(Gazz. Uff. 12 gennaio 1989, n. 9)
4. Le elezioni sono indette ogni tre anni dal direttivo uscente al quale spetta altresì stabilire ogni norma necessaria per lo svolgimento delle elezioni medesime.
5. Fanno parte di diritto del direttivo il presidente generale del Club alpino italiano e il presidente della commissione tecnica nazionale formata dai presidenti delle commissioni tecniche regionali istituite ai sensi del comma 8 dell’articolo 13.
6. Il presidente della commissione tecnica nazionale è eletto dalla medesima nel proprio seno.
7. Il direttivo elegge il proprio presidente, scegliendolo fra gli iscritti agli albi delle guide alpine-maestri di alpinismo componenti il direttivo medesimo.
8. La vigilanza sul collegio nazionale delle guide è esercitata dal Ministro del turismo e dello spettacolo.
16. Funzioni del collegio nazionale.
1. Spetta al collegio nazionale delle guide:
a) elaborare le norme della deontologia professionale;
b) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti disciplinari adottati dai collegi regionali;
c) coordinare l’attività dei collegi regionali delle guide alpine;
d) definire i programmi dei corsi ed i criteri per le prove di esame di cui al comma 7 dell’articolo 7;
e) organizzare i corsi per l’abilitazione tecnica all’esercizio della professione nei casi di cui al comma 3 dell’articolo 7;
f) organizzare i corsi e gli esami per il conseguimento del diploma di istruttore per guide alpine-maestri di alpinismo di cui al comma 8 dell’articolo 7 e per il conseguimento delle specializzazioni di cui all’articolo 10;
g) mantenere i rapporti con gli organismi e le associazioni rappresentative di altre categorie professionali nonché di guide alpine di altri Paesi;
h) collaborare con le autorità statali e regionali sulle questioni riguardanti l’ordinamento della professione;
i) stabilire la quota del contributo a carico degli iscritti agli albi professionali da devolvere a favore del collegio nazionale per le attività di sua competenza.
17. Sanzioni disciplinari e ricorsi.
1. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti negli albi professionali che si rendano colpevoli di violazione delle norme della deontologia professionale, ovvero delle norme di cui agli articoli 11 e 12, sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:
a) ammonizione scritta;
b) censura;
c) sospensione dall’albo per un periodo da un mese a un anno;
d) radiazione.
2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal direttivo del collegio regionale cui appartiene l’iscritto, a maggioranza assoluta dei componenti; contro di essi, entro trenta giorni dalla notifica, è ammesso ricorso al direttivo del collegio nazionale. La proposizione del ricorso sospende, fino alla decisione, l’esecutività del provvedimento.
3. La decisione è adottata dal direttivo del collegio nazionale a maggioranza assoluta dei componenti.
4. I provvedimenti adottati dai collegi regionali, eccettuati quelli in materia disciplinare, e quelli adottati dal collegio nazionale, sono definitivi e sono impugnabili con ricorso al competente organo di giustizia amministrativa.
18. Esercizio abusivo della professione.
1. L’esercizio abusivo della professione di cui all’articolo 2 è punito ai sensi dell’articolo 348 del codice penale.
2. Chi, essendo iscritto in un albo esercita la professione stabilmente, ai sensi del comma 5 dell’articolo 4, in una regione diversa da quella nel cui albo è iscritto o temporaneamente aggregato ai sensi dell’articolo 6, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire un milione.
3. La sanzione è applicata dalla competente autorità della regione competente per territorio.
19. Scuole di alpinismo.
1. Possono essere istituite scuole di alpinismo o di sci-alpinismo per l’esercizio coordinato delle attività professionali di insegnamento di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 2.
2. Le scuole di alpinismo e di sci-alpinismo devono essere autorizzate dalla regione competente per territorio e devono essere dirette da una guida alpina-maestro di alpinismo iscritta nell’albo della regione medesima.
3. L’attività di insegnamento nelle scuole di alpinismo e di sci-alpinismo deve essere svolta da guide alpine-maestri di alpinismo o anche da aspiranti guida - purché il numero di questi non superi quello delle guide alpine-maestri di alpinismo - iscritti nell’albo della regione competente per territorio o ad esso temporaneamente aggregati ai sensi dell’articolo 6.
20. Scuole e istruttori del C.A.I.
1. Il Club alpino italiano, ai sensi delle lettere d) ed e) dell’articolo 2 della legge 26 gennaio 1963, n. 91 , come sostituito dall’articolo 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 776, conserva la facoltà di organizzare scuole e corsi di addestramento a carattere non professionale per le attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche e per la formazione dei relativi istruttori.
2. Gli istruttori del C.A.I. svolgono la loro opera a carattere non professionale e non possono ricevere retribuzioni.
3. Le attività degli istruttori e delle scuole del C.A.I. sono disciplinate dai regolamenti del Club alpino italiano.
4. Al di fuori di quanto previsto dalla presente legge, le altre attività didattiche per le finalità di cui al comma 1 non possono essere denominate «scuole di alpinismo» o «di sci-alpinismo» e i relativi istruttori non possono ricevere compensi a nessun titolo.
