Imposta successioni donazioni DLgs 346 1990 testo unico

Decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346

Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni.

(Gazz. Uff. 27 novembre 1990, n. 277, Suppl. Ord.)



Art. 52 - Omissione e tardività del pagamento (Art. 52 D.P.R. n. 637/1972) #108109#


Art. 53 - (Altre violazioni) #110111#
1. L’erede o il legatario, al quale sono stati devoluti beni culturali, è punito, nei casi previsti nell’articolo 13, comma 4, con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell’imposta o della maggiore imposta dovuta ai sensi dell’articolo 32 o dell’articolo 35, in dipendenza della inclusione dei beni nell’attivo ereditario o della esclusione della riduzione d’imposta di cui all’articolo 25, comma 2.
2. Chi viola i divieti stabiliti dall’articolo 48, commi da 2 a 4, o non adempie all’obbligo di cui al comma 5 dello stesso articolo, è punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell’imposta o della maggior imposta dovuta in relazione ai beni e ai diritti ai quali si riferisce la violazione.
3. In caso di violazione delle disposizioni di cui all’articolo 48, comma 6, i soggetti ivi indicati ovvero quelli indicati nel successivo comma 7, nonché i concedenti o i depositari, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni, del pari applicabile a chi:
a) non ottempera alle richieste dell’ufficio o comunica dati incompleti o infedeli;
b) dichiara di non possedere, rifiuta di esibire o sottrae all’ispezione documenti o scritture, ancorché non obbligatori, dei quali risulti con certezza l’esistenza;
c) rifiuta di sottoscrivere l’attestazione di cui all’articolo 23, comma 3, di consegnare agli obbligati alla dichiarazione i titoli delle passività o non permette che ne sia fatta copia autentica, di consegnare o di rilasciare agli stessi gli estratti e le copie autentiche di cui all’articolo 23 e all’articolo 30, comma 1.
4. La sanzione indicata nei commi 2 e 3 è raddoppiata per la violazione di obblighi o di divieti posti a carico di pubblici ufficiali o di pubblici impiegati, ovvero di banche, società di credito o di intermediazione o dell’Ente poste italiane. Fino a prova contraria, si presume che autori della violazione siano i legali rappresentanti delle banche, società o enti.


Art. 54 - (Determinazione della sanzione pecuniaria) #112113#
1. Nella determinazione della sanzione commisurata all’imposta o alla maggiore imposta, questa è assunta al netto delle riduzioni e delle detrazioni di cui agliarticoli 25 e 26.


Titolo III
Applicazione dell’imposta alle donazioni


Art. 55 - Registrazione degli atti di donazione (Art. 56 D.P.R. n. 637/1972)
1. Gli atti di donazione sono soggetti a registrazione secondo le disposizioni del testo unico sull’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, concernenti gli atti da registrare in termine fisso.
1-bis. Sono soggetti a registrazione in termine fisso anche gli atti aventi ad oggetto donazioni, dirette o indirette, formati all’estero nei confronti di beneficiari residenti nello Stato. Dall’imposta sulle donazioni determinata a norma del presente titolo si detraggono le imposte pagate all’estero in dipendenza della stessa donazione ed in relazione ai beni ivi esistenti, salva l’applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni.
2. Gli atti che hanno per oggetto trasferimenti di cui all’art. 3 sono registrati gratuitamente, salvo il disposto del comma 3 dello stesso articolo.


Art. 56 - Determinazione dell’imposta (Art. 55 D.P.R. n. 637/1972)
1.
1-bis.
2.
3.
4. Il valore dei beni e dei diritti donati è determinato a norma degli artt. da 14 a19 e dell’art. 34, commi 3, 4 e 5 .
5. Si applicano le riduzioni previste nell’art. 25, salvo quanto stabilito nell’art. 13, commi 3, 4 e 5, e nell’art. 51, comma 2, e si detrae l’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili liquidata a seguito di donazione, per ciascun immobile donato, fino a concorrenza della parte dell’imposta proporzionale al valore dell’immobile stesso. È inoltre detratta, se alla richiesta di registrazione dell’atto di donazione è allegata la fattura, l’imposta sul valore aggiunto afferente la cessione .


Art. 56-bis - (Accertamento delle liberalità indirette) #121122#
1. Ferma l’esclusione delle donazioni o liberalità di cui agli articoli 742 e 783 del codice civile, l’accertamento delle liberalità diverse dalle donazioni e da quelle risultanti da atti di donazione effettuati all’estero a favore di residenti può essere effettuato esclusivamente in presenza di entrambe le seguenti condizioni:
a) quando l’esistenza delle stesse risulti da dichiarazioni rese dall’interessato nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di tributi;
b) quando le liberalità abbiano determinato, da sole o unitamente a quelle già effettuate nei confronti del medesimo beneficiario, un incremento patrimoniale superiore all’importo di 350 milioni di lire.
2. Alle liberalità di cui al comma 1 si applica l’aliquota del sette per cento, da calcolare sulla parte dell’incremento patrimoniale che supera l’importo di 350 milioni di lire.
3. Le liberalità di cui al comma 1 possono essere registrate volontariamente, ai sensi dell’articolo 8 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato condecreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In tale caso si applica l’imposta con le aliquote indicate all’articolo 56 mentre qualora la registrazione volontaria sia effettuata entro il 31 dicembre 2001 , si applica l’aliquota del tre per cento.


