(Gazz. Uff., 27 settembre 1980, n. 266)
2. L’approvazione si intende data se non viene negata entro i due mesi successivi alla comunicazione.
3. Gli aumenti hanno decorrenza dal 1° gennaio successivo alla data della delibera.
4. Nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza sono adeguati il limite della media dei redditi nonché gli scaglioni di reddito di cui all’art. 2, il limite di reddito di cui all’art. 10, primo comma, e il contributo minimo di cui all’art. 10, secondo comma, arrotondando i relativi importi alle 100.000 lire più vicine per i limiti e scaglioni di reddito, ed alle 10.000 lire più vicine per il contributo.
Art. 17 - Comunicazioni obbligatorie alla Cassa
Tutti gli iscritti agli albi degli avvocati e dei procuratori nonché i praticanti procuratori iscritti alla Cassa devono comunicare alla Cassa con lettera raccomandata, da inviare entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l’ammontare del reddito professionale di cui all’art. 10 dichiarato ai fini dell’IRPEF per l’anno precedente nonché il volume complessivo d’affari di cui all’art. 11 dichiarato ai fini dell’IVA per il medesimo anno. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative, e deve contenere le indicazioni del codice fiscale e della partita IVA, nonché quelle relative allo stato di famiglia.
Nella stessa comunicazione devono essere dichiarati anche gli accertamenti divenuti definitivi, nel corso dell’anno precedente, degli imponibili IRPEF e dei volumi d’affari IVA, qualora comportino variazioni degli imponibili dichiarati.
Relativamente al volume d’affari dei partecipanti a società o ad associazioni di professionisti, si applicano i criteri di cui all’art. 11, secondo comma.
Chi non ottempera all’obbligo di comunicazione di cui ai precedenti commi o effettua una comunicazione non conforme al vero, è tenuto a versare alla Cassa, per questo solo fatto, una penalità pari a metà del contributo soggettivo minimo previsto per l’anno solare in cui la comunicazione doveva essere inviata. Tale penalità si riduce di metà se la comunicazione o la rettifica è fatta entro 90 giorni dalla scadenza del termine .
L’omissione della comunicazione, il ritardo oltre i 90 giorni o la non conformità al vero non seguita da rettifica entro 90 giorni dalla scadenza del termine, vengono segnalati dalla Cassa al competente Consiglio dell’ordine per la valutazione del comportamento dell’iscritto sul piano disciplinare. In ogni caso la perdurante omissione o la mancata rettifica della comunicazione, trascorsi 60 giorni da una diffida notificata a cura della Cassa per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, vanno segnalate al Consiglio dell’ordine ai fini della sospensione dell’iscritto dall’esercizio professionale a tempo indeterminato, da deliberarsi dal Consiglio dell’ordine con le forme del procedimento disciplinare e con applicazione del terzo comma dell’art. 2 della legge 3 agosto 1949, n. 536; la sospensione è revocata quando l’interessato dimostra di aver provveduto all’invio della comunicazione dovuta .
Il consiglio di amministrazione della Cassa predispone il modulo col quale deve essere fatta la comunicazione e devono essere autoliquidati i contributi, e stabilisce con regolamento le modalità per l’applicazione del presente articolo e degli articoli 18 e 23 della presente legge.
Entro il 31 dicembre dell’anno successivo all’entrata in vigore della presente legge, il consiglio dell’ordine, ed il Consiglio nazionale forense per gli iscritti al solo albo speciale, devono trasmettere alla Cassa l’elenco degli iscritti agli albi relativi, con l’indicazione del domicilio fiscale e del codice fiscale. Successivamente, entro il mese di luglio di ciascun anno, devono essere comunicate le variazioni. Il consiglio di amministrazione della Cassa può determinare modalità e termini per le comunicazioni di cui al presente comma.
La Cassa ha diritto in ogni momento di ottenere dai competenti uffici delle imposte dirette e dell’IVA le informazioni relative alle dichiarazioni e gli accertamenti definitivi concernenti tutti gli avvocati e i procuratori nonché i pensionati.
