(Gazz. Uff., 16 ottobre 1973, n. 268 - Suppl. Ord.)
Nel secondo incanto i beni, ad eccezione degli oggetti preziosi, sono venduti al miglior offerente ad un prezzo non inferiore alla metà del prezzo base.
Sezione III
Disposizioni particolari in materia di espropriazione presso terzi
Art. 72 - (Svolgimento dell’incanto) #340341#
1. L’incanto è tenuto e verbalizzato dall’ufficiale della riscossione
Art. 73 - (Beni invenduti al secondo incanto)
Se anche nel secondo incanto i beni pignorati restano invenduti l’esattore li consegna al comune nel luogo indicato dal sindaco.
Il sindaco provvede alla vendita a trattativa privata senza limitazione di prezzo e versa il ricavato all’esattore.
Qualora entro tre mesi la vendita non possa aver luogo per mancanza di compratori, l’intendente di finanza ha facoltà di tentare ancora la vendita dei beni pignorati anche facendoli trasportare in altri comuni.
Ove la vendita abbia avuto luogo, il prezzo dovrà essere rimesso all’esattore per il seguito prescritto dall’art. 74.
Art. 74 - (Deposito degli atti e del prezzo)
Gli atti del procedimento di espropriazione presso il debitore, compresa la prova degli adempimenti prescritti dall’art. 498 del codice di procedura civile, debbono essere depositati nella cancelleria della pretura nel termine di dieci giorni dalla vendita dei beni comunque effettuata.
Nello stesso termine, salvo il disposto del terzo comma, la somma ricavata dalla vendita deve essere consegnata al cancelliere per essere depositata nella forma dei depositi giudiziari.
Se nell’esecuzione non sono intervenuti altri creditori aventi diritto di prelazione prevalente o concorrente con quello dell’esattore ovvero se la somma ricavata dalla vendita basta a soddisfarli integralmente, il pretore autorizza l’esattore a ritenere l’ammontare del suo credito, depositando in cancelleria l’eventuale eccedenza ovvero, se non vi è stato intervento di creditori, restituendola al debitore.
Art. 75 - (Pignoramento presso terzi)
Se il terzo, presso il quale l’esattore ha proceduto al pignoramento, si dichiara o è dichiarato possessore di beni appartenenti al debitore, il pretore ordina la consegna dei beni stessi all’esattore, che procede alla vendita secondo le norme di questo titolo.
L’esattore per la vendita dei crediti del debitore pignorati presso terzi e per la riscossione dei crediti a lui assegnati si avvale della procedura prevista in questo titolo.
L’esattore, quando diviene assegnatario di un credito verso lo Stato, pagabile a rate per un periodo che supera di quattro anni la scadenza del contratto esattoriale, può cedere il credito all’erario e ha diritto al rimborso della quota a titolo di inesigibilità.
Della cessione viene dato atto con verbale del cancelliere competente.
Sezione IV
Disposizioni particolari in materia di espropriazione immobiliare
Art. 76 - (Pignoramento di fitti o pigioni)
L’atto di pignoramento di fitti o pigioni dovute da terzi al debitore contiene, in luogo della citazione di cui al n. 4) dell’art. 543 del codice di procedura civile, l’ordine all’affittuario o all’inquilino di pagare direttamente all’esattore i fitti o pigioni scaduti nel termine di quindici giorni dalla notifica ed i fitti o pigioni da scadere alle rispettive scadenze fino a concorrenza del credito esattoriale.
Nel caso di inottemperanza all’ordine di pagamento si procede, previa citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le norme del codice di procedura civile.
Art. 77 - (Procedura presso pubbliche amministrazioni ed altri enti per debiti di terzi)
Se la procedura presso terzi promossa nei confronti dello Stato, delle regioni, delle provincie, dei comuni e di ogni altro ente assoggettato al controllo della Corte dei conti ha avuto, in tutto o in parte, esito negativo, gli indicati enti non possono effettuare pagamenti, a favore del contribuente, per un periodo di cinque anni dalla data della dichiarazione prevista dall’art. 547 del codice di procedura civile, se questi non prova, con certificato rilasciato dall’esattoria, l’avvenuto pagamento delle imposte per le quali si è proceduto.
La disposizione non si applica a pagamenti corrispondenti a crediti dichiarati impignorabili per legge.
