordinario di cui al comma 6 dell’articolo 35 è esclusivamente destinata ai comuni che hanno dichiarato lo stato di dissesto finanziario al fine di attivare le seguenti procedure previste dall’articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 144 del 1989 e successive modificazioni:
a) allineamento alla media dei contributi degli enti della classe demografica di appartenenza. A tal fine, si considerano le classi demografiche, con l’unificazione delle ultime due, indicate all’articolo 18, comma 1, lettera c) del citato decreto-legge n. 66 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 144 del 1989, ed i contributi ordinari destinati alla fine dell’esercizio precedente a norma dell’articolo 35, per calcolare le medie;
b) rimborso del trattamento economico lordo per il personale dichiarato in esubero ed effettivamente trasferito per mobilità, dalla data della deliberazione della graduatoria a quella di effettivo trasferimento.
2. Le quote attribuite sulla quota del fondo ordinario di cui al comma 6 dell’articolo 35 non sono assoggettate alle detrazioni di cui all’articolo 36, comma 1, lettera b).


Art. 44 - Certificazioni degli enti locali e dei consorzi

Art. 45 - Controlli centrali per gli enti locali con situazioni strutturalmente deficitarie

Art. 46 - Autofinanziamento di opere pubbliche

Art. 47 - Popolazione degli enti locali


Art. 48 - Ambito di applicazione delle norme
1. Per la corresponsione delle risorse finanziarie di cui al presente decreto agli enti locali della regione Valle d’Aosta si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431.


Art. 49 - Norma di coordinamento finanziario
1. All’onere derivante dai capi 1 e 2 del Titolo IV del presente decreto legislativo si provvede a carico degli stanziamenti iscritti nel bilancio dello Stato per l’anno 1993 e per gli anni successivi, ai sensi dell’articolo 4, comma 5, della legge 23 ottobre 1992, n. 421.


Art. 50 - Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1993. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504

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Documento aggiornato in data 26.04.2008

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