(Gazz. Uff., 15 giugno 1970, n. 147)
La richiesta di referendum deve essere depositata presso la cancelleria della Corte di cassazione da uno dei delegati, effettivo o supplente, il quale elegge domicilio in Roma.
È consentito che il deposito delle deliberazioni, prescritte a corredo della richiesta, sia effettuato dai delegati nel periodo di tre mesi a partire dalla data di deposito della richiesta stessa. Le deliberazioni dovranno essere adottate non oltre tre mesi prima della data del rispettivo deposito.
Art. 43
L’Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione secondo le norme dell’art. 12, accerta che la richiesta di referendum sia conforme alle norme dell’art. 132 della Carta costituzionale e della legge, verificando in particolare che sia raggiunto il numero minimo prescritto dalle deliberazioni depositate.
L’ordinanza dell’Ufficio centrale che dichiara la legittimità della richiesta di referendum è immediatamente comunicata al Presidente della Repubblica e al Ministro per l’interno, nonchè al delegato che ha provveduto al deposito.
L’ordinanza che dichiara legittima la richiesta è affissa all’albo della Corte di cassazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Art. 44
Il referendum è indetto con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro tre mesi dalla comunicazione dell’ordinanza che dichiara la legittimità della richiesta, per una data di non oltre tre mesi da quella del decreto.
L’indizione del referendum può tuttavia essere ritardata di non oltre un anno allo scopo di far coincidere la convocazione degli elettori per detto referendum con quella per i referendum costituzionali di cui all’art. 138 della Costituzione.
Il referendum è indetto nel territorio delle regioni della cui fusione si tratta, o nel territorio della regione dalla quale le province o i comuni intendono staccarsi per formare regione a sè stante. Nell’ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 132 della Costituzione, il referendum è indetto sia nel territorio della regione dalla quale le province o i comuni intendono staccarsi, sia nel territorio della regione alla quale le province o i comuni intendono aggregarsi.
Partecipano alla votazione tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di cui altesto unico 20 marzo 1967, n. 223, dei comuni compresi nel territorio anzidetto.
Art. 45
L’Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, procede alla somma dei risultati del referendum relativi a tutto il territorio nel quale esso si è svolto, e ne proclama il risultato.
La proposta sottoposta a referendum è dichiarata approvata, nel caso che il numero dei voti attribuiti alla risposta affermativa al quesito del referendum non sia inferiore alla maggioranza degli elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni nei quali è stato indetto il referendum; altrimenti è dichiarata respinta.
Un esemplare del verbale dell’Ufficio centrale per il referendum è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione, unitamente ai verbali, trasmessi dagli Uffici provinciali del referendum. Altri esemplari del verbale sono trasmessi al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Presidenti delle due Camere e ai presidenti delle regioni interessate; del risultato del referendum è data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica a cura del Presidente del Consiglio dei Ministri .
Nel caso di approvazione della proposta sottoposta a referendum, il Ministro per l’interno, entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di cui al precedente comma, presenta al Parlamento il disegno di legge costituzionale o ordinaria di cui all’art. 132 della Costituzione.
Qualora la proposta non sia approvata, non può essere rinnovata prima che siano trascorsi cinque anni.
Art. 46
La promulgazione della legge costituzionale prevista dall’art. 132 primo comma, della Costituzione, nell’ipotesi di approvazione da parte delle Camere con la maggioranza indicata nel terzo comma dell’art. 138 della Costituzione, è espressa con la formula seguente: “La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, a seguito del risultato favorevole del referendum indetto in data ..., in seconda votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Assemblea, hanno approvato; Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge costituzionale: (Testo della legge) La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato”.
Si applicano le disposizioni dell’art. 3 e seguenti della presente legge nel caso in cui la legge costituzionale sia stata approvata in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei componenti di ciascuna Camera.
La promulgazione della legge ordinaria prevista dall’art. 132, secondo comma, della Costituzione è espressa con la formula seguente: “La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, a seguito del risultato favorevole al referendum indetto in data ..., hanno approvato; Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge: (Testo della legge) La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato”.
Art. 47
Per quanto non previsto dal presente Titolo si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui ai Titoli I e II.
