Leggi sanitarie RD 1265 1934 testo unico

Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265

Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie.

(Gazz. Uff., 9 agosto 1934, n. 186 - Suppl. ord.)

Il consiglio superiore di sanità:
1° prende in esame i fatti riguardanti l’igiene e la sanità pubblica del regno sui quali riferisce il direttore generale della sanità pubblica;
2° propone quei provvedimenti, quelle inchieste e quelle ricerche scientifiche che giudicherà convenienti ai fini dei servizi di sanità pubblica;
3° compila l’elenco delle lavorazioni insalubri.


Art. 14
Il voto del consiglio superiore di sanità è obbligatorio:
a) su tutti i regolamenti generali, predisposti da qualunque amministrazione centrale, che comunque interessino l’igiene e la sanità pubblica;
b) sull’elenco dei colori nocivi;
c) sulla determinazione dei sali di chinino che possono essere acquistati e lavorati dal ministero delle finanze, sulla forma dei relativi preparati e nei modi di distribuzione di essi; sui preparati sussidiari per la cura della malaria, a norma dell’art. 315;
d) sulla determinazione dei lavori pericolosi, troppo faticosi o insalubri, a termine delle disposizioni sul lavoro delle donne e dei fanciulli; sulle norme igieniche del lavoro con particolare riguardo all’igiene dei locali di lavoro e di riposo delle donne e dei fanciulli;
e) sui grandi lavori di utilità pubblica per ciò che riguarda l’igiene; sulle opere di pubblica utilità che interessino comunque la sanità pubblica e la esecuzione delle quali debba essere autorizzata con legge o sulle opere igieniche che interessino più province e, in genere, per quanto riguarda tali opere, in tutti i casi nei quali ne è richiesto per legge;
f) sulle domande di attestati di privativa industriale per invenzioni e scoperte concernenti bevande e commestibili di qualsiasi natura;
g) sulle modificazioni da introdursi nell’elenco degli stupefacenti;
h) in tutti i casi nei quali ne è fatto obbligo per disposizione di legge o di regolamento, emanato da una amministrazione centrale.
È in facoltà del ministro per l’interno di richiedere il parere del consiglio superiore di sanità in tutti quei casi nei quali lo ritenga opportuno.


Art. 15
Il consiglio superiore di sanità si divide in tre sezioni.
Alla composizione del consiglio si provvede con decreto del Presidiente della repubblica all’inizio di ciascun triennio. Con lo stesso decreto si determina la competenza, per materia, delle singole sezioni e la destinazione dei membri nelle medesime.


Art. 16
Il consiglio superiore di sanità delibera in adunanza generale sulle materie indicate sotto le lettere a) e d) del precedente art. 14, sui grandi lavori e sulle opere di pubblica utilità preveduti nella lettera e) dello stesso articolo o quando tale adunanza è espressamente richiesta per disposizione di legge o di regolamento; negli altri casi, i pareri o le deliberazioni, richiesti al consiglio dal presente testo unico o da qualsiasi altra legge o regolamento, sono resi dalla sezione competente.
Quando siano in discussione questioni che interessino la competenza di due o più sezioni, il parere è emesso collegialmente dalle sezioni interessate riunite in unica assemblea.
Nel caso di pareri o di deliberazioni domandati con urgenza, le sezioni possono deliberare con la presenza della maggioranza dei componenti residenti nella capitale.


Capo IV
DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI SANITA’.


Art. 17
Il consiglio provinciale di sanità è presieduto dal prefetto ed è composto di:
a) tre dottori in medicina e chirurgia di cui uno particolarmente competente in pediatria;
b) una persona esperta nelle materie amministrative;
c) una persona esperta nelle scienze agrarie;
d) il segretario federale del partito nazionale fascista;
e) il medico provinciale;
f) il veterinario provinciale;
g) l’ufficiale medico in attività di servizio di più alto grado residente nel capoluogo della provincia;
h) il presidente del tribunale civile e penale del capoluogo;
i) l’ufficiale sanitario del capoluogo;
l) un rappresentante dei medici chirurghi, uno dei veterinari, uno dei farmacisti, uno dei chimici ed uno degli ingegneri esercenti nella provincia, designati dalle rispettive associazioni sindacali legalmente riconosciute, secondo le norme, i termini e le condizioni stabilite con decreto reale, su proposta dei ministri per l’interno e per le corporazioni.
I componenti di cui alle lettere a) e b) e il componente di cui alla lettera c) sono nominati con decreto del prefetto su designazione, rispettivamente, del Consiglio provinciale o della Giunta della camera di commercio, industria e agricoltura. Tali componenti durano in carica tre anni e possono essere rinominati .
Il prefetto designa a segretario del consiglio un funzionario amministrativo di gruppo A il quale non ha voto.


Art. 18
Il consiglio provinciale di sanità:
1° prende in esame tutti i fatti riguardanti l’igiene e la salute pubblica nei comuni della provincia;
2° propone al prefetto i provvedimenti e le investigazioni che giudica opportuni;
3° designa un componente della commissione provinciale per la licenza ad esercizi pubblici;
4° propone il regolamento dei premi ai proprietari e agli industriali per le opere di difesa dalla malaria nelle abitazioni e nei ricoveri, anche temporanei, degli operai e dei contadini;
5° provvede alla compilazione dell’elenco per la nomina dei sanitari che debbono far parte delle commissioni compartimentali arbitrali per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.


