Regolamento 31 2009 regolamento isvap banca dati sinistri

Regolamento ISVAP 1 giugno 2009, n. 31

Regolamento recante la disciplina della banca dati sinistri di cui all’articolo 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private.

4. Con la consultazione on line la banca dati sinistri fornisce evidenza del numero dei sinistri nei quali risultino coinvolti il nominativo (identificato dal codice fiscale o dalla partita IVA) e la targa del veicolo sui quali è stata effettuata l’interrogazione. La banca dati sinistri fornisce altresì per ciascuno dei suddetti sinistri le informazioni relative a:
a) data e luogo del sinistro;
b) targhe dei veicoli coinvolti;
c) denominazione delle imprese coinvolte;
d) ubicazione del danno alle cose;
e) presenza e tipo della lesione in caso di danno alla persona;
f) pagamenti per danni a cose e/o persone determinati dal sinistro;
g) nominativi (identificati dal codice fiscale o dalla partita IVA) dei soggetti a vario titolo coinvolti ed i rispettivi ruoli, come individuati ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettere b), d)
e), f), g) e i).


Art. 13 (Modalità di consultazione da parte delle imprese di assicurazione, della CONSAP e dell’UCI)
1. Le imprese di assicurazione, la CONSAP e l’UCI consultano la banca dati sinistri in base alle seguenti chiavi di ricerca, utilizzate anche contestualmente:
a) cognome, nome, luogo, data di nascita e codice fiscale di persone fisiche;
b) ragione/denominazione sociale e partita IVA di persone giuridiche;
c) targhe dei veicoli.
2. I soggetti abilitati di cui all’articolo 11, comma 2 avviano la consultazione della banca dati sinistri indicando il numero di sinistro in relazione al quale richiedono la consultazione.
3. La consultazione può avvenire secondo le seguenti modalità:
a) batch, che permette l’acquisizione via file delle informazioni di cui al comma 4;
b) on line, che permette l’immediata visualizzazione e stampa delle informazioni di cui al comma 5, nonché di quelle di cui al comma 6, al ricorrere delle condizioni previste dallo stesso comma.
4. Con la consultazione batch la banca dati sinistri fornisce, in riscontro all’inoltro via file di una lista di targhe, di codici fiscali e di partite IVA, un file contenente il numero di ricorrenze presenti per ciascuna targa, codice fiscale e partita IVA immessa.
5. Con la consultazione on line la banca dati sinistri fornisce evidenza del numero dei sinistri nei quali risultino coinvolti il nominativo (identificato dal codice fiscale o dalla partita IVA) o la targa del veicolo sui quali è stata effettuata l’interrogazione.
6. Con la consultazione on line la banca dati sinistri è altresì in grado di fornire, per ciascuno dei suddetti sinistri, le informazioni relative a:
a) data e luogo del sinistro;
b) targhe dei veicoli coinvolti;
c) ubicazione del danno alle cose;
d) presenza e tipo della lesione in caso di danno alla persona;
e) nominativi (identificati dal codice fiscale o dalla partita IVA) dei soggetti a vario titolo coinvolti ed i rispettivi ruoli, come individuati ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettere b), d)
e), f), g) e i).
7. La consultazione dei dati di cui al comma 6 è consentita ai soggetti abilitati di cui all’articolo 11, comma 2 in presenza di parametri di significatività, indicatori di possibili fenomeni fraudolenti, individuati e periodicamente aggiornati con provvedimento dall’ISVAP sulla base dell’esperienza maturata nel sistema. Al di fuori dei suddetti parametri, qualora dal fascicolo di sinistro emergano elementi significativi sotto il profilo della potenziale esistenza di comportamenti fraudolenti, i soggetti abilitati possono comunque consultare le informazioni attivando una apposita funzionalità, tracciata dal sistema informatico.


