Legge 387 2003 promozione energia elettrica fonti rinnovabili

Decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387

Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità.

(Gazz. Uff. 31 gennaio 2004, n. 25, Suppl. Ord.)

promozione energia elettrica fonti rinnovabili1. Finalità.
1. Il presente decreto, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, nonché nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dall’articolo 43 della legge 1° marzo 2002, n. 39, è finalizzato a:
a) promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
b) promuovere misure per il perseguimento degli obiettivi indicativi nazionali di cui all’articolo 3, comma 1;
c) concorrere alla creazione delle basi per un futuro quadro comunitario in materia;
d) favorire lo sviluppo di impianti di microgenerazione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, in particolare per gli impieghi agricoli e per le aree montane.


2. Definizioni.
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) fonti energetiche rinnovabili o fonti rinnovabili: le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas). In particolare, per biomasse si intende: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall’agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;
b) impianti alimentati da fonti rinnovabili programmabili: impianti alimentati dalle biomasse e dalla fonte idraulica, ad esclusione, per quest’ultima fonte, degli impianti ad acqua fluente, nonché gli impianti ibridi, di cui alla lettera d);
c) impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili o comunque non assegnabili ai servizi di regolazione di punta: impianti alimentati dalle fonti rinnovabili che non rientrano tra quelli di cui alla lettera b);
d) centrali ibride: centrali che producono energia elettrica utilizzando sia fonti non rinnovabili, sia fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti di cocombustione, vale a dire gli impianti che producono energia elettrica mediante combustione di fonti non rinnovabili e di fonti rinnovabili;
e) impianti di microgenerazione: impianti per la produzione di energia elettrica con capacità di generazione non superiore ad un MW elettrico, alimentate dalle fonti di cui alla lettera a);
f) elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili: l’elettricità prodotta da impianti alimentati esclusivamente con fonti energetiche rinnovabili, la produzione imputabile di cui alla lettera g), nonché l’elettricità ottenuta da fonti rinnovabili utilizzata per riempire i sistemi di stoccaggio, ma non l’elettricità prodotta come risultato di detti sistemi;
g) produzione e producibilità imputabili: produzione e producibilità di energia elettrica imputabili a fonti rinnovabili nelle centrali ibride, calcolate sulla base delle direttive di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
h) consumo di elettricità: la produzione nazionale di elettricità, compresa l’autoproduzione, sommate le importazioni e detratte le esportazioni (consumo interno lordo di elettricità);
i) Gestore della rete: Gestore della rete di trasmissione nazionale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
l) Gestore di rete: persona fisica o giuridica responsabile, anche non avendone la proprietà, della gestione di una rete elettrica con obbligo di connessione di terzi, nonché delle attività di manutenzione e di sviluppo della medesima, ivi inclusi il Gestore della rete e le imprese distributrici, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
m) impianto di utenza per la connessione: porzione di impianto per la connessione alla rete elettrica degli impianti di cui alle lettere b), c) e d) la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del soggetto richiedente la connessione;
n) impianto di rete per la connessione: porzione di impianto per la connessione alla rete elettrica degli impianti di cui alle lettere b), c) e d) di competenza del Gestore di rete sottoposto all’obbligo di connessione di terzi ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
o) certificati verdi: diritti di cui al comma 3 dell’art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, rilasciati nell’àmbito dell’applicazione delle direttive di cui al comma 5 dell’art. 11 del medesimo decreto legislativo.


