Riforma bancaria DLgs 356 1990

Decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356

Disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio.

(Gazz. Uff., 3 dicembre 1990, n. 282 - Suppl. Ord.)



Art. 33 - Liquidazione coatta amministrativa della capogruppo
1. Con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, su proposta della Banca d’Italia, può disporsi la liquidazione coatta amministrativa della capogruppo:
a) quando le irregolarità nell’amministrazione o le inadempienze nell’esercizio dell’attività di direzione di cui all’art. 25, comma 4, o le violazioni delle norme legali e statutarie o le perdite previste dall’art. 32, comma 1, siano di eccezionale gravità;
b) su istanza di chi può richiedere lo scioglimento degli organi amministrativi.
2. La capogruppo non è soggetta al fallimento. La liquidazione coatta amministrativa è regolata dalle disposizioni del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni e integrazioni, salvo quanto previsto dall’art. 194 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dal presente decreto.
3. I commissari depositano annualmente presso la cancelleria del tribunale del luogo dove la capogruppo ha sede legale una relazione sulla situazione contabile e sull’andamento della liquidazione, corredata da notizie sullo svolgimento delle procedure cui sono sottoposte altre società e enti del gruppo nonché sugli eventuali interventi a tutela dei depositanti. La relazione è accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. La Banca d’Italia può prescrivere speciali forme di pubblicità per rendere noto l’avvenuto deposito della relazione.
4. Si applicano le disposizioni dei commi 5 e 6 dell’art. 32.
5. Quando sia stato accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, compete ai commissari esperire l’azione revocatoria di cui all’art. 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nei confronti di altre società e enti del gruppo, relativamente agli atti indicati ai numeri 1), 2) e 3) del medesimo articolo, posti in essere nei cinque anni anteriori al provvedimento di liquidazione coatta, e relativamente agli atti indicati al n. 4) e al secondo comma dello stesso articolo, posti in essere nei tre anni anteriori.


Art. 34 - Amministrazione straordinaria di società e enti
1. Qualora la capogruppo sia sottoposta ad una delle procedure di cui agli articoli 32 e 33, le società e enti del gruppo sono soggetti, ricorrendone i presupposti, all’amministrazione straordinaria regolata dal regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni e integrazioni, con esclusione dell’amministrazione controllata di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e dell’art. 2409 del codice civile. L’amministrazione straordinaria può essere richiesta alla Banca d’Italia anche dai commissari straordinari e dai commissari liquidatori della capogruppo.
2. Qualora presso società e enti del gruppo sia in corso l’amministrazione controllata prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o sia stato nominato l’amministratore giudiziario di cui all’art. 2409, comma 3, del codice civile, le relative procedure si convertono in amministrazione straordinaria. Il tribunale competente, anche d’ufficio, dichiara con sentenza in camera di consiglio che la società o ente è soggetto alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al presente articolo ed ordina la trasmissione degli atti alla Banca d’Italia. Gli organi della cessata procedura e quelli dell’amministrazione straordinaria provvedono con urgenza al passaggio delle consegne, dandone notizia con le forme di pubblicità stabilite dalla Banca d’Italia. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti.
3. Qualora le società da sottoporre alle procedure di cui al comma 1 siano soggette a vigilanza, i relativi provvedimenti sono adottati sentita l’autorità che esercita la vigilanza stessa, alla quale in caso di urgenza potrà essere fissato un termine per la formulazione del parere.
4. La durata dell’amministrazione straordinaria è indipendente da quella della procedura cui è sottoposta la capogruppo. Si applicano le disposizioni dell’art. 32, comma 8.
5. Al fine di agevolare il superamento di difficoltà finanziarie i commissari, d’intesa con i commissari della capogruppo, sentito il comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d’Italia, possono disporre la sospensione dei pagamenti prevista dall’art. 63 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni e integrazioni, per un periodo non superiore a tre mesi, prorogabile eventualmente con le stesse formalità di altri sei mesi.


Art. 35 - Liquidazione coatta amministrativa delle società e enti del gruppo
1. Qualora la capogruppo sia sottoposta alle procedure di cui agli articoli 32 e 33, alle società e enti del gruppo si applica, quando ne sia stato accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, la liquidazione coatta amministrativa di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni e integrazioni, con esclusione del fallimento. Resta ferma la disciplina del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni e integrazioni, per le società ed enti ai quali essa è applicabile. La richiesta di liquidazione può essere avanzata alla Banca d’Italia anche dai commissari straordinari e dai commissari liquidatori della capogruppo.
2. Le procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa in corso si convertono nella liquidazione di cui al presente articolo. Fermo restando l’accertamento dello stato di insolvenza già operato, il tribunale competente, anche d’ufficio, dichiara con sentenza in camera di consiglio che la società o ente è soggetto alla procedura di liquidazione di cui al presente articolo ed ordina la trasmissione degli atti alla Banca d’Italia. Gli organi della cessata procedura e quelli della liquidazione provvedono con urgenza al passaggio delle consegne, dandone notizia con le forme di pubblicità stabilite dalla Banca d’Italia. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti.
3. Ai commissari sono attribuiti i poteri di cui all’art. 33, comma 5.