Se il diritto a pensione matura prima della scadenza della dichiarazione annuale dei redditi, chi richiede la pensione può dichiarare provvisoriamente l’entità del reddito soggetto ad IRPEF percepito nell’ultimo anno, con l’obbligo di presentare una dichiarazione integrativa nei termini nelle forme e con gli effetti previsti nel presente articolo.
Art. 18 - Pagamento dei contributi
I contributi minimi di cui all’art. 10, secondo comma, e all’art. 11, terzo comma, sono riscossi mediante ruoli, ai sensi del sesto comma del presente articolo.
Le eventuali eccedenze rispetto ai contributi minimi sono versate per metà contestualmente alla comunicazione annuale di cui all’art. 17 e per l’altra metà entro il 31 dicembre successivo. Il pagamento non è dovuto ove le eccedenze stesse non superino l’importo di 10.000 lire .
I pagamenti sono eseguiti mediante conto corrente postale, ovvero presso gli istituti di credito incaricati dal consiglio di amministrazione della Cassa, arrotondando i relativi importi alle 1.000 lire più vicine .
Il ritardo nei pagamenti di cui al secondo comma comporta l’obbligo di pagare gli interessi di mora nella stessa misura prevista per le imposte dirette, e inoltre una sanzione pari al 15 per cento del capitale non pagato tempestivamente .
Tale sanzione è pari al 30 per cento se vi stata anche omissione della comunicazione obbligatoria o invio di comunicazione non conforme al vero, sanati entro 90 giorni dalla scadenza del termine; è pari al 50 per cento se l’omissione o la non conformità al vero non sono state sanate entro i suddetti 90 giorni. La sanzione non assorbe la penalità di cui al quarto comma dell’art. 17 .
La Cassa può provvedere alla riscossione dei contributi insoluti e, in genere delle somme e degli interessi di cui al presente articolo e all’art. 17, a mezzo di ruoli da essa compilati, resi esecutivi dall’intendenza di finanza competente e da porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette .
Ai fini della riscossione la Cassa può in ogni tempo giovarsi della conoscenza degli imponibili legittimamente acquisita.
Date e modalità di pagamento e di riscossione possono essere modificate con deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa, approvata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Art. 19 - Prescrizione dei contributi
La prescrizione dei contributi dovuti alla Cassa e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni.
Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla Cassa, da parte dell’obbligato, della dichiarazione di cui agli articoli 17 e 23.
Art. 20 - Controllo delle comunicazioni
La Cassa ha facoltà di esigere dall’iscritto e dagli aventi diritto a pensione indiretta, all’atto della domanda di pensione o delle revisioni, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate alla Cassa e le dichiarazioni annuali dei redditi e del volume d’affari, limitatamente agli ultimi dieci anni. La Cassa può altresì inviare questionari con richiesta di conoscere elementi rilevanti quanto all’iscrizione e alla contribuzione. In caso di mancata risposta si applica il disposto di cui all’art. 17, quinto comma, ed è sospesa la corresponsione della pensione fino alla comunicazione della risposta.
Art. 21 - Restituzione dei contributi
Coloro che cessano dall’iscrizione alla Cassa senza aver maturato i requisiti assicurativi per il diritto alla pensione hanno diritto di ottenere il rimborso dei contributi di cui all’art. 10, nonché degli eventuali contributi minimi e percentuali previsti dalla precedente legislazione, esclusi quelli di cui alla tabella E allegata alla legge 22 luglio 1975, n. 319.
Sulle somme da rimborsare è dovuto l’interesse legale dal 1° gennaio successivo ai relativi pagamenti.
Il rimborso di cui ai precedenti commi spetta anche agli eredi dell’iscritto che non abbia maturato diritto a pensione, semprechè non abbiano titolo alla pensione indiretta.
In caso di nuova iscrizione, l’iscritto può ripristinare il precedente periodo di anzianità restituendo alla Cassa le somme rimborsate, con l’aggiunta dell’interesse del 10 per cento e la rivalutazione secondo la tabella di cui all’art. 16 a decorrere dalla data dell’avvenuto rimborso.
Art. 22 - Iscrizioni alla Cassa
L’iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti gli avvocati e procuratori che esercitano la libera professione con carattere di continuità, ai sensi dell’art. 2 della legge 22 luglio 1975, n. 319.
