Legge 151 1975 riforma diritto di famiglia

Legge 19 maggio 1975, n. 151

Riforma del diritto di famiglia.

(Gazz. Uff., 23 maggio 1975, n. 135, edizione straordinaria)

L’art. 327 del codice civile è sostituito dal seguente:
“Art. 327 - Usufrutto legale di uno solo dei genitori. - Il genitore che esercita in modo esclusivo la potestà è il solo titolare dell’usufrutto legale”.


Art.151
L’art. 328 del codice civile è sostituito dal seguente:
“Art. 328 - Nuove nozze. - Il genitore che passa a nuove nozze conserva l’usufrutto legale, con l’obbligo tuttavia di accantonare in favore del figlio quanto risulti eccedente rispetto alle spese per il mantenimento, l’istruzione e l’educazione di quest’ultimo”.


Art.152
L’art. 330 del codice civile è sostituito dal seguente:
“Art. 330 - Decadenza dalla potestà sui figli. - Il giudice può pronunziare la decadenza dalla potestà quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.
In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l’allontanamento del figlio dalla residenza familiare”.


Art.153
L’art. 331 del codice civile è abrogato.


Art.154
L’art. 332 del codice civile è sostituito dal seguente:
“Art. 332 - Reintegrazione nella potestà. - Il giudice può reintegrare nella potestà il genitore che ne è decaduto, quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata, è escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio”.


Art.155
L’art. 333 del codice civile è sostituito dal seguente:
“Art. 333 - Condotta del genitore pregiudizievole ai figli. - Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall’art. 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l’allontanamento di lui dalla residenza familiare.
Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento”.


Art.156
L’art. 334 del codice civile è sostituito dal seguente:
“Art. 334 - Rimozione dall’amministrazione. - Quando il patrimonio del minore è male amministrato, il tribunale può stabilire le condizioni a cui i genitori devono attenersi nell’amministrazione o può rimuovere entrambi o uno solo di essi dall’amministrazione stessa e privarli, in tutto o in parte, dell’usufrutto legale.
L’amministrazione è affidata ad un curatore, se è disposta la rimozione di entrambi i genitori”.


Art.157
L’art. 336 del codice civile è sostituito dal seguente:
“Art. 336 - Procedimento. - I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell’altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato.
Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il pubblico ministero. Nei casi in cui il provvedimento è richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito.
In caso di urgente necessità il tribunale può adottare, anche d’ufficio, provvedimenti temporanei nell’interesse del figlio”.


Art.158
L’art. 337 del codice civile è sostituito dal seguente:
“Art. 337 - Vigilanza del giudice tutelare. - Il giudice tutelare deve vigilare sull’osservanza delle condizioni che il tribunale abbia stabilito per l’esercizio della potestà e per l’amministrazione dei beni”.


Art.159
Gli articoli 338, 339, 340 e 341 del codice civile sono abrogati.


Art.160
L’art. 347 del codice civile è sostituito dal seguente:
“Art. 347 - Tutela di più fratelli. - È nominato un solo tutore a più fratelli e sorelle, salvo che particolari circostanze consiglino la nomina di più tutori. Se vi è conflitto di interessi tra minori soggetti alla stessa tutela, il giudice tutelare nomina ai minori un curatore speciale”.


Art.161
Il numero 3) dell’art. 352 del codice civile è abrogato.


Art.162
L’art. 359 del codice civile è abrogato.


Art.163
L’intitolazione del titolo XI del libro I del codice civile è sostituita dalla seguente: DELL’AFFILIAZIONE E DELL’AFFIDAMENTO


Art.164
L’art. 405 del codice civile è sostituito dal seguente:
“Art. 405 - Assenso del coniuge per l’affiliazione. - Se il richiedente è coniugato, è necessario l’assenso del coniuge, salvo che sia intervenuta separazione personale.
Se il coniuge è nella impossibilità di manifestare la sua volontà, il giudice tutelare può, per gravi motivi, autorizzare ugualmente l’affiliazione”.


Art.165
L’art. 406 del codice civile è sostituito dal seguente:
“Art. 406 - Procedimento per la dichiarazione di affiliazione. - Il giudice tutelare, prima di provvedere sulla domanda di affiliazione, raccoglie informazioni sulle condizioni familiari, morali ed economiche del richiedente, sul modo con cui ha provveduto al mantenimento, all’istruzione ed all’educazione del minore, sulle condizioni fisiche, morali ed intellettuali di questo. Deve inoltre sentire l’istituto presso il quale il minore fu ricoverato, o dal quale fu assistito, i prossimi parenti del medesimo, il minore stesso, nonché il coniuge del richiedente se questi è separato.
Il giudice tutelare può prescrivere norme per il mantenimento, l’istruzione e l’educazione del minore.
Il provvedimento che accoglie la domanda di affiliazione è omologato dal tribunale, sentito il pubblico ministero, ed è annotato a margine dell’atto di nascita del minore”.


Art.166
L’art. 409 del codice civile è sostituito dal seguente:
“Art. 409 - Effetti dell’affiliazione. - L’affiliazione attribuisce all’affiliante i poteri inerenti alla potestà dei genitori.
L’affiliante deve mantenere l’affiliato; deve istruirlo ed educarlo conformemente a quanto è prescritto nell’art. 147. Sono applicabili le disposizioni degli articoli 301, terzo comma e 302.
Il coniuge dell’affiliante può ottenere, nelle forme già indicate, che la qualità di affiliante sia attribuita anche a lui.
Se il minore è stato affiliato da due coniugi, l’esercizio dei poteri inerenti alla potestà spetta ad entrambi”.


Art.167
L’art. 411 del codice civile è sostituito dal seguente:
“Art. 411 - Estinzione dell’affiliazione. - Nel caso di reintegrazione dei genitori nella potestà, di legittimazione o di riconoscimento del minore il giudice tutelare delibera se sia nell’interesse del minore continuare l’affiliazione, ovvero se sia da conferire al genitore l’esercizio della potestà. In quest’ultimo caso dichiara estinta l’affiliazione.
L’affiliazione non può tuttavia essere dichiarata estinta senza il consenso dell’affiliante nel caso di riconoscimento di un minore che sia stato affiliato a seguito di affidamento da parte di un istituto di pubblica assistenza, salvo che ricorrano gravi e fondati motivi.
Se l’affiliazione continua, l’affiliato, a cui è stato attribuito il cognome dell’affiliante, non assume il cognome del genitore.
Il giudice tutelare può prescrivere in ogni caso regole o condizioni per l’ulteriore educazione del minore”.


Art.168
L’art. 433 del codice civile è sostituito dal seguente:
“Art. 433 - Persone obbligate. - All’obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell’ordine:
1) il coniuge;
2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;
4) i generi e le nuore;
5) il suocero e la suocera;
6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali”.


Art.169
L’art. 435 del codice civile è abrogato.


Art.170
L’art. 436 del codice civile è sostituito dal seguente:
“Art. 436 - Obbligo tra adottante e adottato. - L’adottante deve gli alimenti al figlio adottivo con precedenza sui genitori legittimi o naturali di lui”.


Art.171
L’art. 467 del codice civile è sostituito dal seguente:

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Legge 19 maggio 1975, n. 151

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Documento aggiornato in data 10.02.2011

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