Art. 57 - Donazioni anteriori (Disposizione nuova)
1. Il valore globale netto dei beni e dei diritti oggetto della donazione è maggiorato di un importo pari al valore complessivo di tutte le donazioni, anteriormente fatte dal donante al donatario, comprese quelle presunte di cui all’art. 1, comma 3, ed escluse quelle indicate nell’art. 1, comma 4, e quelle registrate gratuitamente o con pagamento dell’imposta in misura fissa a norma degli articoli 55 e 59. Agli stessi fini, nelle ipotesi di cui all’art. 56,comma 2, il valore globale netto di tutti i beni e diritti complessivamente donati è maggiorato di un importo pari al valore complessivo di tutte le donazioni anteriormente fatte ai donatari e il valore delle quote spettanti o dei beni e diritti attribuiti a ciascuno di essi è maggiorato di un importo pari al valore delle donazioni a lui anteriormente fatte dal donante. Per valore delle donazioni anteriori si intende il valore attuale dei beni e dei diritti donati; si considerano anteriori alla donazione, se dai relativi atti non risulta diversamente, anche le altre donazioni di pari data.
2. Negli atti di donazione e negli atti di cui all’art. 26 del testo unico sull’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, devono essere indicati gli estremi delle donazioni anteriormente fatte dal donante al donatario o ad alcuno dei donatari e i relativi valori alla data degli atti stessi. Per l’omissione, l’incompletezza o l’inesattezza di tale indicazione si applica, a carico solidalmente dei donanti e dei donatari, la pena pecuniaria da una a due volte la maggiore imposta dovuta.


Art. 58 - Disposizioni varie (Disposizione nuova)
1. Gli oneri da cui è gravata la donazione, che hanno per oggetto prestazioni a soggetti terzi determinati individualmente, si considerano donazioni a favore dei beneficiari.
2. Per le donazioni sottoposte a condizione si applicano le disposizioni relative all’imposta di registro. Le donazioni a favore di nascituri e quelle a favore di enti di cui all’art. 31, comma 2, lettere g) e h), si considerano sottoposte a condizione sospensiva.
3. Se nell’atto di donazione è prevista la sostituzione di cui all’art. 692 del codice civile si applicano le disposizioni dell’art. 45.
4. Il rimborso dell’imposta pagata spetta anche nei casi di cui all’art. 42, comma 1, lettere b), d) e g).
5. Le disposizioni di questo titolo si applicano, in quanto compatibili, anche per gli atti di liberalità tra vivi diversi dalla donazione.


Art. 59 - Applicazione dell’imposta in misura fissa (Disposizione nuova)
1. L’imposta si applica nella misura fissa prevista per l’imposta di registro:
a) per le donazioni di beni culturali vincolati di cui all’art. 12, lettera g), a condizione che sia presentata all’ufficio del registro l’attestazione prevista dall’art. 13, comma 2, salvo quanto stabilito nei commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo;
b) per le donazioni di ogni altro bene o diritto dichiarato esente dall’imposta a norma di legge, ed eccezione dei titoli di cui alle lettere h) ed i) dell’articolo 12.
2.
3. Se i beni di cui al presente articolo sono compresi insieme con altri beni o diritti in uno stesso atto di donazione, del loro valore non si tiene conto nella determinazione dell’imposta a norma dell’art. 57.


Art. 59-bis - (Esenzione per i veicoli iscritti al pubblico registro automobilistico) #131132#
1. Non sono soggette ad imposta, anche nella ipotesi di cui all’articolo 59, comma 3, le donazioni di veicoli di cui all’articolo 12, comma 1, lettera l).


Art. 60 - Rinvio (Art. 56 D.P.R. n. 637/1972)
1. Per le modalità e i termini della liquidazione dell’imposta o maggiore imposta determinata a norma degli articoli 56 e57, per la rettifica del valore dei beni e dei diritti, per l’applicazione dell’imposta in caso di omissione della richiesta di registrazione, per la riscossione e il rimborso dell’imposta, per i divieti e gli obblighi a carico di terzi e per le sanzioni si applicano, in quanto non diversamente disposto in questo titolo e nell’art. 34, commi 4 e 8, le disposizioni del testo unico sull’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.


Titolo IV
Disposizioni transitorie e finali


Art. 61 - Consolidazione dell’usufrutto (Vedi art. 80, secondo comma, T.U. registro)
1. L’imposta relativa alla riunione dell’usufrutto alla nuda proprietà trasferita a titolo gratuito o per causa di morte si applica solo se la consolidazione dell’usufrutto si è verificata anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637 . Non si fa luogo a rimborso delle imposte già pagate.


Art. 62 - Agevolazioni #136137#
1. Restano ferme le agevolazioni previste da altre disposizioni di legge.


Art. 63 - Entrata in vigore
1. Il presente testo unico entra in vigore il 1° gennaio 1991 e si applica alle successioni aperte e alle donazioni fatte a partire da tale data.


Allegati omessi

Scarica il testo integrale di:
Decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346

Articoli correlati:
Cerca altri contenuti nella nostra banca dati...

Documento aggiornato in data 26.04.2008

Iscrizione Newsletter
Aforismi giuridici
Vadimonium differre.