L’iscrizione alla Cassa avviene su domanda, con provvedimento della giunta esecutiva comunicato all’interessato. La domanda deve essere inviata alla Cassa entro l’anno solare successivo a quello nel quale l’interessato ha raggiunto il minimo di reddito o il minimo di volume di affari, di natura professionale, fissati dal comitato dei delegati per l’accertamento dell’esercizio continuativo della professione. Nel caso di infrazione all’obbligo di presentazione della domanda entro il termine suddetto, la giunta esecutiva provvede all’iscrizione d’ufficio, e l’interessato è tenuto a pagare, oltre ai contributi arretrati con gli interessi e la sanzione di cui al quarto e al quinto comma dell’art. 18, anche una penalità pari alla metà dei contributi arretrati; per contributi arretrati si intendono quelli il cui termine di pagamento sarebbe già scaduto se l’iscrizione fosse stata chiesta tempestivamente. Gli effetti dell’iscrizione decorrono dall’anno in cui è stato raggiunto il minimo di reddito o il minimo di volume d’affari, di natura professionale, fissati dal comitato dei delegati. Nel caso previsto dal sesto comma del presente articolo, e nel caso previsto dal quarto comma dell’art. 2 della legge 22 luglio 1975, n. 319, l’iscrizione decorre dall’anno di presentazione della domanda .
Il comitato dei delegati provvede ogni cinque anni, e per la prima volta nel secondo anno successivo all’entrata in vigore della presente legge, ad adeguare, se necessario, i criteri per accertare l’esercizio della libera professione ai sensi dell’art. 2, primo comma, della legge 22 luglio 1975, n. 319.
Gli iscritti alla Cassa che siano o siano stati membri del Parlamento nazionale o europeo, dei consigli regionali, della Corte costituzionale, del Consiglio superiore della magistratura o presidenti delle provincie o sindaci dei comuni capoluoghi di provincia o con più di 50.000 abitanti sono esonerati, durante il periodo di carica, dal requisito della continuità dell’esercizio professionale. Essi, per il medesimo periodo, possono supplire alle deficienze di reddito, rispetto a quello massimo conseguito prima della carica, rivalutato a norma dell’art. 15 in misura pari al 75 per cento, versando volontariamente il contributo di cui all’art. 10, rapportato al reddito stesso, nonché il contributo di cui all’art. 11 rapportato ad un volume d’affari pari a quindici volte il contributo soggettivo complessivamente versato. Restano comunque fermi i contributi minimi di cui agli articoli 10 e 11. Ai predetti iscritti non si applica la disposizione di cui all’art. 2, quarto comma .
Non è ammessa l’iscrizione alla Cassa per gli avvocati e i procuratori che, quali iscritti agli elenchi speciali, esercitano la professione nell’ambito di un rapporto di impiego.
L’iscrizione alla Cassa è facoltativa per i praticanti abilitati al patrocinio. La facoltà di iscrizione per gli anni in cui il praticante era abilitato al patrocinio può essere esercitata anche con la domanda di iscrizione prevista al secondo comma. L’interessato deve provvedere, nei modi stabiliti dal terzo comma dell’art. 18 ed entro sei mesi dall’accoglimento della domanda, al pagamento in unica soluzione dei contributi dovuti per gli anni arretrati e dei relativi interessi precisati nella comunicazione di accoglimento della domanda; tali interessi sono calcolati ai sensi del quarto comma del medesimo art. 18, con decorrenza da quelle che sarebbero state le scadenze di pagamento dei contributi se l’iscrizione fosse avvenuta all’inizio del periodo di retrodatazione. Su richiesta dell’interessato la giunta esecutiva può concedere per il pagamento una dilazione rateale non superiore a tre annualità, con l’aggiunta degli ulteriori interessi nella misura prevista dal citato quarto comma dell’art. 18 e con riscossione a mezzo di ruoli ai sensi del sesto comma dello stesso art. 18 .
L’art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 319, è così modificato: “La giunta esecutiva della Cassa, sulla scorta dei criteri fissati dal comitato dei delegati, può provvedere periodicamente alla revisione degli iscritti con riferimento alla continuità dell’esercizio professionale nel quinquennio, rendendo inefficaci agli effetti dell’anzianità di iscrizione i periodi per i quali, entro il medesimo termine, detta continuità non risulti dimostrata. Sono rimborsabili a richiesta i contributi relativi agli aiuti di iscrizione dichiarati inefficaci”.
