Legge 151 1975 riforma diritto di famiglia

Legge 19 maggio 1975, n. 151

Riforma del diritto di famiglia.

(Gazz. Uff., 23 maggio 1975, n. 135, edizione straordinaria)

riforma diritto di famigliaArt.1
L’art. 45 del codice civile, approvato con il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, è sostituito dal seguente:
“Art. 45 - Domicilio dei coniugi, del minore e dell’interdetto. - Ciascuno dei coniugi ha il proprio domicilio nel luogo in cui ha stabilito la sede principale dei propri affari o interessi.
Il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o quello del tutore. Se i genitori sono separati o il loro matrimonio è stato annullato o sciolto o ne sono cessati gli effetti civili o comunque non hanno la stessa residenza, il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive.
L’interdetto ha il domicilio del tutore”.


Art.2
L’art. 51 del codice civile è sostituito dal seguente:
“Art. 51 - Assegno alimentare a favore del coniuge dell’assente. - Il coniuge dell’assente, oltre ciò che gli spetta per effetto del regime patrimoniale dei coniugi e per titolo di successione, può ottenere dal tribunale, in caso di bisogno, un assegno alimentare da determinarsi secondo le condizioni della famiglia e l’entità del patrimonio dell’assente”.


Art.3
Il primo comma dell’art. 81 del codice civile è sostituito dal seguente:
“Art. 81 - Risarcimento dei danni. - La promessa di matrimonio fatta vicendevolmente per atto pubblico o per scrittura privata da una persona maggiore di età o dal minore ammesso a contrarre matrimonio a norma dell’art. 84, oppure risultante dalla richiesta della pubblicazione, obbliga il promittente che senza giusto motivo ricusi di eseguirla a risarcire il danno cagionato all’altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa di quella promessa. Il danno è risarcito entro il limite in cui le spese e le obbligazioni corrispondono alla condizione delle parti”.


Art.4
L’art. 84 del codice civile è sostituito dal seguente:
“Art. 84 - Età. - I minori di età non possono contrarre matrimonio.
Il tribunale, su istanza dell’interessato, accertata la sua maturità psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore, può con decreto emesso in camera di consiglio ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto i sedici anni.
Il decreto è comunicato al pubblico ministero, agli sposi, ai genitori e al tutore.
Contro il decreto può essere proposto reclamo, con ricorso alla corte d’appello, nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione.
La corte d’appello decide con ordinanza non impugnabile, emessa in camera di consiglio.
Il decreto acquista efficacia quando è decorso il termine previsto nel quarto comma, senza che sia stato proposto reclamo”.


Art.5
L’art. 87 del codice civile è sostituito dal seguente:
“Art. 87 - Parentela, affinità, adozione e affiliazione. - Non possono contrarre matrimonio tra loro:
1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta, legittimi o naturali;
2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini;
3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
4) gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l’affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunziata la cessazione degli effetti civili;
5) gli affini in linea collaterale in secondo grado;
6) l’adottante, l’adottato e i suoi discendenti;
7) i figli adottivi della stessa persona;
8) l’adottato e i figli dell’adottante;
9) l’adottato e il coniuge dell’adottante, l’adottante e il coniuge dell’adottato.
I divieti contenuti nei numeri 6), 7), 8) e 9) sono applicabili all’affiliazione.
I divieti contenuti nei numeri 2) e 3) si applicano anche se il rapporto dipende da filiazione naturale.
Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3), 5), 6), 7), 8) e 9), anche se si tratti di affiliazione o di filiazione naturale. L’autorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato dal n. 4), quando l’affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo.
Il decreto è notificato agli interessati e al pubblico ministero.
Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell’art. 84”.


Art.6
L’art. 89 del codice civile è sostituito dal seguente:
“Art. 89 - Divieto temporaneo di nuove nozze. - Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall’annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio, eccettuato il caso in cui il matrimonio è stato dichiarato nullo, ai sensi dell’art. 122, per l’impotenza, anche soltanto di generare, di uno dei coniugi.
Il tribunale con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio quando è inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza o se risulta da sentenza passata in giudicato che il marito non ha convissuto con la moglie nei trecento giorni precedenti lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell’articolo 84 e del comma quinto dell’art. 87.
Il divieto cessa dal giorno in cui la gravidanza è terminata”.


Art.7
L’art. 90 del codice civile è sostituito dal seguente:
“Art. 90 - Assistenza del minore. - Con il decreto di cui all’art. 84 il tribunale o la corte d’appello nominano, se le circostanze lo esigono, un curatore speciale che assista il minore nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali”.


Art.8
Il primo e il secondo comma dell’art. 97 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:
“Art. 97 - Documenti per la pubblicazione. - Chi richiede la pubblicazione deve presentare all’ufficiale dello stato civile un estratto per riassunto dell’atto di nascita di entrambi gli sposi, nonché ogni altro documento necessario a provare la libertà degli sposi.
Coloro che esercitano o hanno esercitato la potestà debbono dichiarare all’ufficiale di stato civile al quale viene rivolta la richiesta di pubblicazione, sotto la propria personale responsabilità, che gli sposi non si trovano in alcuna delle condizioni che impediscono il matrimonio a norma dell’art. 87, di cui debbono prendere conoscenza attraverso la lettura chiara e completa fatta dall’ufficiale di stato civile, con ammonizione delle conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci”.


