(Gazz. Uff. 30 gennaio 1934, n. 24)
Titolo I
DELLE ISCRIZIONI NEI REGISTRI DEI PRATICANTI E NEGLI ALBI PROFESSIONALI.
Capo I
DELLE ISCRIZIONI NEI REGISTRI DEI PRATICANTI E DELLO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA.
Art. 1
La domanda per l’iscrizione nel registro speciale dei praticanti è rivolta al direttorio del sindacato degli avvocati e dei procuratori nella cui circoscrizione il richiedente ha la sua residenza, e deve essere corredata:
a) del certificato di nascita;
b) del certificato generale del casellario giudiziale, di data non anteriore di tre mesi alla presentazione;
c) dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui ai numeri 1° , 2° e 4° dell’art. 17 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578;
d) di un certificato del procuratore che, avendo ammesso il richiedente a frequentare il proprio studio per gli effetti della pratica, ne dia attestazione.
La domanda deve essere sottoscritta dall’aspirante e contenere un elenco dei documenti ad essa allegati.
Il requisito di cui al n. 4° dell’art. 17 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, deve essere comprovato mediante l’esibizione del diploma originale di laurea.
L’aspirante che intende dedicarsi al patrocinio davanti alle preture a termini dell’art. 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, deve chiedere, nella domanda, di esservi ammesso, ed attestare che non si trova in alcuno dei casi di incompatibilità preveduti nell’art. 3 dello stesso regio decreto-legge e nell’art. 13 del presente regio decreto.
Il diploma di laurea è restituito all’interessato dopo che il direttorio ha deliberato sulla domanda di ammissione.
Art. 2
Sono dispensati dalla presentazione del certificato di cui alla lettera d) dell’articolo precedente;
a) coloro che nella domanda chiedono di essere ammessi al patrocinio davanti alle preture a termini dell’art. 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578;
b) coloro che si sono iscritti per la frequenza di un seminario o di altro istituto costituito presso una università del regno per gli effetti di cui all’articolo 18, comma primo, dello stesso regio decreto-legge, e producono il relativo certificato.
Art. 3
Il direttorio deve deliberare sulle domande di iscrizione nel registro speciale nel termine di trenta giorni dalla presentazione di esse.
Qualora il direttorio non abbia deliberato nel termine stabilito nel precedente comma, l’interessato, nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine, può presentare ricorso alla commissione centrale per gli avvocati ed i procuratori, la quale decide sul merito dell’inscrizione.
Nel caso di cui all’art. 1, comma quarto, del presente decreto, qualora la domanda sia respinta per motivi attinenti esclusivamente all’ammissione al patrocinio davanti alle preture, l’interessato può essere iscritto nel registro dei praticanti ai fini dello svolgimento della pratica in uno degli altri modi stabiliti dal regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578. All’uopo egli deve esibire l’occorrente documentazione.
Si applicano per le deliberazioni sulle domande di iscrizione nel registro dei praticanti le norme dei commi secondo, terzo e quinto dell’art. 31 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 e dell’art. 45 del presente decreto.
Art. 4
Il periodo della pratica si computa dalla data della deliberazione con cui il direttorio ha ordinato l’iscrizione nel registro speciale.
Per i praticanti che esercitano il patrocinio davanti alle preture a termini dell’art. 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, il periodo della pratica decorre dal giorno in cui hanno prestato il giuramento.
Nel caso di interruzione della pratica per un periodo superiore a sei mesi il praticante è cancellato dal registro dei praticanti, rimanendo privo di effetti il periodo di pratica già compiuto.
Art. 5
Il praticante che frequenta lo studio di un procuratore deve presentare al direttorio del sindacato, al termine di ogni anno di pratica:
a) un certificato dello stesso procuratore nel quale sia attestata la frequenza dello studio e l’effettiva durata di esso;
b) una relazione dettagliata sull’attività svolta ed in particolare sulle principali questioni di diritto che ha avuto occasione di esaminare;
c) i certificati delle cancellerie della corte d’appello o del tribunale, contenenti l’indicazione delle udienze alle quali ha assistito;
d) una relazione sulle più importanti cause civili e penali alla cui discussione è stato presente.
La relazione di cui alla lettera b) dev’essere controfirmata dal procuratore, previa conferma della verità delle circostanze in essa esposte. Il procuratore può apportare alla relazione le modificazioni che ritenga opportune per evitare eventuali violazioni dell’obbligo del segreto professionale.
Art. 6
Il praticante, che ha frequentato un seminario o altro istituto costituito presso una università del regno, a termini dell’art. 18, comma primo, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, deve darne la prova mediante certificato alla competente autorità accademica.
Il certificato deve contenere un’attestazione sul profitto che il praticante abbia tratto dalla frequenza dell’istituto.
Per il periodo a cui tale frequenza si riferisce il praticante deve esibire i certificati e la relazione, di cui alle lettere c) e d) dell’articolo precedente, nonché la relazione di cui alla lettera b) dello stesso articolo, sulle principali questioni di diritto che ha esaminato durante la frequenza dell’istituto.
Art. 7
Il praticante che passa da uno ad altro studio di procuratore deve presentare al direttorio del sindacato, relativamente al periodo in cui ha frequentato lo studio dal quale si è allontanato, il certificato e la relazione di cui alle lettere a) e b) dell’art. 5, nonché il certificato di cui alla lettera d) dell’art. 1, rilasciato dal procuratore che abbia ammesso successivamente il praticante nel proprio studio.
Art. 8
Il praticante che, dopo avere già compiuto un periodo di pratica, intende essere ammesso al patrocinio davanti alle preture a termini dell’art. 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, deve rivolgerne domanda al direttorio del sindacato.
