(Gazz. Uff., 15 giugno 1970, n. 147)
Titolo I
REFERENDUM PREVISTO DALL’ARTICOLO 138 DELLA COSTITUZIONE
Art. 1
Quando le Camere abbiano approvato una legge di revisione della Costituzione o altra legge costituzionale, i rispettivi Presidenti ne danno comunicazione al Governo indicando se l’approvazione sia avvenuta con la maggioranza prevista dal primo comma o con quella prevista dal terzo comma dell’art. 138 della Costituzione.
Art. 2
La promulgazione delle leggi costituzionali, approvate con la maggioranza prevista dal terzo comma dell’art. 138 della Costituzione, è espressa con la formula seguente: “La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, in seconda votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Assemblea, hanno approvato. Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge costituzionale: (Testo della legge) La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato”.
Art. 3
Qualora l’approvazione sia avvenuta con la maggioranza prevista dal primo comma dell’art. 138 della Costituzione, il Ministro per la grazia e la giustizia deve provvedere alla immediata pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale con il titolo “Testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera”, completato dalla data della sua approvazione finale da parte delle Camere e preceduto dall’avvertimento che, entro tre mesi, un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque consigli regionali possono domandare che si proceda al referendum popolare.
La legge di cui al comma precedente è inserita nella Gazzetta Ufficiale a cura del Governo, distintamente dalle altre leggi, senza numero d’ordine e senza formula di promulgazione.
Art. 4
La richiesta di referendum di cui all’art. 138 della Costituzione deve contenere l’indicazione della legge di revisione della Costituzione o della legge costituzionale che si intende sottoporre alla votazione popolare, e deve altresì citare la data della sua approvazione finale da parte delle Camere, la data e il numero della Gazzetta Ufficiale nella quale essa è stata pubblicata.
La predetta richiesta deve pervenire alla cancelleria della Corte di cassazione entro tre mesi dalla pubblicazione effettuata a norma dell’art. 3.
Art. 5
Quando entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione prevista dall’art. 3 non sia stata avanzata domanda di referendum, il Presidente della Repubblica provvede alla promulgazione della legge con la formula seguente: “La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, con la maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, hanno approvato; Nessuna richiesta di referendum costituzionale è stata presentata; Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge costituzionale: (Testo della legge) La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato”.
La promulgazione deve avvenire entro un mese dalla scadenza del termine indicato nel primo comma.
Art. 6
Qualora la richiesta prevista dall’art. 4 sia effettuata da membri di una delle Camere in numero non inferiore ad un quinto dei componenti della Camera stessa, le sottoscrizioni dei richiedenti sono autenticate dalla segreteria della Camera cui appartengono, la quale attesta al tempo stesso che essi sono parlamentari in carica. Non è necessaria alcuna altra documentazione.
Alla richiesta deve accompagnarsi la designazione di tre delegati, scelti tra i richiedenti, a cura dei quali la richiesta è depositata presso la cancelleria della Corte di cassazione.
Del deposito, a cura del cancelliere, si dà atto mediante processo verbale, facente fede del giorno e dell’ora in cui il deposito è avvenuto e contenente dichiarazione o elezione di domicilio in Roma da parte dei presentatori.
Il verbale è redatto in duplice originale, con la sottoscrizione dei presentatori e del cancelliere. Un originale è allegato alla richiesta, l’altro viene consegnato ai presentatori a prova dell’avvenuto deposito.
Art. 7
Al fine di raccogliere le firme necessarie a promuovere da almeno 500.000 elettori la richiesta prevista dall’art. 4, i promotori della raccolta, in numero non inferiore a dieci, devono presentarsi, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica o nell’elenco dei cittadini italiani residenti all’estero di cui alla legge in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero, alla cancelleria della Corte di cassazione, che ne dà atto con verbale, copia del quale viene rilasciata ai promotori.
Di ciascuna iniziativa è dato annuncio nella Gazzetta Ufficiale del giorno successivo a cura dell’Ufficio stesso; in esso vengono riportate le indicazioni prescritte dall’art. 4.
Per la raccolta delle firme devono essere usati fogli di dimensioni uguali a quelli della carta bollata ciascuno dei quali deve contenere all’inizio di ogni facciata, a stampa o con stampigliatura, la dichiarazione della richiesta del referendum, con le indicazioni prescritte dal citato art. 4.
Successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’annuncio di cui al primo comma, i fogli previsti dal comma precedente devono essere presentati a cura dei promotori, o di qualsiasi elettore, alle segreterie comunali o alle cancellerie degli uffici giudiziari. Il funzionario preposto agli uffici suddetti appone ai fogli il bollo dell’ufficio, la data e la propria firma e li restituisce ai presentatori entro due giorni dalla presentazione.
Art. 8
La richiesta di referendum viene effettuata con la firma da parte degli elettori dei fogli di cui all’articolo precedente.
Accanto alle firme debbono essere indicati per esteso il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e il comune nelle cui liste elettorali questi è iscritto ovvero, per i cittadini italiani residenti all’estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell’anagrafe unica dei cittadini italiani residenti all’estero.
