(Gazz. Uff., 9 agosto 1934, n. 186 - Suppl. ord.)
Titolo I
ORDINAMENTO E ATTRIBUZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE SANITARIA.
Capo I
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI.
Art. 1
La tutela della sanità pubblica spetta al ministro per l’interno e, sotto la sua dipendenza, ai prefetti e ai podestà.
I servizi di igiene scolastica, ferroviaria, del lavoro, delle colonie e, in genere, i servizi igienici e sanitari, qualunque sia l’amministrazione pubblica, civile o militare, che vi debba direttamente provvedere, debbono, per quanto riguarda la tutela dell’igiene e della sanità pubblica, essere coordinati e uniformati alle disposizioni delle leggi sanitarie e alle istruzioni del ministro per l’interno.
Art. 2
Gli organi centrali dell’amministrazione sanitaria presso il ministero dell’interno sono: la direzione generale della sanità pubblica ed il consiglio superiore di sanità.
Il prefetto è l’autorità sanitaria della provincia. Egli presiede il consiglio provinciale di sanità ed ha alla sua dipendenza il medico provinciale e il veterinario provinciale.
Il podestà è l’autorità sanitaria del comune ed ha alla sua dipendenza l’ufficiale sanitario.
Il medico provinciale dirige l’ufficio sanitario provinciale e sovraintende agli uffici sanitari marittimi, di frontiera e di aeroporti, dove esistano. L’ufficiale sanitario dirige l’ufficio sanitario comunale.
Art. 3
I comuni provvedono alla vigilanza igienica e alla profilassi delle malattie trasmissibili con personale e mezzi adeguati ai bisogni locali.
I comuni capoluoghi di provincia e quelli, già capoluoghi di circondario, con popolazione superiore ai ventimila abitanti, hanno un adatto ufficio sanitario; gli altri si avvalgono del personale sanitario di cui dispongono e al quale deve essere fatto obbligo espresso, nel regolamento comunale, di prestare l’opera propria per gli scopi anzidetti.
Art. 4
All’assistenza medico-chirurgica e ostetrica gratuita per i poveri nell’ambito del territorio del comune, alla somministrazione gratuita dei medicinali ai poveri e all’assistenza veterinaria limitata ai luoghi nei quali ne è riconosciuto il bisogno, quando non siano assicurate altrimenti, provvedono i comuni.
È fatto divieto ai comuni di istituire condotte sanitarie per la generalità degli abitanti.
I sanitari condotti hanno, tuttavia, l’obbligo di prestare la loro opera anche ai non aventi diritto all’assistenza gratuita, in base alle speciali tariffe che sono all’uopo proposte per ciascuna provincia dalla associazione sindacale giuridicamente riconosciuta, competente per territorio, e approvati dal prefetto.
Art. 5
Le province provvedono ai servizi sanitari loro imposti dalla legge; hanno facoltà, inoltre, di integrare servizi sanitari che sono a carico dei comuni e possono essere obbligati, nei casi preveduti dagli artt. 92, 93 e 259, a sostituirsi ai comuni medesimi nell’adempimento di tali servizi.
Capo II
DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA’ PUBBLICA.
Art. 6
La direzione generale della sanità pubblica è costituita di uffici medici, veterinari, farmaceutici e amministrativi e dell’istituto di sanità pubblica, come centro di indagini e di accertamenti inerenti ai servizi della sanità pubblica e per la specializzazione del personale addetto ai servizi stessi nel regno.
Art. 7
L’istituto di sanità pubblica comprende i seguenti reparti:
1. laboratorio di micrografia e batteriologia applicata all’igiene e alla sanità pubblica; controllo di sieri, vaccini e prodotti affini;
2. laboratorio di chimica applicata all’igiene e alla salute pubblica; controllo della salubrità delle sostanze alimentari;
3. laboratorio di fisica applicata all’igiene e alla sanità pubblica; ufficio del radio; sezione di meteorologia sanitaria;
4. laboratorio per gli accertamenti sulla diffusione e profilassi della malaria;
5. laboratorio per gli accertamenti di biologia interessanti la sanità pubblica;
6. indagini e pareri di ingegneria sanitaria e igiene del suolo e dell’abitato;
7. laboratorio di accertamenti epidemiologici e profilattici riguardo alle malattie diffusibili e alle malattie sociali;
8. biblioteca e museo.
Con decreto del Ministro per l’interno, di concerto con quello per le finanze, potrà procedersi alla istituzione di nuovi reparti o di raggruppamenti diversi da quelli sopra indicati.
Art. 8
Nell’istituto di sanità pubblica hanno luogo ogni anno corsi di perfezionamento per il personale sanitario alla dipendenza dello Stato, delle province, dei comuni. I corsi predetti sono affidati al personale della amministrazione della sanità pubblica; possono essere anche affidati, mediante incarichi provvisori, a personale tecnico di altre amministrazioni statali o anche a estranei all’amministrazione dello Stato.