Si applicano per le domande di cui al comma precedente le disposizioni dell’art. 1, comma quarto, e dell’art. 3, commi primo, secondo e quarto del presente decreto.
Ai fini del riconoscimento del periodo di pratica già compiuto, il praticante deve comprovare l’effettivo svolgimento della pratica stessa, nei modi stabiliti dal presente decreto.
Art. 9
I praticanti i quali esercitano il patrimonio davanti alle preture a norma dell’art. 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, debbono, alla fine di ogni anno, comprovare la loro attività, presentando al direttorio del sindacato, assieme ad una particolareggiata relazione sulle principali questioni esaminate durante lo svolgimento del patrocinio, un certificato delle cancellerie delle preture presso le quali hanno esercitato, in cui siano elencate le cause patrocinate, con l’indicazione delle parti e dell’oggetto delle controversie.
Art. 10
Il direttorio del sindacato rilascia, su richiesta degli interessati, un certificato di compimento della pratica a coloro che dai documenti da essi prodotti a termini degli articoli precedenti risultino avere atteso alla pratica stessa, per il periodo prescritto, con diligenza e profitto.
Il direttorio deve deliberare sulla richiesta dell’interessato nel termine di quindici giorni dalla presentazione di essa.
Avverso la deliberazione con la quale la richiesta non sia stata accolta, l’interessato ha facoltà di presentare reclamo al direttorio del sindacato nazionale.
La facoltà di reclamo spetta all’interessato anche nel caso che il direttorio non abbia deliberato nel termine prescritto.
In seguito al reclamo di cui ai precedenti commi, il direttorio nazionale, richiamati gli atti, decide sul merito della istanza.
Art. 11
I praticanti procuratori che svolgono il patrocinio davanti e alle pretura termini dell’art. 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, debbono avere la loro residenza nella circoscrizione del sindacato presso il quale sono iscritti.
Art. 12
In caso di trasferimento di residenza, il praticante può chiedere di essere iscritto nel registro dei praticanti della circoscrizione nella quale si è trasferito.
La domanda è rivolta al direttorio del sindacato della circoscrizione stessa, e deve essere corredata dei documenti indicati nelle lettere a), b), c) del comma primo dell’art. 1, nonché del certificato di cui all’art. 41 e degli altri documenti relativi allo svolgimento della pratica.
Nel caso di accoglimento della domanda, il praticante è iscritto con l’anzianità della precedente iscrizione.
Si applicano, per le domande di trasferimento, le disposizioni dell’art. 3.
Art. 13
Ai praticanti procuratori che esercitano il patrocinio davanti alle preture a termini dell’art. 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, si applicano le disposizioni sulle incompatibilità, contenute nell’art. 3 dello stesso regio decreto-legge.
Art. 14
La cancellazione dal registro dei praticanti è pronunciata dal direttorio del sindacato, di ufficio o su richiesta del pubblico ministero:
a) nei casi d’incompatibilità a termini dell’articolo precedente;
b) nei casi di cui al n. 2 dell’art. 37 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578;
c) nei casi di cui al terzo comma dell’art. 4 del presente decreto;
d) quando il praticante ammesso al patrocinio davanti alle preture non abbia prestato giuramento, senza giustificato motivo, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento di ammissione; fermo il disposto dell’art. 8, comma terzo, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578;
e) quando non sia stato osservato l’obbligo della residenza preveduto nell’art. 11 del presente decreto;
f) quando l’iscritto rinunci all’iscrizione.
Si applicano le disposizioni dell’art. 37, commi secondo, terzo, quarto, quinto ed ottavo del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, e dell’art. 45 del presente decreto.
I praticanti cancellati dal registro speciale hanno il diritto di esservi nuovamente iscritti qualora dimostrino, se ne è il caso, la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione, e l’effettiva sussistenza dei titoli in base ai quali furono originariamente iscritti, e siano in possesso dei requisiti di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell’art. 17 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578.
Fermo il disposto del precedente comma, il praticante che sia stato cancellato per cause attinenti esclusivamente all’esercizio del patrocinio davanti alle preture può essere reiscritto nel registro ai fini dello svolgimento della pratica con esclusione del patrocinio stesso.
Per le reiscrizioni sono applicabili le disposizioni dell’art. 3, commi primo, secondo e quarto del presente decreto.
Capo II
DEGLI ESAMI PER LA PROFESSIONE DI PROCURATORE.
Art. 15
Il ministro per la grazia e giustizia stabilisce, con suo decreto, i giorni in cui dovranno avere luogo le prove scritte degli esami per la professione di procuratore, ed il termine entro il quale dovranno essere presentate le domande di ammissione agli esami medesimi.
Il decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale del ministero e nella Gazzetta ufficiale del regno almeno novanta giorni prima di quello fissato per l’inizio delle prove scritte.
Le sottocommissioni esaminatrici hanno sede presso le corti di appello.
Con successivo decreto, il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti tra i candidati individuati ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101, e successive modificazioni, e le sedi di Corte di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti.
Il sorteggio di cui al comma precedente è effettuato previo raggruppamento delle sedi di Corte di appello che presentino un numero di domande di ammissione sufficientemente omogeneo, al fine di garantire l’adeguatezza tra la composizione delle sottocommissioni d’esame e il numero dei candidati di ciascuna sede.
La prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta.
Esercita le funzioni di segretario un cancelliere della corte d’appello nominato dal primo presidente.
Nell’ipotesi preveduta nell’art. 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, le funzioni di segretario sono esercitate da uno o più magistrati nominati dal ministro per la grazia e giustizia tra i magistrati addetti al ministero.
Scarica il testo integrale di:
Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37
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Documento aggiornato in data 26.04.2008
Uti via publica nemo recte prohibetur.