Le firme stesse debbono essere autenticate da un notaio o da un giudice di pace o da un cancelliere della pretura, del tribunale o della corte di appello nella cui circoscrizione è compreso il comune dove è iscritto, nelle liste elettorali, l’elettore la cui firma è autenticata, ovvero dal giudice conciliatore, o dal segretario di detto comune. Per i cittadini elettori residenti all’estero l’autenticazione è fatta dal console d’Italia competente. L’autenticazione deve recare l’indicazione della data in cui avviene e può essere anche collettiva, foglio per foglio; in questo caso, oltre alla data, deve indicare il numero di firme contenute del foglio .
Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni dà atto della manifestazione di volontà dell’elettore analfabeta o comunque impedito di apporre la propria firma.
Per le prestazioni del notaio, del cancelliere, del giudice conciliatore e del segretario comunale, sono dovuti gli onorari stabiliti dall’art. 20, comma quinto, del testo unico delle leggi per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dalla tabella D allegata allalegge 8 giugno 1962, n. 604.
Alla richiesta di referendum debbono essere allegati i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestano l’iscrizione nelle liste elettorali dei comuni medesimi ovvero, per i cittadini italiani residenti all’estero, la loro iscrizione nell’elenco dei cittadini italiani residenti all’estero di cui alla legge in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero. I sindaci debbono rilasciare tali certificati entro 48 ore dalla relativa richiesta.
Art. 9
Il deposito presso la cancelleria della Corte di cassazione di tutti i fogli contenenti le firme e dei certificati elettorali dei sottoscrittori vale come richiesta ai sensi dell’art. 4. Esso deve essere effettuato da almeno tre dei promotori, i quali dichiarano al cancelliere il numero delle firme che appoggiano la richiesta.
Del deposito, a cura del cancelliere, si dà atto mediante processo verbale, con le modalità stabilite dal terzo e dal quarto comma dell’art. 6.
Art. 10
Al fine di promuovere la richiesta di cui all’art. 4 da parte di cinque consigli regionali, il consiglio regionale che intende assumere l’iniziativa deve adottare apposita deliberazione.
La deliberazione di richiedere referendum deve essere approvata dal consiglio regionale con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati alla regione, e deve contenere l’indicazione della legge costituzionale nei confronti della quale si vuole promuovere il referendum, con gli elementi di identificazione stabiliti nell’art. 4.
Quando abbia approvato tale deliberazione, il consiglio stesso procede alla designazione tra i suoi membri di un delegato effettivo e di uno supplente agli effetti stabiliti nella presente legge.
Tali deliberazioni sono comunicate, a cura della segreteria del consiglio che per primo le ha approvate, ai consigli regionali di tutte le altre regioni della Repubblica, con l’invito, ove adottino uguale deliberazione, a darne notizia al consiglio che ha preso l’iniziativa, perchè vi dia seguito.
Le segreterie dei consigli regionali che abbiano adottato tale deliberazione e abbiano nominato i propri delegati ne danno comunicazione alla segreteria del consiglio che ha preso l’iniziativa, perchè vi sia dato seguito.
Art. 11
I delegati di non meno di cinque consigli regionali, che abbiano approvato identica deliberazione, redigono o sottoscrivono l’atto di richiesta, e lo presentano personalmente, entro tre mesi dalla pubblicazione di cui all’art. 3, alla cancelleria della Corte di cassazione, unitamente alle copie autentiche delle deliberazioni di richiesta di referendum e di nomina di delegati approvate da ciascun consiglio regionale.
Del deposito si dà atto in processo verbale con le modalità stabilite dal terzo e dal quarto comma dell’art. 6. Esso viene redatto in sei o più originali, in modo che un originale possa essere consegnato al delegato di ciascun consiglio regionale.
Art. 12
Presso la Corte di cassazione è costituito un ufficio centrale per il referendum, composto dai tre presidenti di sezione della Corte di cassazione più anziani nonchè dai tre consiglieri più anziani di ciascuna sezione. Il più anziano dei tre presidenti presiede l’ufficio e gli altri due esercitano le funzioni di vice presidente .
L’Ufficio centrale per il referendum verifica che la richiesta di referendum sia conforme alle norme dell’art. 138 della Costituzione e della legge.
L’Ufficio centrale decide, con ordinanza, sulla legittimità della richiesta entro 30 giorni dalla sua presentazione. Esso contesta, entro lo stesso termine, ai presentatori le eventuali irregolarità. Se, in base alle deduzioni dei presentatori da depositarsi entro 5 giorni, l’Ufficio ritiene legittima la richiesta, la ammette. Entro lo stesso termine di 5 giorni, i presentatori possono dichiarare all’Ufficio che essi intendono sanare le irregolarità contestate, ma debbono provvedervi entro il termine massimo di venti giorni dalla data dell’ordinanza. Entro le successive 48 ore l’Ufficio centrale si pronuncia definitivamente sulla legittimità della richiesta.
