(Gazz. Uff., 3 settembre 1991, n. 206)
Art. 12 - Regolamento di esecuzione
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato il relativo regolamento di esecuzione da adottarsi, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto dei Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato e dell’interno, di concerto con il Ministro della sanità, sentite le organizzazioni nazionali del commercio, del turismo e dei servizi.
2. Il regolamento può prevedere, per le infrazioni alle norme in esso contenute, sanzioni amministrative pecuniarie da lire duecentomila a lire otto milioni applicate dall’ufficio provinciale dell’industria, del commercio e dell’artigianato e, nei casi più gravi, la sospensione dell’autorizzazione di cui all’art. 3 della presente legge, disposta dal sindaco per una durata non superiore a quindici giorni.
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Legge 25 agosto 1991, n. 287
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Argumentum ad baculum.