3. Obiettivi indicativi nazionali e misure di promozione.
1. Le principali misure nazionali per promuovere l’aumento del consumo di elettricità da fonti rinnovabili, in quantità proporzionata agli obiettivi di cui alle relazioni predisposte dal Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/77/CE, sono costituite dalle disposizioni del presente decreto, dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successivi provvedimenti attuativi, nonché dai provvedimenti assunti al fine dell’attuazione della legge 1° giugno 2002, n. 120. L’aggiornamento include una valutazione dei costi e dei benefìci connessi al raggiungimento degli obiettivi indicativi nazionali e all’attuazione delle specifiche misure di sostegno. L’aggiornamento include altresì la valutazione quantitativa dell’evoluzione dell’entità degli incentivi alle fonti assimilate alle fonti rinnovabili, di cui all’articolo 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Dall’applicazione del presente comma non derivano maggiori oneri per lo Stato.
2. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza unificata, aggiorna le relazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 2001/77/CE tenuto conto delle relazioni di cui al comma 4.
3. Per la prima volta entro il 30 giugno 2005, e successivamente ogni due anni, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti gli altri Ministri interessati e la Conferenza unificata, sulla base dei dati forniti dal Gestore della rete e dei lavori dell’Osservatorio di cui all’articolo 16, trasmette al Parlamento e alla Conferenza unificata una relazione che contiene:
a) un’analisi del raggiungimento degli obiettivi indicativi nazionali, di cui alle relazioni richiamate al comma 1, negli anni precedenti, che indica, in particolare, i fattori climatici che potrebbero condizionare tale raggiungimento, e il grado di coerenza tra le misure adottate e il contributo ascritto alla produzione di elettricità da fonti rinnovabili nell’àmbito degli impegni nazionali sui cambiamenti climatici;
b) l’effettivo grado di coerenza tra gli obiettivi indicativi nazionali, di cui alle relazioni richiamate al comma 1 e l’obiettivo indicativo di cui all’allegato A della direttiva 2001/77/CE e relative note esplicative;
c) l’esame dell’affidabilità del sistema di garanzia di origine di cui all’articolo 11;
d) un esame dello stato di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8;
e) i risultati conseguiti in termini di semplificazione delle procedure autorizzative a seguito dell’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 12;
f) i risultati conseguiti in termini di agevolazione di accesso al mercato elettrico e alla rete elettrica a seguito dell’attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 13 e 14;
g) le eventuali misure aggiuntive necessarie, ivi inclusi eventuali provvedimenti economici e fiscali, per favorire il perseguimento degli obiettivi di cui alle relazioni richiamate al comma 1;
h) le valutazioni economiche di cui al comma 2, secondo e terzo periodo.
4. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, sulla base della relazione di cui al comma 3 e previa informativa alla Conferenza unificata, ottempera all’obbligo di pubblicazione della relazione di cui all’articolo 3, paragrafo 3 e articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 2001/77/CE tenuto conto dell’articolo 7, paragrafo 7 della medesima direttiva.



4. Incremento della quota minima di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e sanzioni per gli inadempienti.
1. A decorrere dall’anno 2004 e fino al 2006, la quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili che, nell’anno successivo, deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale ai sensi dell’articolo 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, è incrementata annualmente di 0,35 punti percentuali, nel rispetto delle tutele di cui all’articolo 9 della Costituzione. Per il periodo 2007-2012 la medesima quota è incrementata annualmente di 0,75 punti percentuali. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, sono stabiliti gli ulteriori incrementi della stessa quota per gli anni successivi al 2012 .
2. A decorrere dall’anno 2004, a seguito della verifica effettuata ai sensi delle direttive di cui al comma 5 dell’articolo 11 del medesimo decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, relativa all’anno precedente, il Gestore della rete comunica all’Autorità per l’energia elettrica e il gas i nominativi dei soggetti inadempienti. A detti soggetti l’Autorità per l’energia elettrica e il gas applica sanzioni ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni.
3. I soggetti che omettono di presentare l’autocertificazione ai sensi delle direttive di cui al comma 5 dell’articolo 11 del medesimo decreto legislativo, sono considerati inadempienti per la quantità di certificati correlata al totale di elettricità importata e prodotta nell’anno precedente dal soggetto.