21. Accompagnatori di media montagna.
1. Le regioni possono prevedere la formazione e l’abilitazione di accompagnatori di media montagna.
2. L’accompagnatore di media montagna svolge in una zona o regione determinata le attività di accompagnamento di cui al comma 1 dell’articolo 2, con esclusione delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di quelli che richiedono comunque, per la progressione, l’uso di corda, piccozza e ramponi, e illustra alle persone accompagnate le caratteristiche dell’ambiente montano percorso.
3. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida possono svolgere le attività di cui al presente articolo.
22. Elenco speciale degli accompagnatori di media montagna.
1. Nelle regioni che prevedono la figura professionale dell’accompagnatore di media montagna, l’esercizio di tale attività è subordinato all’iscrizione in apposito elenco speciale alla cui tenuta provvede il collegio regionale delle guide.
2. L’iscrizione abilita all’esercizio della professione limitatamente al territorio della regione.
3. L’accompagnatore di media montagna può iscriversi negli elenchi di più regioni che prevedono tale figura, previo conseguimento della relativa abilitazione tecnica.
4. L’iscrizione nell’elenco speciale è disposta nei confronti di coloro che siano in possesso della relativa abilitazione tecnica nonché dei requisiti di cui all’articolo 5.
5. L’abilitazione tecnica si consegue mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici organizzati, d’intesa con la regione, dai collegi regionali delle guide, e mediante il superamento dei relativi esami, volti ad accertare l’idoneità tecnica e la conoscenza delle zone in cui sarà esercitata l’attività.
6. Sono ammessi ai corsi coloro che abbiano l’età minima di 18 anni.
7. Programmi e modalità per lo svolgimento dei corsi e degli esami sono stabiliti, d’intesa con la regione, dal collegio regionale delle guide.
8. Nelle regioni che prevedono la figura dell’accompagnatore di media montagna, gli iscritti nel relativo elenco speciale fanno parte del collegio regionale delle guide, partecipano, senza diritto di voto, all’assemblea del collegio regionale medesimo ed eleggono un proprio rappresentante che integra la composizione del direttivo del collegio regionale, nonché, per ogni regione, un proprio rappresentante che partecipa, senza diritto di voto, al direttivo del collegio nazionale. Parimenti partecipa, senza diritto di voto, al direttivo del collegio nazionale un rappresentante degli accompagnatori di media montagna o figure analoghe che siano previste da ciascuna delle regioni a statuto speciale e provincie autonome dotate di competenza legislativa primaria in materia di ordinamento delle professioni alpine.
9. Si applicano agli accompagnatori di media montagna le disposizioni previste dai commi 1 e 3 dell’articolo 11, nonché dagli articoli 12 e 17, intendendosi sostituito l’elenco speciale all’albo professionale.
23. Guide vulcanologiche.
1. L’attività di accompagnamento, a titolo professionale, di persone in ascensioni o escursioni su vulcani è riservata esclusivamente alle guide alpine-maestri di alpinismo e agli aspiranti guida iscritti nei relativi albi, ai sensi del comma 1 dell’articolo 2, quando preveda percorsi in zone rocciose, ghiacciai, terreni innevati, o richieda comunque, per la progressione, l’uso di corda, piccozza e ramponi.
2. In ogni altro caso detta attività può essere svolta dalle guide vulcanologiche formate o abilitate secondo le norme dettate dalle leggi regionali.
24. Norme transitorie.
1. In sede di prima applicazione della presente legge sono iscritti di diritto negli albi professionali, e fanno parte del collegio regionale delle guide, tutte le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida autorizzati all’esercizio della professionale ai sensi delle leggi in vigore in ciascuna regione, nonché le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida che abbiano cessato l’attività per anzianità o invalidità.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 3, gli aspiranti guida che si iscriveranno negli albi professionali a norma del comma 1 e che abbiano compiuto 40 anni alla data di entrata in vigore della presente legge, possono restare iscritti anche se non conseguono il grado di guida alpina-maestro di alpinismo.
3. Le elezioni del primo direttivo del collegio regionale sono indette dal presidente della regione; quelle del primo direttivo del collegio nazionale sono indette dal Ministro del turismo e dello spettacolo.
25. Regioni a statuto speciale.
1. Al fine di garantire livelli di preparazione professionale minimi uniformi sul territorio nazionale, nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome, dotate di competenza legislativa primaria in materia di ordinamento della professione di guida alpina, i programmi dei corsi e i criteri per le prove d’esame per l’abilitazione tecnica all’esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo o aspirante guida sono definiti dagli organi regionali, ovvero provinciali, competenti, considerando come minimi i programmi ed i criteri stabiliti ai sensi del comma 7 dell’articolo 7.
26. Modifica di norme.
(omissis)
Scarica il testo integrale di:
Legge 2 gennaio 1989, n. 6
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Documento aggiornato in data 17.02.2010
Fiat iustitia ne pereat mundus.