Art. 23 - Comunicazioni e pagamento dei contributi per gli anni 1975 e successivi
In sede di prima applicazione della presente legge, tutti gli iscritti all’albo degli avvocati e dei procuratori devono comunicare alla Cassa, nei termini ed ai sensi del successivo comma:
a) l’ammontare dei redditi di cui all’art. 10 prodotti negli anni dal 1975 all’ultimo anno anteriore all’entrata in vigore della presente legge, i volumi di affari di cui all’art. 11 denunziati per i medesimi anni nonché gli eventuali accertamenti definitivi inerenti;
b) gli eventuali pagamenti già eseguiti e le somme ancora da assolvere su cartelle esattoriali per contributi personali obbligatori riferiti allo stesso periodo, allegando fotocopia della relativa documentazione; la comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative.
La comunicazione di cui al comma precedente deve avvenire entro la fine del sesto mese solare successivo all’entrata in vigore della presente legge. Se tale termine scade dopo il 31 gennaio dell’anno successivo a detta entrata in vigore, il termine è prorogato alla successiva data di cui all’art. 17, primo comma, e la comunicazione deve riguardare i dati degli anni dal 1975 all’ultimo anno anteriore incluso.
Nel caso di omissione, ritardo o infedeltà della comunicazione si applicano le corrispondenti disposizioni dell’art. 17.
Il pagamento dei contributi personali obbligatori relativi agli anni di cui al precedente primo comma, nella misura di cui all’art. 24 ed eccedente i contributi già pagati o per i quali sia già stata ricevuta cartella esattoriale, è eseguito entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui al secondo comma del presente articolo, nei modi di cui all’art. 18, terzo comma.
Qualora il pagamento non sia eseguito a norma del precedente comma, la Cassa provvede alla riscossione a mezzo di ruoli esattoriali, ai sensi dell’art. 18, sesto comma .
Nei confronti di chi ha provveduto alla comunicazione di cui al secondo comma, ovvero nei successivi 60 giorni, la riscossione dei contributi e delle eventuali sanzioni ridotte avviene in tre annualità e sono addebitati interessi del 6 per cento per ogni semestre o frazione di semestre superiore a tre mesi, a partire dal termine di cui al precedente quarto comma.
Nei confronti di chi non abbia provveduto alla comunicazione nei termini di cui al secondo comma, o abbia presentato dichiarazione infedele, la riscossione avviene in una sola annualità, con addebito di interessi nella stessa misura prevista dal comma precedente.
Art. 24 - Decorrenza del regime contributivo
I contributi minimo e percentuale di cui all’art. 10 sono dovuti dal 1° gennaio dell’anno successivo all’entrata in vigore della presente legge.
Relativamente ai redditi prodotti nell’anno anteriore a tale entrata in vigore e in quelli precedenti, restato dovuti i contributi previsti dalla legislazione rispettivamente vigente. I contributi di cui alla tabella A allegata alla legge 22 luglio 1975, n. 319, sono dovuti, sui redditi superiori a sei milioni, nella misura del 10 per cento .
Le somme già pagate in base ad aliquote superiori al 10 per cento e non compensate con contributi già dovuti devono essere restituite senza interessi a chi abbia tempestivamente inviato le comunicazioni di cui all’art. 23 entro 12 mesi dalla richiesta inviata alla Cassa con lettera raccomandata. È fatta salva, per le eccedenze già poste a ruolo, la facoltà di chiedere lo sgravio dal ruolo stesso.
Il diritto alla restituzione dei contributi pagati in eccedenza rispetto alla aliquota del 10 per cento spetta anche ai pensionati o ai loro eredi, a condizione che esso sia fatto valere entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge e che la domanda sia accompagnata dalla dichiarazione di cui all’art. 23.
Art. 25 - Base del reddito per il passato
Agli effetti del calcolo delle pensioni a norma della presente legge, per gli anni anteriori a quello di cui all’art. 24, primo comma, si assume quale reddito, ai fini dell’art. 2, primo comma, e delle altre norme che vi fanno riferimento, il decuplo del contributo soggettivo a carico dell’iscritto per ciascuno degli anni da considerare, fermi restando i limiti di cui agli articoli 2, secondo comma, e 10 primo comma, lettera a).