5. Disposizioni specifiche per la valorizzazione energetica delle biomasse, dei gas residuati dai processi di depurazione e del biogas.
1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, è nominata, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, una commissione di esperti che, entro un anno dall’insediamento, predispone una relazione con la quale sono indicati:
a) i distretti produttivi nei quali sono prodotti rifiuti e residui di lavorazione del legno non destinati rispettivamente ad attività di riciclo o riutilizzo, unitamente alle condizioni tecniche, economiche, normative ed organizzative, nonché alle modalità per la valorizzazione energetica di detti rifiuti e residui;
b) le condizioni tecniche, economiche, normative ed organizzative per la valorizzazione energetica degli scarti della manutenzione boschiva, delle aree verdi, delle alberature stradali e delle industrie agroalimentari;
c) le aree agricole, anche a rischio di dissesto idrogeologico e le aree golenali sulle quali è possibile intervenire mediante messa a dimora di colture da destinare a scopi energetici nonché le modalità e le condizioni tecniche, economiche, normative ed organizzative per l’attuazione degli interventi;
d) le aree agricole nelle quali sono prodotti residui agricoli non destinati all’attività di riutilizzo, unitamente alle condizioni tecniche, economiche, normative ed organizzative, nonché alle modalità, per la valorizzazione energetica di detti residui;
e) gli incrementi netti di produzione annua di biomassa utilizzabili a scopi energetici, ottenibili dalle aree da destinare, ai sensi della legge 1° giugno 2002, n. 120, all’aumento degli assorbimenti di gas a effetto serra mediante attività forestali;
f) i criteri e le modalità per la valorizzazione energetica dei gas residuati dai processi di depurazione e del biogas, in particolare da attività zootecniche;
g) le condizioni per la promozione prioritaria degli impianti cogenerativi di potenza elettrica inferiore a 5 MW;
h) le innovazioni tecnologiche eventualmente necessarie per l’attuazione delle proposte di cui alle precedenti lettere.
2. La commissione di cui al comma 1 ha sede presso il Ministero delle politiche agricole e forestali ed è composta da un membro designato dal Ministero delle politiche agricole e forestali, che la presiede, da un membro designato dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, da un membro designato dal Ministero delle attività produttive, da un membro designato dal Ministero dell’interno e da un membro designato dal Ministero per i beni e le attività culturali e da cinque membri designati dal Presidente della Conferenza unificata.
3. Ai componenti della Commissione non è dovuto alcun compenso, né rimborso spese. Al relativo funzionamento provvede il Ministero delle politiche agricole e forestali con le proprie strutture e le risorse strumentali acquisibili in base alle norme vigenti. Alle eventuali spese per i componenti provvede l’amministrazione di appartenenza nell’àmbito delle rispettive dotazioni.
4. La commissione di cui al comma 1 può avvalersi del contributo delle associazioni di categoria dei settori produttivi interessati, nonché del supporto tecnico dell’ENEA, dell’AGEA, dell’APAT e degli IRSA del Ministero delle politiche agricole e forestali. La commissione tiene conto altresì delle conoscenze acquisite nell’àmbito dei gruppi di lavoro attivati ai sensi della delibera del CIPE 19 dicembre 2002, n. 123/2002 di «revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali per la riduzione delle emissioni dei gas serra».
5. Tenuto conto della relazione di cui al comma 1, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, il Ministro delle politiche agricole e forestali e gli altri Ministri interessati, d’intesa con la Conferenza unificata, adotta uno o più decreti con i quali sono definiti i criteri per l’incentivazione della produzione di energia elettrica da biomasse, gas residuati dai processi di depurazione e biogas. Dai medesimi decreti non possono derivare oneri per il bilancio dello Stato .


6. Disposizioni specifiche per gli impianti di potenza non superiore a 20 kW.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas emana la disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale non superiore a 20 kW .
2. Nell’ambito della disciplina di cui al comma 1, l’energia elettrica prodotta può essere remunerata a condizioni economiche di mercato per la parte immessa in rete e nei limiti del valore eccedente il costo sostenuto per il consumo dell’energia .
3. La disciplina di cui al comma 1 sostituisce ogni altro adempimento, a carico dei soggetti che realizzano gli impianti, connesso all’accesso e all’utilizzo della rete elettrica.


7. Disposizioni specifiche per il solare.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, d’intesa con la Conferenza unificata, adotta uno o più decreti con i quali sono definiti i criteri per l’incentivazione della produzione di energia elettrica dalla fonte solare .
2. I criteri di cui al comma 1, senza oneri per il bilancio dello Stato e nel rispetto della normativa comunitaria vigente:
a) stabiliscono i requisiti dei soggetti che possono beneficiare dell’incentivazione;
b) stabiliscono i requisiti tecnici minimi dei componenti e degli impianti;
c) stabiliscono le condizioni per la cumulabilità dell’incentivazione con altri incentivi;
d) stabiliscono le modalità per la determinazione dell’entità dell’incentivazione. Per l’elettricità prodotta mediante conversione fotovoltaica della fonte solare prevedono una specifica tariffa incentivante, di importo decrescente e di durata tali da garantire una equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio;
e) stabiliscono un obiettivo della potenza nominale da installare;
f) fissano, altresì, il limite massimo della potenza elettrica cumulativa di tutti gli impianti che possono ottenere l’incentivazione;
g) possono prevedere l’utilizzo dei certificati verdi attribuiti al Gestore della rete dall’articolo 11, comma 3, secondo periodo del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.


