Legge costituzionale 1 2007 abolizione pena di morte

Legge costituzionale, 2 ottobre 2007, n. 1

Modifica all’art. 27 della Costituzione, concernente l’abolizione della pena di morte.

(Gazz.Uff. 10 ottobre 2007, n. 236)

abolizione pena di morteArt. 1.
1. Al quarto comma dell’articolo 27 della Costituzione le parole: “, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra” sono soppresse.
La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


Nota all’art. 1:
Il testo dell’art. 27 della Costituzione, come modificato dalla presente legge, é il seguente:

“Art. 27. - La responsabilità penale é personale.
L’imputato non é considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non é ammessa la pena di morte.”.


Scarica il testo integrale di:
Legge costituzionale, 2 ottobre 2007, n. 1

Altri articoli correlati:
Cerca altri contenuti nella nostra banca dati...

Documento aggiornato in data 20.07.2011

Iscrizione Newsletter
Aforismi giuridici
Coram populo.