Ai fini dell’applicazione dell’art. 2, quarto comma, si considera, per il raffronto ivi previsto col reddito fiscale medio, solo la media dei redditi del periodo dal 1974 in poi.
Art. 26 - Decorrenza del nuovo regime pensionistico e norme transitorie
Sono regolate dalla presente legge le pensioni di vecchiaia e di anzianità che maturano dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla sua entrata in vigore.
Le pensioni di vecchiaia maturate entro la data di cui al precedente comma sono regolate dalla normativa previgente; così anche le relative pensioni di reversibilità e quelle indirette se il pensionato, o rispettivamente l’iscritto, sia defunto prima della stessa data.
Sono concesse e sono reversibili secondo la normativa previgente anche le pensioni di invalidità per le quali i presupposti si siano verificati, e la domanda sia stata presentata, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
Resta salva, nei limiti dei relativi presupposti, la facoltà di chiedere il ricalcolo secondo l’art. 28 della presente legge.
La facoltà di riscatto di cui all’art. 5, secondo comma, della legge 5 luglio 1965, n. 798, come sostituito dall’art. 8 della legge 22 luglio 1975, n. 319, può essere esercitata, alle condizioni ivi previste, entro quattro anni dall’entrata in vigore della presente legge. La facoltà di riscatto di cui al successivo comma dello stesso art. 5 può essere esercitata, alle condizioni ivi previste, entro quattro anni dall’entrata in vigore della presente legge, può riguardare tutto il periodo, fino ad un massimo di quattro anni complessivi, durante il quale l’iscritto abbia combattuto nelle Forze armate dello Stato italiano o nelle formazioni partigiane, dal 10 giugno 1940 al 25 aprile 1945. Le anzidette facoltà di riscatto possono essere esercitate soltanto da chi sia iscritto alla Cassa da una data anteriore all’entrata in vigore della presente legge; gli anni comunque riscattati entro i termini innanzi previsti, ovvero in precedenza, valgono al solo fine di completare l’anzianità minima necessaria per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia .
Per gli iscritti che compiano i 65 anni fra la data di entrata in vigore della presente legge e il 19 gennaio 1985 l’anzianità trentennale di cui all’art. 2, primo comma, è ridotta, ai soli fini della maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, in misura pari al tempo intercorrente fra il compimento del sessantacinquesimo anno e l’anzidetta data del 19 gennaio 1985. La misura della pensione è commisurata all’anzianità effettiva.
Per coloro che siano iscritti alla Cassa dal 1952 saranno utili, ai soli fini della maturazione del diritto alla pensione di anzianità, anche gli anni anteriori di effettivo esercizio professionale. L’entità della pensione è commisurata all’anzianità effettiva di iscrizione e contribuzione.
Sino alla data di cui al primo comma del presente articolo le pensioni restano fisse nella misura in atto al momento dell’entrata in vigore della presente legge, con le rivalutazioni, fino a non oltre il 31 dicembre 1979, di cui all’art. 21 della legge 22 luglio 1975, n. 319 .
Per le pensioni maturate nel corso del 1982, la misura minima di cui al terzo comma dell’art. 2, al secondo comma dell’art. 4 ed al terzo comma dell’art. 7, è determinata con riferimento al contributo soggettivo minimo fissato dalla presente legge .
Art. 27 - Decorrenza delle rivalutazioni
Le pensioni maturate anteriormente alla data di cui all’art. 26, primo comma, sono rivalutate, ai sensi dell’art. 16, con la stessa decorrenza e nella stessa misura di quelle determinate a norma della presente legge .
La prima tabella di cui all’art. 15, secondo comma, è redatta entro quattro mesi dall’entrata in vigore della presente legge. Per gli anni in cui l’ISTAT non ha calcolato l’indice di cui all’art. 16, si fa riferimento agli indici ISTAT di valore più vicino allo stesso.
Le entità dei redditi di cui agli articoli 2, quinto comma, 4, secondo comma e 10, primo e secondo comma, sono riferite all’anno di entrata in vigore della presente legge.
