Leggi sanitarie RD 1265 1934 testo unico

Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265

Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie.

(Gazz. Uff., 9 agosto 1934, n. 186 - Suppl. ord.)



Art. 126
Il prefetto, quando la somministrazione di medicinali può riuscire pericolosa per la salute pubblica, indipendentemente dal procedimento penale, ha facoltà di vietare la vendita al pubblico del prodotto e ordinarne il sequestro.


Art. 127
Nel corso di ciascun biennio tutte le farmacie debbono essere ispezionate dal medico provinciale che può anche compiere ispezioni straordinarie.
Nelle dette ispezioni il medico provinciale è assistito di regola da un farmacologo o da un dottore in chimica e farmacia o da un dottore in farmacia designato dal prefetto.
Se il risultato dell’ispezione non sia stato soddisfacente, il titolare autorizzato è diffidato a mettersi in regola entro un termine perentorio, decorso il quale infruttuosamente, il prefetto pronuncia la decadenza dall’autorizzazione.


Art. 128
I titolari delle farmacie sono tenuti al pagamento di una tassa annuale di ispezione nella misura risultante nella tabella n. 3 annessa al presente testo unico.
La tassa predetta è ridotta alla misura di un quarto di quella dovuta dal titolare della farmacia principale, quando si tratta di farmacia succursale, istituita ai sensi dell’art. 116.
La riscossione della tassa ha luogo con le forme e i mezzi stabiliti nelle vigenti norme per la riscossione delle imposte dirette, in base agli elenchi compilati annualmente entro il mese di novembre, dagli uffici distrettuali delle imposte dirette e resi esecutori dal prefetto.


Art. 129
In caso di sospensione o di interruzione di un esercizio farmaceutico, dipendenti da qualsiasi causa, e dalle quali sia derivato o possa derivare nocumento all’assistenza farmaceutica locale, il prefetto adotta i provvedimenti di urgenza per assicurare tale assistenza.
Se il titolare sia stato dichiarato fallito e il curatore, durante i quindici mesi preveduti nell’art. 113, lettera a), per la eventuale decadenza, sia stato autorizzato all’esercizio provvisorio, ed all’esercizio medesimo non sia preposto lo stesso fallito, la nomina di un sostituto, che ha la responsabilità del servizio, è soggetta all’approvazione del prefetto.
I provvedimenti del prefetto sono definitivi.


Capo III
DELLE PROFESSIONI SANITARIE.

Sezione I
DELLE INFERMIERE DIPLOMATE.


Art. 130
Le università con facoltà di medicina e chirurgia, i comuni, le istituzioni pubbliche di beneficenza e altri enti morali, possono essere autorizzati con decreto del ministro per l’interno, di concerto col ministro per l’educazione nazionale e sentito il consiglio superiore di sanità, a istituire scuole-convitto professionali per infermiere.
Gli enti indicati nel comma precedente, quando dispongano di servizi adeguati alle necessità del tirocinio tecnico, possono essere autorizzati, nelle forme predette, a istituire scuole per assistenti sanitarie visitatrici.
Tali scuole sono sottoposte alla vigilanza dei ministeri dell’interno e dell’educazione nazionale.


Art. 131
Speciali comitati costituiti allo scopo possono essere autorizzati, con le modalità indicate nell’articolo precedente, ad istituire scuole-convitto professionali per infermiere.
Dette scuole possono essere erette in ente morale, con decreto del ministro per l’interno, sentiti il consiglio superiore di sanità ed il consiglio di Stato.


Art. 132
Il ministro per l’interno, sentito il consiglio superiore di sanità, di concerto con quello per l’educazione nazionale, approva i progetti tecnico-sanitari per l’impianto ed il funzionamento delle scuole e determina i programmi di insegnamento e di esame da adottarsi nelle medesime.


Art. 133
Le scuole convitto professionali per infermiere debbono funzionare presso un pubblico ospedale dotato di reparti di medicina e chirurgia che abbiano sufficiente disponibilità di servizi in proporzione al numero delle allieve e provvedere con le proprie infermiere (capo-sala, infermiere diplomate, allieve) alla assistenza immediata di una parte, almeno, delle corsie dell’ospedale.
Qualora, in una determinata località, non sia possibile istituire scuole-convitto professionali per infermiere presso ospedali pubblici, il ministero dell’interno, di concerto con quello dell’educazione nazionale, può autorizzare la istituzione di dette scuole anche presso istituti privati, purché rispondano ai requisiti indicati nel comma precedente.


Art. 134
Nelle scuole-convitto professionali per infermiere l’insegnamento teorico pratico deve essere impartito da medici competenti, dalla direttrice e dalle capo-sala.
La direzione delle scuole-convitto deve essere affidata ad una infermiera che abbia conseguito in una scuola-convitto italiano il diploma e il certificato di abilitazione a funzioni direttive, preveduti negli articoli seguenti, e che abbia tenuto con lode, per almeno un biennio, funzioni direttive dell’assistenza infermiera in un reparto ospitaliero del regno.