8. Disposizioni specifiche per le centrali ibride.
1. Il produttore che esercisce centrali ibride può chiedere al Gestore della rete che la produzione imputabile delle medesime centrali abbia il diritto alla precedenza nel dispacciamento, nel rispetto di quanto disposto ai commi 2 e 3.
2. Il produttore può inoltrare al Gestore della rete la domanda per l’ottenimento del diritto alla precedenza nel dispacciamento, nell’anno solare in corso, qualora la stima della produzione imputabile di ciascuna centrale, nel periodo per il quale è richiesta la precedenza nel dispacciamento, sia superiore al 50% della produzione complessiva di energia elettrica dell’impianto nello stesso periodo.
3. La priorità di dispacciamento è concessa dal Gestore della rete solo per la produzione imputabile, sulla base di un programma settimanale di producibilità complessiva e della relativa quota settimanale di producibilità imputabile, dichiarata dal produttore al medesimo Gestore. La quota di produzione settimanale imputabile deve garantire almeno il funzionamento della centrale alla potenza di minimo tecnico. La disponibilità residua della centrale non impegnata nella produzione imputabile è soggetta alle regole di dispacciamento di merito economico in atto.
4. Qualora la condizione richiesta, di cui al comma 2, non venga effettivamente rispettata, sono applicate le sanzioni previste dal regolamento del mercato elettrico e della contrattazione dei certificati verdi approvato con D.M. 9 maggio 2001 del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, adottato ai sensi del comma 1 dell’articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, secondo le modalità stabilite dallo stesso regolamento.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e 6 dell’articolo 12 si applicano anche alla costruzione e all’esercizio di centrali ibride, inclusi gli impianti operanti in co-combustione, di potenza termica inferiore a 300 MW, qualora il produttore fornisca documentazione atta a dimostrare che la producibilità imputabile, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g), per il quinquennio successivo alla data prevista di entrata in esercizio dell’impianto sia superiore al 50% della producibilità complessiva di energia elettrica della centrale.
6. Le disposizioni di cui all’articolo 14 si applicano alla costruzione delle centrali ibride alle medesime condizioni di cui al comma 5.
7. La produzione imputabile delle centrali ibride ha diritto al rilascio dei certificati verdi nella misura e secondo le modalità stabilite dalle direttive di cui al comma 5 dell’articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.


9. Promozione della ricerca e della diffusione delle fonti rinnovabili.
1. Il Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali, d’intesa con la Conferenza unificata, stipula, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, un accordo di programma quinquennale con l’ENEA per l’attuazione di misure a sostegno della ricerca e della diffusione delle fonti rinnovabili e dell’efficienza negli usi finali dell’energia.
2. L’accordo persegue i seguenti obiettivi generali:
a) l’introduzione nella pubblica amministrazione e nelle imprese, in particolare di piccola e media dimensione, di componenti, processi e criteri di gestione che consentano il maggiore utilizzo di fonti rinnovabili e la riduzione del consumo energetico per unità di prodotto;
b) la formazione di tecnici specialisti e la diffusione dell’informazione in merito alle caratteristiche e alle opportunità offerte dalle tecnologie;
c) la ricerca per lo sviluppo e l’industrializzazione di impianti, nel limite massimo complessivo di 50 MW, per la produzione di energia elettrica dalle fonti rinnovabili di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), ivi inclusi gli impianti di microgenerazione per applicazioni nel settore agricolo, nelle piccole reti isolate e nelle aree montane.
3. Le priorità, gli obiettivi specifici, i piani pluriennali e annuali e le modalità di gestione dell’accordo sono definiti dalle parti.