Art. 14 (Tracciatura delle consultazioni)
1. Ogni consultazione della banca dati sinistri da parte delle imprese di assicurazione, della CONSAP e dell’UCI, è registrata e memorizzata dall'ISVAP con l'indicazione del codice identificativo del soggetto che ha effettuato la consultazione, della data e dell'ora della consultazione, delle chiavi di ricerca, del numero di sinistro e dei dati consultati.
2. L'ISVAP esegue controlli sulle consultazioni effettuate dai soggetti abilitati, anche attraverso verifiche periodiche o a campione.
3. In caso di consultazione irregolare, l'ISVAP sospende o revoca l'abilitazione del soggetto che ha operato la consultazione secondo le modalità previste nell’allegato 2.
4. Ferme le responsabilità personali per la consultazione illegittima della banca dati sinistri, l’ISVAP può sospendere le abilitazioni alla consultazione rilasciate all’impresa di assicurazione, alla CONSAP e all’UCI nel caso in cui sia configurabile una corresponsabilità degli stessi per omesso controllo o per disfunzioni organizzative tali da aver consentito la sistematica reiterazione della violazione, anche commessa da parte di distinti soggetti abilitati.


Capo V – Diritti degli interessati


Art. 15 (Modalità di esercizio)
1. Gli interessati possono esercitare presso l’ISVAP il diritto di accesso ai dati personali contenuti nella banca dati sinistri ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.


Capo VI - Disposizioni transitorie e finali

Art. 16 (Trasferimento dei dati)
1. I dati che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono presenti nella banca dati sinistri istituita con l’articolo 2, comma 5-quater del decreto legge 28 marzo 2000 n. 70, convertito con legge 26 maggio 2000, n. 137 e successive modifiche, operativa dal 1° gennaio 2001, sono trasferiti nella banca dati sinistri di cui all’articolo 135
del decreto.


Art. 17 (Modifiche al Regolamento ISVAP n. 13 del 6 febbraio 2008)
1. Nel foglio “Altre informazioni” del modello di denuncia di sinistro di cui all’allegato 2 al Regolamento ISVAP n. 13 del 6 febbraio 2008, le parole “ richieste ai sensi dell’art. 135 D.lgs. n. 209 del 2005 - Codice delle assicurazioni private” sono sostituite dalle parole:
”richieste ai sensi dell’art. 135 D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private per l’alimentazione della banca dati sinistri istituita presso l’ISVAP per la prevenzione e il contrasto delle frodi nel settore della assicurazione r.c.auto.”


Art. 18 (Abrogazioni)
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 18 bis del presente Regolamento, sonoabrogati, secondo i termini stabiliti dall’articolo 20:
a) il provvedimento ISVAP n. 1764 del 21 dicembre 2000;
b) il provvedimento ISVAP n. 2065 del 15 marzo 2002;
c) il provvedimento ISVAP n. 2179 del 10 marzo 2003;
d) l’articolo 5 del provvedimento ISVAP n. 2495 del 21 dicembre 2006;
e) la circolare ISVAP n. 444 del 7 maggio 2001;
f) la circolare ISVAP n. 505 del 23 maggio 2003.


Art. 18 bis (Disposizioni relative al passaggio alle nuove modalità tecniche di trasmissione)
1. I dati che, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 2 del Provvedimento ISVAP n. 1764 del 21 dicembre 2000 come modificato dall'articolo 1 del Provvedimento ISVAP n. 2065 del 15 marzo 2002, devono essere inviati entro il 31 gennaio 2011, sono trasmessi all'ISVAP secondo le regole e i termini previsti dalle norme vigenti prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento e delle relative norme di attuazione.
2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 7, commi 2, 3 e 4, in sede di prima applicazione i dati relativi ai sinistri per i quali la richiesta di risarcimento o denuncia è pervenuta dal 1° gennaio 2011 al 31 gennaio 2011, nonché i dati comunque acquisiti dalle imprese nello stesso periodo, sono trasmessi a decorrere dal 1° febbraio 2011 e comunque non oltre il 20 febbraio 2011.


Art. 19 (Pubblicazione)
1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell’ISVAP.


Art. 20 (Entrata in vigore)
1. Salvo quanto previsto dal comma 2, il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 6, comma 2, 7, 8, commi 2 e 3, 12, 13 e 17 entrano in vigore il 1° gennaio 2011.


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Regolamento ISVAP 1 giugno 2009, n. 31

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Documento aggiornato in data 27.06.2010

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