Per la validità delle operazioni dell’ufficio centrale per il referendum è sufficiente la presenza del presidente o di un vice presidente e di sedici consiglieri .
Art. 13
L’ordinanza dell’Ufficio centrale che decide sulla legittimità della richiesta di referendum è immediatamente comunicata al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Presidente della Corte costituzionale. Essa deve essere notificata a mezzo ufficiale giudiziario, entro cinque giorni, rispettivamente ai tre delegati dei parlamentari richiedenti, oppure ai presentatori della richiesta dei 500 mila elettori, oppure ai delegati dei cinque consigli regionali.
Art. 14
Qualora l’ordinanza dell’Ufficio centrale dichiari l’illegittimità della richiesta, la legge costituzionale, semprechè sia decorso il termine di tre mesi dalla pubblicazione di cui all’art. 3, viene promulgata dal Presidente della Repubblica con la seguente formula: “La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica con la maggioranza assoluta dei rispettivi componenti hanno approvato; La richiesta di referendum presentata in data... è stata dichiarata illegittima dall’Ufficio centrale della Corte di cassazione con sua ordinanza in data...; Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge costituzionale: (Testo della legge) La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato”.
Art. 15
Il referendum è indetto con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza che lo abbia ammesso.
La data del referendum è fissata in una domenica compresa tra il 50° ed il 70° giorno successivo alla emanazione del decreto di indizione.
Qualora sia intervenuta la pubblicazione a norma dell’art. 3, del testo di un’altra legge di revisione della Costituzione o di un’altra legge costituzionale, il Presidente della Repubblica può ritardare, fino a sei mesi oltre il termine previsto dal primo comma del presente articolo, la indizione del referendum, in modo che i due referendum costituzionali si svolgano contemporaneamente con unica convocazione degli elettori per il medesimo giorno.
Art. 16
Il quesito da sottoporre a referendum consiste nella formula seguente: “Approvate il testo della legge di revisione dell’articolo ... (o degli articoli ...) della Costituzione, concernente ... (o concernenti ...), approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero ... del ... ?”; ovvero: “Approvate il testo della legge costituzionale ... concernente ...approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero ... del ... ?”.
Art. 17
La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto.
L’elettorato attivo, la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali, la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni deltesto unico 20 marzo 1967, n. 223.
Art. 18
Art. 19
L’Ufficio di sezione per il referendum è composto di un presidente, di tre scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e di un segretario.
Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonchè alle operazioni degli Uffici provinciali e dell’Ufficio centrale per il referendum possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante effettivo ed un rappresentante supplente di ognuno dei partiti, o dei gruppi politici rappresentati in Parlamento, e dei promotori del referendum.
Alle designazioni dei predetti rappresentanti provvede, per i seggi e per gli Uffici provinciali, persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario provinciale del partito o gruppo politico oppure da parte dei promotori del referendum e, per l’Ufficio centrale del referendum, persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario nazionale del partito o del gruppo politico o dei promotori del referendum.
Art. 20
Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Ministero dell’interno con le caratteristiche risultanti dai modelli riprodotti nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.
Esse contengono il quesito formulato a termini dell’art. 16, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.
Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum costituzionali, all’elettore vengono consegnate più schede di colore diverso.
L’elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.
Nel caso di cui al terzo comma l’Ufficio di sezione per il referendum osserva, per gli scrutini, l’ordine di deposito presso la cancelleria della Corte di cassazione delle richieste di referendum.
Art. 21
Presso il tribunale, nella cui circoscrizione è compreso il capoluogo della provincia, è costituito l’Ufficio provinciale per il referendum, composto da tre magistrati, nominati dal presidente del tribunale entro quaranta giorni dalla data del decreto che indìce il referendum. Dei tre magistrati il più anziano assume le funzioni di presidente. Sono nominati anche magistrati supplenti per sostituire i primi in caso di impedimento.
Le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere del tribunale, designato dal presidente del tribunale medesimo.
Sulla base dei verbali di scrutinio, trasmessi dagli uffici di sezione per il referendum di tutti i comuni della provincia, l’Ufficio provinciale per il referendum dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati dei referendum, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati.
Di tutte le operazioni è redatto verbale in tre esemplari, dei quali uno resta depositato presso la cancelleria del tribunale, unitamente ai verbali di votazione e di scrutinio degli uffici di sezione per il referendum e ai documenti annessi; uno viene inviato, per mezzo di corriere speciale, all’Ufficio centrale per il referendum, ed uno viene trasmesso alla prefettura della provincia .
I delegati o i promotori della richiesta di referendum hanno la facoltà di prendere cognizione e di fare copia, anche per mezzo di un loro incaricato dell’esemplare del verbale depositato presso la cancelleria del tribunale.
Scarica il testo integrale di:
Legge 25 maggio 1970, n. 352
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Documento aggiornato in data 25.04.2008
Damnum infectum est damnum nondum factum, quod futurum veremur.