Titolo IV
INIZIATIVA DEL POPOLO NELLA FORMAZIONE DELLE LEGGI
Art. 48
La proposta, da parte di almeno 50 mila elettori, dei progetti di legge ai sensi dell’art. 71, comma secondo, della Costituzione, deve essere presentata, corredata delle firme degli elettori proponenti, al Presidente di una delle due Camere.
Spetta a tale Camera provvedere alla verifica ed al computo delle firme dei richiedenti al fine di accertare la regolarità della richiesta.
Possono essere proponenti i cittadini iscritti nelle liste elettorali, previste dal testo unico 20 marzo 1967, n. 223, e coloro che siano muniti di una delle sentenze di cui al primo ed all’ultimo comma dell’art. 45 del testo anzidetto.
Art. 49
La proposta deve contenere il progetto redatto in articoli, accompagnato da una relazione che ne illustri le finalità e le norme.
Si applicano, per ciò che riguarda le firme dei proponenti, la loro autenticazione e i certificati da allegare alla proposta, le disposizioni degli articoli 7 e 8.
I fogli recanti le firme debbono riprodurre a stampa il testo del progetto ed essere vidimati secondo il disposto dell’art. 7. Non sono validi i fogli che siano stati vidimati oltre sei mesi prima della presentazione della proposta.
Se il testo del progetto supera le tre facciate di ogni foglio, esso va contenuto in un foglio unico a quello contenente le firme, in modo che non possa esserne distaccato, e da vidimarsi contemporaneamente a quello.
Titolo V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 50
Per tutto ciò che non è disciplinato nella presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 nonché, per i cittadini italiani residenti all’estero, le disposizioni della legge in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero.
Art. 51
Le disposizioni penali, contenute nel Titolo VII del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, si applicano anche con riferimento alle disposizioni della presente legge.
Le sanzioni previste dagli articoli 96, 97 e 98 del suddetto testo unico si applicano anche quando i fatti negli articoli stessi contemplati riguardino le firme per richiesta di referendum o per proposte di leggi, o voti o astensioni di voto relativamente ai referendum disciplinati nei Titoli I, II e III della presente legge.
Le sanzioni previste dall’art. 103 del suddetto testo unico si applicano anche quando i fatti previsti nell’articolo medesimo riguardino espressioni di voto relative all’oggetto del referendum.
Art. 52
Alla propaganda relativa allo svolgimento dei referendum previsti dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nelle leggi 4 aprile 1956, n. 212, e 24 aprile 1975, n. 130 .
Le facoltà riconosciute dalle disposizioni delle predette leggi ai partiti o gruppi politici che partecipano direttamente alla competizione elettorale si intendono attribuite ai partiti o gruppi politici che siano rappresentati in Parlamento nonchè ai promotori del referendum, questi ultimi considerati come gruppo unico .
Qualora abbiano luogo contemporaneamente più referendum, a ciascun partito o gruppo politico che sia rappresentato in Parlamento, ai promotori di ciascun referendum e a coloro che presentino domanda ai sensi dell’art. 4 della legge 4 aprile 1956, n. 212, sostituito dall’art. 3 della legge 24 aprile 1975, n. 130, spetta un unico spazio agli effetti delle affissioni dei manifesti di propaganda da richiedersi con unica domanda .
In ogni caso deve essere rivolta istanza alla giunta municipale entro il trentaquattresimo giorno antecedente alla data della votazione per l’assegnazione dei prescritti spazi.
Art. 53
Le spese per lo svolgimento dei referendum di cui ai Titoli I e II della presente legge sono a carico dello Stato.
Le spese relative agli adempimenti di spettanza dei comuni, nonchè quelle per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali sono anticipate dai comuni e rimborsate dallo Stato.
Per le aperture di credito inerenti al pagamento delle spese di cui ai precedenti commi è autorizzata la deroga alle limitazioni previste dall’art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
Le spese relative alle operazioni di cui al Titolo III sono a carico degli enti locali interessati, in proporzione alla rispettiva popolazione. Il relativo riparto viene reso esecutorio con decreto del Ministro per l’interno.
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Legge 25 maggio 1970, n. 352
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Documento aggiornato in data 25.04.2008
Nolle adire hereditatem non videtur, qui non potest adire.