Art. 78 - (Onere di preventiva esecuzione sui beni mobili ed ordine delle procedure immobiliari)
Il concessionario può avvalersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge quando l’ammontare del credito per il quale si deve procedere è superato a lire dieci milioni. Quando l’ammontare è inferiore il concessionario può procedere all’esecuzione sugli immobili soltanto se è risultata infruttuosa o insufficiente l’esecuzione sui beni mobili del debitore .
Quando si procede per la riscossione di imposte locali sui redditi relativi al reddito dominicale dei terreni, al reddito agrario e al reddito dei fabbricati iscritti a ruolo a nome di più persone, tenute in solido al pagamento ai sensi dell’art. 34, l’intendente di finanza ha facoltà di dispensare l’esattore dalla preventiva esecuzione sui beni mobili nei confronti delle persone che abbiano versato una somma corrispondente alla propria quota.
Si può procedere ad esecuzione su immobili siti fuori dal comune nel quale l’imposta è dovuta soltanto se è risultata infruttuosa o insufficiente l’esecuzione sugli immobili siti nel comune stesso.
Art. 79 - (Estensione dell’espropriazione)
L’esecuzione deve limitarsi a immobili il cui valore complessivo, determinato ai sensi dell’art. 84, primo comma, e diminuito del valore delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito esattoriale, non ecceda il doppio del debito.
L’esattore per la riscossione dell’imposta locale sui redditi relativa ai redditi fondiari può procedere sull’immobile per il quale l’imposta è dovuta anche quando la proprietà dello stesso è passata a persona diversa da quella iscritta a ruolo. Tale facoltà sussiste limitatamente all’imposta dovuta per l’anno un cui è avvenuto il passaggio di proprietà e per l’anno precedente.
L’esattore può omettere la procedura in immobiliare quando l’ammontare delle quote d’imposta erariale per le quali deve procedere non è superiore a lire 100.000 #350351# .
Tale limite potrà essere aggiornato ogni triennio con apposito decreto del Ministro per le finanze, sulla base delle eventuali variazioni delle rendite catastali .
Art. 80 - (Espropriazione di immobili di aziende cedute)
L’esattore può procedere sull’immobile che costituisce bene strumentale dell’azienda per il recupero dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell’imposta locale sui redditi nonché relative sopratasse, pene pecuniarie e interessi dovuti da tutti i precedenti titolari quando alla formazione dell’imponibile nei loro confronti hanno concorso i redditi derivanti dall’azienda ceduta.
Si applicano i commi secondo, terzo, quarto e quinto dell’art. 66.
Art. 81 - (Avviso di vendita)
Il pignoramento immobiliare si esegue mediante la trascrizione, a norma del secondo comma dell’art. 555 del codice di procedura civile, di un avviso di vendita contenente:
a) le generalità del debitore;
b) la descrizione degli immobili con le indicazioni catastali, la precisazione dei confini e del reddito;
c) il giorno, l’ora e il luogo del primo, del secondo e del terzo incanto con intervallo minimo di dieci giorni tra i primi due e di sessanta giorni tra il secondo e il terzo;
d) l’ammontare del credito esattoriale distinto per imposta, per periodi d’imposta, per indennità di mora e per spese di esecuzione già maturate;
e) il prezzo base dell’incanto;
f) la misura minima dell’aumento da apportare alle offerte;
g) l’avvertenza che le spese di vendita e gli oneri tributari concernenti il trasferimento sono a carico dell’aggiudicatario;
h) l’ammontare della cauzione e il termine entro il quale deve essere prestata dagli offerenti;
i) l’ingiunzione di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni assoggettati alla espropriazione e i frutti di essi.
L’avviso di vendita, immediatamente dopo la trascrizione, è notificato al debitore.
Art. 82 - (Pubblicazione e notificazione dell’avviso di vendita)
Almeno venti giorni prima di quello fissato per il primo incanto l’avviso di vendita è inserito nel foglio degli annunci legali della provincia ed è affisso, a cura dell’ufficiale esattoriale, alla porta esterna della pretura e all’albo del comune o dei comuni nel cui territorio sono situati gli immobili. Su istanza del debitore o dell’esattore il pretore può ordinare, quando ne ravvisi l’utilità, che degli incanti sia data notizia al pubblico a mezzo di giornali ovvero con altre opportune forme di pubblicità commerciale a spese della parte richiedente.
