(Gazz. Uff., 16 febbraio 2008, n. 40)
Art. 36 Accoglienza del ricorrente
1. Al richiedente asilo che ha proposto il ricorso ai sensi dell’articolo 35, si applica l’articolo 11 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140.
2. Il richiedente di cui al comma 1 ospitato nei centri di cui all’articolo 20 rimane in accoglienza nelle medesime strutture con le modalità stabilite dal decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140.
3. Il richiedente trattenuto nei centri di cui all’articolo 21 che ha ottenuto la sospensione del provvedimento impugnato, ai sensi dell’articolo 35, comma 8, ha accoglienza nei centri di cui all’articolo 20 con le modalità stabilite dal decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140.
Art. 37 Riservatezza
1. Tutti i soggetti coinvolti nei procedimenti disciplinati nel presente decreto sono soggetti all’obbligo di riservatezza relativamente a tutte le informazioni ottenute nel corso del procedimento.
Art. 38 Regolamenti di attuazione
1. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell’articolo 17 , comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di attuazione del presente decreto.
2. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1, continuano a trovare applicazione in quanto compatibili le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, ed i riferimenti ivi contenuti alla domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato, si intendono sostituiti con domanda di protezione internazionale come definita dal presente decreto.
Art. 39 Disposizioni finanziarie
1. Per le finalità di cui all’articolo 4, comma 2, è autorizzata la spesa di euro 239.000 per l’anno 2008.
2. Per le finalità di cui all’articolo 4, comma 3, è autorizzata la spesa di euro 832.000 a decorrere dall’anno 2008.
3. L’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 16, comma 2, è valutato in 3.200.000 euro annui a decorrere dall’anno 2008.
4. Per le esigenze di adeguamento dei centri, derivanti dall’articolo 20, comma 5, è autorizzata la spesa di euro 8.000.000 per l’anno 2008.
5. L’onere derivante dall’attività di accoglienza di cui agli articoli 20, commi 2, 3 e 4, 35 e 36 è valutato in euro 12.218.250 a decorrere dall’anno 2008 e la dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo di cui all’articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è aumentata di 6.600.000 euro annui, a decorrere dall’anno 2008, per i servizi di accoglienza gestiti dagli enti locali.
6. Per le finalità di cui all’articolo 24, comma 2, è autorizzata la spesa di euro 500.000 a decorrere dall’anno 2008.
7. All’onere derivante dai commi 1, 2, 4 e 6, pari complessivamente a 9.571.000 per l’anno 2008 e a 1.332.000 a decorrere dall’anno 2009, nonché a quello derivante dai commi 3 e 5, valutato complessivamente in 22.018.250 euro a decorrere dall’anno 2008, si provvede a valere sulla disponibilità del Fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. Il Ministero dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dai commi 3 e 5, ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, comma 2, n. 2), della legge 5 agosto del 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
Art. 40 Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articoli 1, commi 4, 5 e 6, 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;
b) il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 38.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25
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