Art. 19
Il voto del consiglio provinciale di sanità è obbligatorio, per la parte igienico-sanitaria:
a) sui regolamenti locali di igiene e sanità;
b) sui regolamenti speciali per la macerazione delle piante tessili e in ogni altro regolamento speciale a scopo igienico;
c) sul regolamento provinciale di polizia veterinaria;
d) sul regolamento per gli ufficiali sanitari della provincia;
e) sui regolamenti per i servizi dei laboratori provinciali di igiene e di profilassi;
f) sulla costituzione coattiva di consorzi per la provvista d’acqua potabile e sulla esecuzione d’ufficio di opere di tale natura;
g) sulla variazione al limite del lavoro notturno di donne e di fanciulli e sulle concessioni di ammissione di donne al lavoro notturno di materie suscettibili di alterazione;
h) sulle piante organiche delle farmacie;
i) sulla costituzione e sullo scioglimento di consorzi sanitari e sulla riforma delle convenzioni regolatrici dei consorzi stessi;
l) sulla conferma e la dimissione degli ufficiali sanitari in prova e sui provvedimenti disciplinari contro di essi, eccedenti la sospensione per il termine di un mese;
m) sulle relazioni annuali del medico provinciale e del veterinario provinciale;
n) in tutti i casi nei quali ne è fatto obbligo per disposizione di legge o di regolamento generale.
È in facoltà del prefetto di richiedere il parere del consiglio provinciale di sanità in tutti quei casi nei quali lo ritenga opportuno.


Art. 20
Nel caso di pareri o di deliberazioni, domandati con urgenza, il consiglio provinciale di sanità può deliberare con la presenza della maggioranza dei componenti residenti nel capoluogo della provincia.


Capo V
DISPOSIZIONI COMUNI AL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITA’ E AI CONSIGLI PROVINCIALI DI SANITA’.


Art. 21
Il consiglio superiore di sanità, in adunanza generale, ed il consiglio provinciale di sanità, si riuniscono in sessione ordinaria una volta l’anno, nel mese di aprile; le sezioni del consiglio superiore di sanità due volte l’anno, nei mesi di giugno e di novembre. Straordinariamente i predetti consessi possono essere riuniti tutte le volte che ritengano necessario di convocarli, rispettivamente il ministro per l’interno ed il prefetto.
Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della metà almeno dei rispettivi componenti, tranne i casi preveduti negli artt. 16 e 20.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranze di voti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.
I membri non di diritto che non intervengano ad almeno tre adunanze consecutive senza giustificato motivo, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal ministro per l’interno o dal prefetto, sentiti gli interessati, a seconda che si tratti di componenti del consiglio superiore o del consiglio provinciale di sanità.


Art. 22
È in facoltà del ministro per l’interno o del prefetto, di fare intervenire nelle adunanze rispettivamente del consiglio superiore e del consiglio provinciale di sanità, senza voto deliberativo, per lo studio di speciali questioni, persone di riconosciuta competenza estranee ai predetti consessi.


Art. 23
Ai componenti del consiglio superiore di sanità e dei consigli provinciali di sanità, estranei all’amministrazione dello Stato, può venire assegnata una indennità giornaliera nella misura stabilita con decreto del ministro per l’interno di concerto con quello per le finanze.
Ai componenti dei predetti consigli che facciano parte dell’amministrazione dello Stato, quando non siano chiamati nei consigli medesimi in dipendenza della carica o dell’ufficio che ricoprono, può essere assegnata una diaria che è stabilita con decreto ministeriale, entro i limiti preveduti nell’art. 63 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843.
Ai componenti dei consigli anzidetti che non risiedono nel luogo dove si tengono le adunanze, sono inoltre dovute le indennità di viaggio e di soggiorno che, per i funzionari dello Stato, sono stabilite dalle disposizioni in vigore, e per gli altri componenti sono determinate con decreto del ministro per l’interno di concerto con quello per le finanze.


Capo VI
DELL’UFFICIO SANITARIO PROVINCIALE.

Sezione I
DEL MEDICO PROVINCIALE.


Art. 24
Il medico provinciale esercita le attribuzioni a lui demandate dal presente testo unico e da altre leggi e regolamenti, ed inoltre:
a) informa il prefetto di qualunque fatto possa interessare la sanità pubblica nella provincia e propone i provvedimenti necessari;
b) propone la convocazione del consiglio provinciale di sanità per gli affari sui quali, per legge, deve essere sentito;
c) propone i provvedimenti di competente del prefetto relativi al personale sanitario, agli esercenti sottoposti alla vigilanza dell’autorità sanitaria ed agli esercenti non autorizzati;
d) dà voto sulle deliberazioni dei consorzi per il servizio medico-chirurgico e per quello ostetrico, sulla nomina degli ufficiali sanitari comunali, sulle contestazioni tra medici e amministrazioni comunali, enti morali e privati per ragioni di servizio;
e) dà parere sui progetti di edifici scolastici e su quelli per la costruzione e l’acquisto, l’adattamento e il restauro di campi sportivi, piscine, bagni pubblici e simili;
f) si tiene in corrispondenza con gli ufficiali sanitari, ai sensi dell’art. 40, su tutto ciò che riguarda l’igiene e la sanità pubblica;
g) vigila sui servizi sanitari e sulle condizioni igieniche dei comuni, sugli istituti sanitari della provincia e sulla esecuzione delle leggi e dei regolamenti sanitari;
h) vigila sull’igiene delle scuole e degli istituti di educazione e istruzione, riferendone al prefetto;
i) vigila sugli istituti ed i laboratori ove si compiono esperimenti sopra animali;
l) redige la relazione annuale sull’andamento dei servizi sanitari e sullo stato sanitario della provincia;

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Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265

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Documento aggiornato in data 26.09.2008

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