L’avviso deve essere inoltre notificato, almeno dieci giorni prima di quello fissato per il primo incanto, ai direttari o nudi proprietari ed ai creditori aventi diritti di prelazione sugli immobili pignorati, giusta le risultanze dei certificati ed elenchi rilasciati all’esattore, ai sensi dell’art. 57, in data non anteriore di oltre trenta giorni da quella di inserzione dell’avviso nel foglio degli annunci legali. Nell’ipotesi prevista dall’art. 79, secondo comma, l’avviso deve essere notificato anche al nuovo proprietario.
Art. 83 - (Deposito degli atti in cancelleria)
Almeno cinque giorni prima di quello fissato per il primo incanto debbono essere depositati nella cancelleria della pretura tutti gli atti del procedimento, compresi il certificato catastale, l’elenco delle iscrizioni e trascrizioni e la prova degli adempimenti prescritti dagli articoli 81 e 82.
Art. 84 - (Prezzo base e cauzione)
Il prezzo base dell’incanto è pari all’importo considerato dalle disposizioni previste dall’art. 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 .
Se per il bene pignorato non si rende possibile determinare il prezzo base secondo le disposizioni del primo comma ovvero trattasi di terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, il prezzo è stabilito con perizia dell’ufficio tecnico erariale. Le spese di perizia sono recuperate dal concessionario unitamente al credito d’imposta .
La cauzione prevista dall’art. 580 del codice di procedura civile è fissata nella misura del dieci per cento del prezzo base. Tale misura rimane immutata anche per gli incanti successivi al primo.
Art. 85 - (Secondo e terzo incanto)
Se la vendita non ha luogo al primo incanto per mancanza di offerte valide si procede al secondo incanto nel giorno fissato dall’avviso di vendita e col ribasso di un terzo sul prezzo determinato a norma dell’art. 84.
Qualora la vendita non abbia luogo nemmeno al secondo incanto si può procedere, previa autorizzazione dell’intendente di finanza, ad un terzo incanto col ribasso di due terzi sul prezzo determinato a norma dell’art. 84.
Capo III
DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE DI BENI MOBILI REGISTRATI
Art. 86 - (Formalità per l’autorizzazione al terzo incanto)
Ai fini dell’autorizzazione prevista dal secondo comma dell’art. 85 l’esattore, nel termine di dieci giorni dalla data del secondo incanto, deve informare l’ufficio delle imposte e trasmettere tutti gli atti della procedura esecutiva.
L’ufficio trasmette gli atti all’intendente di finanza esprimendo il proprio motivato parere circa l’opportunità di procedere al terzo incanto.
L’intendente di finanza comunica la sua decisione all’esattore almeno otto giorni prima della data fissata per il terzo incanto.
Quando trattasi di appezzamenti di terreni siti in zone abbandonate o impervie, l’esattore è tenuto a segnalarli all’intendente di finanza con la richiesta di autorizzazione a procedere al terzo incanto. L’intendente di finanza, prima di accordare l’autorizzazione, interpella l’ispettorato provinciale dell’agricoltura per conoscere se l’eventuale devoluzione allo Stato possa essere utile alle esigenze della bonifica, dell’assestamento delle zone incolte o franose e alla coltura boschiva.
Capo IV
PROCEDURE CONCORSUALI
Sezione I
Fallimento e liquidazione coatta amministrativa
Art. 87 - (Devoluzione allo Stato)
Quando il terzo incanto non è stato autorizzato o quando ha esito negativo l’immobile è devoluto di diritto allo Stato per il minor prezzo tra il prezzo base dell’incanto determinato ai sensi del secondo comma dell’art. 85 e l’ammontare dell’imposta e della relativa sopratassa, pene pecuniarie e interessi per i quali ha avuto luogo l’esecuzione.
Il verbale di esito negativo del terzo incanto, corredato dal provvedimento autorizzativo dell’intendente di finanza, costituisce titolo per la trascrizione della devoluzione sui registri immobiliari e per la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie relative all’immobile stesso.
Art. 88 - (Pagamento e distribuzione del prezzo)
Nel termine di tre giorni dalla vendita l’aggiudicatario deve pagare il prezzo dovuto al cancelliere della pretura, che lo deposita nelle forme dei depositi giudiziari.
Se nell’esecuzione non sono intervenuti altri creditori aventi diritto di prelazione prevalente o concorrente con quello dell’esattore, il pretore dispone immediatamente il pagamento della somma spettante all’esattore. L’eventuale eccedenza è dal cancelliere depositata a norma del comma precedente ai fini della distribuzione ovvero, se non vi è stato intervento di creditori, restituita all’espropriato.
Scarica il testo integrale di:
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
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Documento aggiornato in data 02.04.2010
Lex rei sitae.