10. Obiettivi indicativi regionali.
1. La Conferenza unificata concorre alla definizione degli obiettivi nazionali di cui all’articolo 3, comma 1 e ne effettua la ripartizione tra le regioni tenendo conto delle risorse di fonti energetiche rinnovabili sfruttabili in ciascun contesto territoriale.
2. La Conferenza unificata può aggiornare la ripartizione di cui al comma 1 in relazione ai progressi delle conoscenze relative alle risorse di fonti energetiche rinnovabili sfruttabili in ciascun contesto territoriale e all’evoluzione dello stato dell’arte delle tecnologie di conversione.
3. Le regioni possono adottare misure per promuovere l’aumento del consumo di elettricità da fonti rinnovabili nei rispettivi territori, aggiuntive rispetto a quelle nazionali.


11. Garanzia di origine dell’elettricità prodotta da fonti rinnovabili.
1. L’elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili e la produzione imputabile da impianti misti ha diritto al rilascio, su richiesta del produttore, della «garanzia di origine di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili», nel seguito denominata «garanzia di origine».
2. Il Gestore della rete è il soggetto designato, ai sensi del presente decreto, al rilascio della garanzia di origine di cui al comma 1, nonché dei certificati verdi.
3. La garanzia di origine è rilasciata qualora la produzione annua, ovvero la produzione imputabile, sia non inferiore a 100 MWh, arrotondata con criterio commerciale.
4. Nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili, di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c), la produzione per la quale spetta il rilascio della garanzia di origine coincide con quella dichiarata annualmente dal produttore all’ufficio tecnico di finanza.
5. Nel caso di centrali ibride, la produzione imputabile è comunicata annualmente dal produttore, ai fini del rilascio della garanzia di origine, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà firmata dal legale rappresentante, ai sensi degli articoli 21, 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
6. La garanzia di origine riporta l’ubicazione dell’impianto, la fonte energetica rinnovabile da cui è stata prodotta l’elettricità, la tecnologia utilizzata, la potenza nominale dell’impianto, la produzione netta di energia elettrica, ovvero, nel caso di centrali ibride, la produzione imputabile, riferite a ciascun anno solare. Su richiesta del produttore e qualora ne ricorrano i requisiti, essa riporta, inoltre, l’indicazione di avvenuto ottenimento dei certificati verdi o di altro titolo rilasciato nell’àmbito delle regole e modalità di sistemi di certificazione di energia da fonti rinnovabili nazionali e internazionali, coerenti con le disposizioni della direttiva 2001/77/CE e riconosciuti dal Gestore della rete.
7. La garanzia di origine è utilizzabile dai produttori ai quali viene rilasciata esclusivamente affinché essi possano dimostrare che l’elettricità così garantita è prodotta da fonti energetiche rinnovabili ai sensi del presente decreto.
8. Fatte salve le disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, il Gestore della rete istituisce un sistema informatico ad accesso controllato, anche al fine di consentire la verifica dei dati contenuti nella garanzia di origine di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili.
9. L’emissione, da parte del Gestore della rete, della garanzia di origine, dei certificati verdi o di altro titolo ai sensi del comma 6, è subordinata alla verifica della attendibilità dei dati forniti dal richiedente e della loro conformità alle disposizioni del presente decreto e del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive disposizioni applicative. A tali scopi, il Gestore della rete può disporre controlli sugli impianti in esercizio o in costruzione, anche avvalendosi della collaborazione di altri organismi.
10. La garanzia di origine di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili rilasciata in altri Stati membri dell’Unione europea a seguito del recepimento della direttiva 2001/77/CE, è riconosciuta anche in Italia.
11. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio sono definite le condizioni e le modalità di riconoscimento della garanzia di origine di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili rilasciata da Stati esteri con cui esistano accordi internazionali bilaterali in materia.
12. Nell’espletamento delle funzioni assegnate dal presente articolo e sempreché compatibili con il presente decreto, il Gestore della rete salvaguarda le procedure introdotte con l’articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successivi provvedimenti attuativi.
13. La garanzia di origine sostituisce la certificazione di provenienza definita nell’àmbito delle direttive di cui al comma 5 dell’articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

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Decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387

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Documento aggiornato in data 17.03.2010

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