Art. 9
I programmi dei corsi, indicati nell’articolo precedente, sono stabiliti dal direttore generale della sanità pubblica, sentito il parere di una commissione consultiva presieduta dal presidente del consiglio superiore di sanità e della quale fanno parte i capi dei reparti dell’istituto e due componenti designati dal consiglio superiore di sanità, che durano in carica tre anni. Il direttore generale della sanità pubblica può intervenire ai lavori di detta commissione.
Un funzionario facente parte del personale della direzione generale della sanità pubblica, di grado non inferiore al 7°, esercita le funzioni di segretario.
Art. 10
Per l’ammissione ai corsi di perfezionamento nell’istituto di sanità pubblica il personale, non appartenente a ruoli organici delle amministrazioni dello Stato, è tenuto al pagamento di una tassa di iscrizione. Alla fine di ciascun corso è rilasciato un diploma, la cui concessione è subordinata al pagamento di una tassa.
La misura delle tasse predette è determinata con decreto del ministro per l’interno di concerto con quello per le finanze.
L’importo delle tasse è devoluto all’erario.
Art. 11
Per le ricerche e per gli studi di carattere scientifico e per gli altri servizi affidati, con l’autorizzazione del ministro per l’interno, all’istituto di sanità pubblica da altre amministrazioni dello Stato, debbono essere accreditati, a favore del Ministero stesso, i fondi occorrenti per le relative spese. Delle somme accreditate è reso conto nelle forme prescritte dalle vigenti norme di contabilità generale dello Stato.
L’istituto di sanità pubblica, previa autorizzazione del ministro per l’interno, può eseguire ricerche e studi anche a richiesta di amministrazioni non statali, di enti e di privati. Con decreto, emanato dal ministro per l’interno, di concerto con quello per le finanze, è determinata la misura delle somme che tali amministrazioni, enti o privati debbono versare all’erario a titolo di rimborso di spesa.
Capo III
DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITA’.
Art. 12
Il consiglio superiore di sanità è composto:
- di sedici dottori in medicina e chirurgia dei quali sei particolarmente competenti nella igiene pubblica;
- di un biologo;
- di due ingnegneri esperti in ingegneria sanitaria;
- di un dottore in chimica;
- di due dottori in veterinaria, particolarmente versati in igiene veterinaria;
- di un farmacologo;
- di un consigliere di Stato;
- di una persona esperta nelle scienze agrarie;
- di una persona esperta nelle materie amministrative;
- di un ufficiale sanitario capo di ufficio di igiene;
- di un rappresentante del partito nazionale fascista, uno dell’Istituto nazionale fascista per la presidenza sociale, uno della Croce Rossa italiana e uno dell’Opera nazionale per la protezione della maternità e dell’infanzia, rispettivamente designati dal segretario del partito nazionale fascista e da ciascuno degli enti predetti.
Essi sono nominati con decreto reale, su proposta del ministro per l’interno; durano in carico tre anni e possono essere rinominati.
Fanno inoltre parte del consiglio stesso:
- il direttore generale della sanità pubblica;
- il direttore generale dell’amministrazione civile;
- il commissario per le migrazioni e la colonizzazione interna;
- il direttore generale dell’istruzione superiore;
- il direttore generale degli italiani all’estero;
- un direttore generale del ministero delle colonie, designato dal ministro per le colonie;
- un direttore generale del ministero delle corporazioni, designato dal ministro per le corporazioni;
- il tenente generale medico, capo del corpo sanitario militare;
- il tenente generale medico, direttore centrale della sanità militare marittima;
- il capo dell’ufficio centrale di sanità della reggia aeronautica;
- il presidente del comitato medico del consiglio nazionale delle ricerche;
- il primo presidente della corte d’appello della capitale;
- il direttore generale della marina mercantile;
- il presidente dell’istituto centrale di statistica;
- il capo dell’ufficio sanitario delle ferrovie dello Stato;
- il direttore generale delle acque e degli impianti elettrici;
- il direttore generale della bonifica integrale;
- il colonnello veterinario capo del corpo e del servizio veterinario militare;
- un rappresentante dei medici chirurghi, uno dei veterinari, uno dei farmacisti, uno dei chimici ed uno degli ingegneri, designati dalle rispettive associazioni sindacali, legalmente riconosciute, secondo le norme, i termini e le condizioni stabilite con decreto reale, su proposta dei ministri per l’interno e per le corporazioni.
Il ministro per l’interno nomina per ciascuna sessione ordinaria del consiglio superiore di sanità il presidente e il vicepresidente che rimangono in carica fino all’apertura della sessione ordinaria successiva. Il presidente e il vice-presidente esplicano le loro mansioni anche in seno alle sezioni del consiglio superiore di sanità.
È in facoltà del ministro per l’interno di intervenire alle adunanze del consiglio superiore di sanità riunito in adunanza generale o di sezione, assumendone la presidenza.
Il ministro per l’interno designa a segretario del consiglio superiore di sanità un funzionario medico in servizio presso la direzione generale della sanità pubblica il quale non ha voto.
Art. 13
Scarica il testo integrale di:
Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265
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Documento aggiornato in data 26.09.2008
Actio ad implendam legitimam.