Art.9
L’art. 100 del codice civile è sostituito dal seguente:
“Art. 100 - Riduzione del termine e omissione della pubblicazione. - Il tribunale, su istanza degli interessati, con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può ridurre, per gravi motivi, il termine della pubblicazione. In questo caso la riduzione del termine è dichiarata nella pubblicazione.
Può anche autorizzare, con le stesse modalità, per cause gravissime, la omissione della pubblicazione, quando venga presentato un atto di notorietà con il quale quattro persone, ancorchè parenti degli sposi, dichiarano con giuramento, davanti al pretore del mandamento di uno degli sposi, di ben conoscerli, indicando esattamente il nome e cognome, la professione e la residenza dei medesimi e dei loro genitori, e assicurano sulla loro coscienza che nessuno degli impedimenti stabiliti dagli articoli 85, 86, 87, 88 e 89 si oppone al matrimonio.
Il pretore deve far precedere all’atto di notorietà la lettura di detti articoli e ammonire i dichiaranti sull’importanza della loro attestazione e sulla gravità delle possibili conseguenze.
Quando è stata autorizzata l’omissione della pubblicazione, gli sposi, per essere ammessi alla celebrazione del matrimonio, devono presentare all’ufficiale dello stato civile, insieme col decreto di autorizzazione, gli atti previsti dall’art. 97”.


Art.10
L’art. 107 del codice civile è sostituito dal seguente:
“Art. 107 - Forma della celebrazione. - Nel giorno indicato dalle parti l’ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni, anche se parenti, dà lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e 147; riceve da ciascuna delle parti personalmente, l’una dopo l’altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio.
L’atto di matrimonio deve essere compilato immediatamente dopo la celebrazione”.


Art.11
L’art. 111 del codice civile è sostituito dal seguente:
“Art. 111 - Celebrazione per procura. - I militari e le persone che per ragioni di servizio si trovano al seguito delle forze armate possono, in tempo di guerra, celebrare il matrimonio per procura.
La celebrazione del matrimonio per procura può anche farsi se uno degli sposi risiede all’estero e concorrono gravi motivi da valutarsi dal tribunale nella cui circoscrizione risiede l’altro sposo. L’autorizzazione è concessa con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
La procura deve contenere l’indicazione della persona con la quale il matrimonio si deve contrarre.
La procura deve essere fatta per atto pubblico; i militari e le persone al seguito delle forze armate, in tempo di guerra, possono farla nelle forme speciali ad essi consentite.
Il matrimonio non può essere celebrato quando sono trascorsi centottanta giorni da quello in cui la procura è stata rilasciata.
La coabitazione, anche temporanea, dopo la celebrazione del matrimonio elimina gli effetti della revoca della procura, ignorata dall’altro coniuge al momento della celebrazione”.


Art.12
L’art. 117 del codice civile è sostituito dal seguente:
“Art. 117 - Matrimonio contratto con violazione degli articoli 84, 86, 87 e 88. - Il matrimonio contratto con violazione degli articoli 86, 87 e 88 può essere impugnato dai coniugi, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano per impugnarlo un interesse legittimo e attuale.
Il matrimonio contratto con violazione dell’art. 84 può essere impugnato dai coniugi, da ciascuno dei genitori e dal pubblico ministero. La relativa azione di annullamento può essere proposta personalmente dal minore non oltre un anno dal raggiungimento della maggiore età. La domanda, proposta dal genitore o dal pubblico ministero, deve essere respinta ove, anche in pendenza del giudizio, il minore abbia raggiunto la maggiore età ovvero vi sia stato concepimento o procreazione e in ogni caso sia accertata la volontà del minore di mantenere in vita il vincolo matrimoniale.
Il matrimonio contratto dal coniuge dell’assente non può essere impugnato finchè dura l’assenza.
Nei casi in cui si sarebbe potuta accordare l’autorizzazione ai sensi del quarto comma dell’art. 87, il matrimonio non può essere impugnato dopo un anno dalla celebrazione.
La disposizione del primo comma del presente articolo si applica anche nel caso di nullità di matrimonio previsto dall’art. 68”.


Art.13
L’art. 118 del codice civile è abrogato.


Art.14
L’art. 119 del codice civile è sostituito dal seguente:
“Art. 119 - Interdizione. - Il matrimonio di chi è stato interdetto per infermità di mente può essere impugnato dal tutore, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano un interesse legittimo se, al tempo del matrimonio, vi era già sentenza di interdizione passata in giudicato, ovvero se la interdizione è stata pronunziata posteriormente ma l’infermità esisteva al tempo del matrimonio. Può essere impugnato, dopo revocata l’interdizione, anche dalla persona che era interdetta.
L’azione non può essere proposta se, dopo revocata l’interdizione, vi è stata coabitazione per un anno”.


Art.15
L’art. 120 del codice civile è sostituito dal seguente:
“Art. 120 - Incapacità di intendere o di volere. - Il matrimonio può essere impugnato da quello del coniugi che, quantunque non interdetto, provi di essere stato incapace di intendere o di volere, per qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio.
L’azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che il coniuge incapace ha recuperato la pienezza delle facoltà mentali”.


Art.16
L’art. 121 del codice civile è abrogato.


Art.17
L’art. 122 del codice civile è sostituito dal seguente:
“Art. 122 - Violenza ed errore. - Il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne allo sposo.
Il matrimonio può altresì essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è stato dato per effetto di errore sull’identità della persona o di errore essenziale su qualità personali dell’altro coniuge.

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Legge 19 maggio 1975, n. 151

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Documento aggiornato in data 10.02.2011

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