Art. 36 - Gruppi, società ed enti non iscritti all’albo
1. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche nei confronti dei gruppi, delle società e degli enti per i quali, pur non essendo intervenuta l’iscrizione, ricorrano le condizioni per l’inserimento nell’albo di cui all’art. 28.


Art. 37 - Procedure proprie delle società e enti del gruppo
1. Qualora la capogruppo non sia sottoposta alle procedure di cui agli articoli 32 e 33 le società e enti del gruppo sono soggetti alle procedure previste dalle norme di legge ad essi applicabili. Dei relativi provvedimenti viene data immediata comunicazione alla Banca d’Italia a cura dell’autorità che li ha emessi. Le autorità che vigilano sulle procedure informano la Banca d’Italia di ogni circostanza, emersa nello svolgimento delle medesime, rilevante ai fini della vigilanza sul gruppo creditizio.


Art. 38 - Organi delle procedure
1. Fermo quanto disposto dagli articoli 58 e 67 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni e integrazioni, le medesime persone possono essere nominate negli organi delle procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta di società e enti appartenenti allo stesso gruppo, quando ciò sia ritenuto utile per agevolare lo svolgimento delle procedure.
2. Il commissario che in una determinata operazione ha un interesse in conflitto con quello della società o ente, a cagione della propria qualità di commissario di altra società o ente del gruppo, deve darne notizia agli altri commissari, ove esistano, nonché al comitato di sorveglianza e alla Banca d’Italia. In caso di omissione, a detta comunicazione sono tenuti i membri del comitato di sorveglianza che siano a conoscenza della situazione di conflitto. Il comitato di sorveglianza può prescrivere speciali cautele e formulare indicazioni in merito all’operazione, dell’inosservanza delle quali i commissari sono personalmente responsabili. Ferma la facoltà di revocare e sostituire i componenti gli organi delle procedure, la Banca d’Italia può impartire direttive o disporre, ove del caso, la nomina di un commissario per compiere determinati atti.
3. Le indennità spettanti ai commissari e ai membri dei comitati di sorveglianza ai sensi degli articoli 58, ultimo comma, e 67, ultimo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni e integrazioni, sono stabilite tenendo conto della dimensione delle aziende, dell’impegno richiesto e delle difficoltà incontrate, dei risultati conseguiti, in una valutazione complessiva delle prestazioni connesse alle cariche eventualmente ricoperte in altre procedure nel gruppo.


Art. 39 - Competenze giurisdizionali
1. Qualora la capogruppo sia assoggettata a una delle procedure di cui agli articoli 32 e 33, per l’azione revocatoria di cui all’art. 33, comma 5, nonché per tutte le controversie fra le società o enti del gruppo è competente il tribunale nella cui circoscrizione ha sede legale la capogruppo.
2. Qualora la capogruppo sia assoggettata a una delle procedure di cui agli articoli 32 e 33, per i ricorsi avverso i provvedimenti amministrativi concernenti o comunque connessi alle procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta della capogruppo e delle società o enti del gruppo è competente il tribunale amministrativo regionale con sede a Roma.


Art. 40 - Rapporti con le autorità di Stati esteri
1. In deroga alle previsioni dell’art. 10 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni e integrazioni, a condizioni di reciprocità, le autorità creditizie collaborano con le competenti autorità degli Stati esteri al fine di coordinare lo svolgimento delle procedure di cui agli articoli 32, 33, 34 e 35 con le procedure di risanamento o di liquidazione di società e enti del medesimo gruppo con sede legale negli Stati esteri stessi.
2. Sono salve le disposizioni in materia di svolgimento delle procedure che siano stabilite in attuazione di norme comunitarie ovvero di convenzioni internazionali.

Sezione III
ASSETTI PROPRIETARI E SANZIONI


Art. 41 - Comunicazione delle partecipazioni rilevanti
1. Alle capogruppo individuate ai sensi dell’art. 25 ed ai partecipanti al capitale delle medesime si applicano le disposizioni contenute negli articoli 9 e 10 della legge 4 giugno 1985, n. 281. Nei confronti delle altre società appartenenti al gruppo creditizio e dei partecipanti al capitale delle stesse vengono attribuiti alla Banca d’Italia i poteri di cui all’art. 10 della medesima legge. Per le omissioni delle comunicazioni si applica l’art. 11 della medesima legge.


Art. 42 - Sanzioni per la violazione degli obblighi informativi
1. Agli esponenti delle società e degli enti con sede in Italia, ivi compresa la capogruppo, che non ottemperano agli obblighi derivanti dalle disposizioni dell’art. 1 della legge 17 aprile 1986, n. 114, si applicano gli articoli 3, comma 1, e 4 della medesima legge.


Art. 43 - Sanzioni per la violazione delle disposizioni del presente titolo
1. Per la violazione degli articoli 28, commi 2 e 4, e 30, comma 3, si applica la sanzione amministrativa di cui all’art. 87, comma 1, lettera a), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Per l’inosservanza o la mancata esecuzione delle disposizioni generali o particolari che la Banca d’Italia ha facoltà di impartire in base all’art. 30, comma 1, si applica la sanzione amministrativa di cui all’art. 87, comma 1, lettera b), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Per le infrazioni di cui ai commi precedenti, nonché per la violazione delle norme della sezione II del presente titolo, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 87, 88, 89 e 90 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni e integrazioni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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Decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356

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Documento aggiornato in data 26.04.2008

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