Per la prima applicazione dell’art. 16, si fa riferimento all’indice medio annuo relativo all’anno di entrata in vigore della presente legge.
Art. 28 - Ricalcolo delle pensioni
Coloro che abbiano maturato diritto a pensione di vecchiaia o di invalidità od a pensione di reversibilità o indiretta prima della data di cui all’art. 26, primo comma, possono chiederne il ricalcolo secondo gli articoli 2, 4, e 25, presentando domanda documentata alla Cassa, a pena di decadenza, entro il secondo anno solare successivo all’entrata in vigore della presente legge. Ove detta domanda non sia presentata, la pensione resta stabilita nella misura in atto, con le successive rivalutazioni .
Ai fini del ricalcolo, sono verificati i requisiti contributivi e calcolata l’entità della pensione secondo le norme della presente legge che varrebbero per la sua concessione, riferite al momento dell’originaria maturazione e con l’osservanza dell’art. 25; la pensione è rivalutata secondo le norme della presente legge, e l’eventuale maggior misura di essa è riconosciuta all’iscritto con effetto dalla domanda di ricalcolo. Nei confronti di coloro che abbiano proseguito l’esercizio professionale dopo il pensionamento si applica l’art. 2, ottavo comma. Ai fini del calcolo dell’entità della pensione secondo le norme della presente legge, si tiene conto della sola anzianità effettiva, esclusi gli anni comunque riscattati .
Art. 29 - Iscrizione retroattiva e retrodatazione di iscrizioni
Entro il termine perentorio di un anno dall’entrata in vigore della presente legge , gli avvocati, i procuratori ed i praticanti abilitati al patrocinio che abbiano esercitato con carattere di continuità la professione o il praticantato a norma dell’art. 2 della legge 22 luglio 1975, n. 319, possono chiedere l’iscrizione con effetto retroattivo o la retrodatazione degli effetti dell’iscrizione, se già iscritti, risalendo al massimo all’iscrizione agli albi e ai registri dei praticanti e comunque non oltre il 1952.
La domanda deve essere accompagnata, a pena di inammissibilità, dalla comunicazione prevista dall’art. 17, relativamente a tutti gli anni cui si vuole estendere l’efficacia dell’iscrizione.
Per gli anni anteriori al 1974, la comunicazione si deve riferire agli imponibili di ricchezza mobile. Ad essa deve seguire, a pena di decadenza del diritto, entro sei mesi dalla comunicazione della delibera di accoglimento della istanza da parte della Cassa, il pagamento in unica soluzione e nei modi previsti dall’art. 18, terzo comma, per ogni anno di anzianità, del contributo dovuto in base alle disposizioni allora vigenti e comunque in misura non inferiore a lire quattrocentocinquantamila. La presente disposizione ha efficacia a decorrere dal 12 ottobre 1980 .
Per conseguire la pensione, gli interessati devono dimostrare il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 2 della legge 22 luglio 1975, n. 319, dall’art. 1 della legge 25 febbraio 1963, n. 289 e dall’art. 2 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, per i rispettivi periodi di efficacia, nonché l’anzianità occorrente in base alle norme applicabili al momento di maturazione della pensione.
Art. 30 - Aggi sulle marche
Gli aggi da riconoscere a persone, enti ed istituti incaricati del prelevamento, custodia, distribuzione e vendita delle marche inerenti ai contributi di cui all’art. 14 sono stabiliti dal consiglio di amministrazione della Cassa. Il relativo provvedimento è sottoposto all’approvazione del Ministero di grazia e giustizia.
Art. 31 - Durata in carica degli organi della Cassa
L’art. 10 della legge 5 luglio 1965, n. 798, è sostituito dal seguente: “Il presidente, i componenti del consiglio di amministrazione, del collegio dei revisori dei conti e del comitato dei delegati della Cassa durano in carica quattro anni e possono essere rieletti consecutivamente una sola volta”.
Art. 32 - Disposizione finale
Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge, o con essa comunque incompatibili.
Scarica il testo integrale di:
Legge 20 settembre 1980, n. 576
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Documento aggiornato in data 27.12.2008
Non habet staderam in manu.