Art. 135
Per l’ammissione alle scuole-convitto è prescritta, come titolo di studio minimo, la licenza di scuola media inferiore o di scuole di avviamento o altro titolo di studio equipollente .
Nelle scuole convitto le allieve compiono un corso biennale teorico-pratico, con relativo tirocinio.
Quelle che alla fine del biennio abbiano superato apposito esame conseguono un diploma di Stato per l’esercizio della professione di infermiera.
Presso le scuole-convitto può essere istituito un terzo anno di insegnamento per l’abilitazione a funzioni direttive.
Le allieve, che, dopo aver conseguito il diploma di Stato per l’esercizio della professione di infermiera, abbiano superato con esito favorevole anche gli esami del terzo corso, conseguono uno speciale certificato di abilitazione.


Art. 136
Nelle scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici sono ammesse soltanto le infermiere che siano provviste del diploma per l’esercizio della professione di infermiera.
Esse compiono un corso annuale che comprende:
a) nozioni teorico-pratiche impartite da insegnanti competenti;
b) un tirocinio pratico, sotto la direzione di un’assistente sanitaria o di persona di riconosciuta competenza e comprovata pratica.
Le allieve, che alla fine del corso abbiano superato apposito esame, conseguono un diploma di Stato per l’esercizio della professione di assistente sanitaria visitatrice.


Art. 137
Il diploma per l’esercizio della professione di infermiera, conseguito ai sensi dell’art. 135, è necessario per ottenere la nomina a capo-sala; costituisce inoltre titolo di preferenza per l’assegnazione a posti di servizio di assistenza infermiera negli ospedali dei comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza e di altri enti morali.
Il certificato di abilitazione a funzioni direttive, indicato nell’articolo suddetto, costituisce titolo di preferenza per la direzione di scuole convitto per infermiere e per la direzione dell’assistenza infermiera negli ospedali indicati nel comma precedente.
Il possesso del diploma di assistente sanitaria visitatrice costituisce titolo di preferenza per l’assunzione a posti di servizio nelle istituzioni di assistenza sanitaria sociale e nelle opere di igiene e profilassi urbana e rurale, sotto la direzione e responsabilità del personale medico.


Art. 138
Per la costruzione delle scuole prevedute negli artt. 130 e 131 possono essere concesse le agevolazioni stabilite nelle vigenti disposizioni per la costruzione di opere igieniche.
Il ministero dell’interno può concedere contributi per il funzionamento di dette scuole.

Sezione II
DELLE LEVATRICI.


Art. 139
La levatrice deve richiedere l’intervento del medico-chirurgo non appena nell’andamento della gestazione o del parto o del puerperio di persona alla quale presti la sua assistenza riscontri qualsiasi fatto irregolare.
A tale scopo deve rilevare con diligenza tutti i fenomeni che si svolgono nella gestante o partoriente o puerpera.
In caso di inosservanza di tale obbligo è punita con l’ammenda fino a lire 100.000 e nei casi gravi, anche con l’arresto fino a tre mesi, salva l’applicazione delle disposizioni del codice penale, quando il fatto costituisca reato.
La levatrice ha inoltre l’obbligo di denunciare al podestà e all’ufficiale sanitario, entro due giorni dal parto al quale abbia prestato assistenza, la nascita d’ogni infante deforme.
La trasgressione a tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a 200.000 .


Capo IV
DELLE ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE.


Art. 140
Chiunque intenda esercitare un’arte ausiliaria delle professioni sanitarie deve aver raggiunto la maggiore età ed essere munito di licenza, rilasciata dalle scuole appositamente istituite per impartire l’insegnamento delle parti medesime.
I limiti e le modalità di esercizio delle singole arti sono determinati nel regolamento, emanato su proposta del ministro per l’interno, di concerto con quello per l’educazione nazionale.
La istituzione delle scuole indicate nel primo comma è autorizzata con decreto reale promosso dal ministro per l’interno, di concerto con quello per l’educazione nazionale.


Art. 141
Chiunque, non trovandosi in possesso della licenza prescritta nell’articolo precedente o dell’attestato di abilitazione, rilasciato a norma delle disposizioni transitorie del presente testo unico, esercita un’arte ausiliaria è punito con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a 200.000 .
Il prefetto, indipendentemente dal procedimento giudiziario per l’esercizio abusivo di un’arte ausiliaria delle professioni sanitarie, può ordinare la chiusura temporanea del locale, nel quale l’arte sia stata abusivamente esercitata e il sequestro del materiale destinato all’esercizio di essa. Il provvedimento del prefetto è definitivo.


Art. 142
Le licenze di abilitazione rilasciate ai sensi dell’art. 140 sono soggette alla tassa di concessione governativa nella misura stabilita nella tabella 4, annessa al presente testo unico.


Capo V
DELL’ESERCIZIO DI ATTIVITA’ SOGGETTE A VIGILANZA SANITARIA.

Sezione I
DISPOSIZIONI GENERALI.


Scarica il testo integrale di:
Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265

Articoli correlati:
Cerca altri contenuti nella nostra banca dati...

Documento aggiornato in data 26.09.2008

Iscrizione Newsletter