Leggi sanitarie RD 1265 1934 testo unico

Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265

Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie.

(Gazz. Uff., 9 agosto 1934, n. 186 - Suppl. ord.)

Tale contributo non può superare in alcun caso quello che lo Stato avrebbe assunto se i mutui fossero stati concessi al saggio d’interesse vigente quando le disposizioni relative al contributo entrarono in vigore. I fondi occorrenti sono stanziati nel bilancio del ministero dei lavori pubblici.
Le somme disponibili alla fine dell’esercizio, sono portate in aumento della disponibilità degli esercizi successivi.
Il concorso dello Stato può essere concesso anche quando i mutui siano contratti con istituti diversi dalla cassa depositi e prestiti, ma la concessione non può importare al bilancio dello Stato un onere superiore a quello che deriverebbe se il prestito fosse contratto con la cassa depositi e prestiti.
Ai mutui e ai lavori preveduti dall’articolo precedente sono estese, in quanto siano applicabili, le disposizioni legislative vigenti per le opere igieniche che debbano essere eseguite con mutui di favore e col concorso dello Stato.


Art. 392
I benefici, indicati negli artt. 390 e 391, sono estensibili anche alle opere di costruzione e di adattamento di locali per colonie permanenti di bambini disposti alla tubercolosi.
La spesa per il concorso dello Stato ai relativi mutui di favore grava sullo stesso fondo stanziato per l’esecuzione di detti articoli.

Sezione II
DISPOSIZIONI PER DIMINUIRE LE CAUSE DELLA MALARIA.


Art. 393
Con regio decreto, su proposta del ministro per l’interno, di concerto coi ministri per le finanze, per i lavori pubblici e per l’agricoltura e foreste, potrà procedersi alla soppressione o alla eventuale trasformazione dell’istituto autonomo per la lotta antimalarica nelle Venezie.
Lo stesso regio decreto determinerà la destinazione del patrimonio dell’ente nel caso di soppressione.


Capo V
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA POLIZIA MORTUARIA.


Art. 394
I comuni che, alla data di entrata in vigore del presente testo unico, non sono provvisti del cimitero a sistema di inumazione secondo l’art. 337, sono tenuti a provvedersene entro il termine di tre anni dalla data predetta.
A tale scopo il prefetto assegna un termine entro il quale il comune deve presentare, per l’approvazione, il progetto relativo.
In caso di inadempimento, il prefetto provvede di ufficio, salvi i provvedimenti della giunta provinciale amministrativa, ai termini delle disposizioni contenute nel testo unico della legge comunale e provinciale.

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Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265

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Documento aggiornato in data 26.09.2008

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