Servizio sanitario nazionale Legge 933 1978

Legge 23 dicembre 1978, n. 833

Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale.

(Gazz. Uff., 28 dicembre 1978, n. 360 Suppl. Ord.)



Art. 74 - (Indennità economiche temporanee)
A decorrere dal 1° gennaio 1980 e sino all’entrata in vigore della legge di riforma del sistema previdenziale, l’erogazione delle prestazioni economiche per malattia e per maternità previste dalle vigenti disposizioni in materia già erogate dagli enti, casse, servizi e gestioni autonome estinti e posti in liquidazione ai sensi della legge 17 agosto 1974, n. 386, di conversione con modificazioni del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, è attribuita all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che terrà apposita gestione. A partire dalla stessa data la quota parte dei contributi di legge relativi a tali prestazioni è devoluta all’INPS ed è stabilita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro del tesoro.
Resta ferma presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) la gestione dell’assicurazione contro la tubercolosi, con compiti limitati all’erogazione delle sole prestazioni economiche.
Entro la data di cui al primo comma con legge dello Stato si provvede a riordinare la intera materia delle prestazioni economiche per maternità, malattia ed infortunio.


Art. 75 - (Rapporto con gli enti previdenziali)
Entro il 31 dicembre 1980, con legge dello Stato sono disciplinati gli aspetti previdenziali connessi con le competenze in materia di medicina legale attribuite alle unità sanitarie locali ai sensi dell’articolo 14, lettera q).
Sino all’entrata in vigore della legge di cui al precedente comma gli enti previdenziali gestori delle assicurazioni invalidità, vecchiaia, superstiti, tubercolosi, assegni familiari, infortuni sul lavoro e malattie professionali conservano le funzioni concernenti le attività medico-legali ed i relativi accertamenti e certificazioni, nonché i beni, le attrezzature ed il personale strettamente necessari all’espletamento delle funzioni stesse, salvo quanto disposto dal comma successivo.
Fermo restando il termine sopra previsto gli enti previdenziali di cui al precedente comma stipulano convenzioni con le unità sanitarie locali per utilizzare i servizi delle stesse, ivi compresi quelli medico-legali, per la istruttoria delle pratiche previdenziali.
Le gestioni commissariali istituite ai sensi dell’articolo 12-bis del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, come modificato dallalegge di conversione 17 agosto 1974, n. 386, in relazione ai compiti di assistenza sanitaria degli enti previdenziali di cui al secondo comma cessano secondo le modalità e nei termini di cui all’articolo 61.
Gli enti previdenziali di cui al presente articolo, fino alla data indicata nel primo comma, applicano al personale medico dipendente dagli stessi gli istituti normativi previsti specificamente per i medici dalle norme delegate di cui all’articolo 47.


Art. 76 - (Modalità transitorie per la riscossione dei contributi obbligatori di malattia)
Fino al 31 dicembre 1979 gli adempimenti relativi all’accertamento, alla riscossione e al recupero in via giudiziale dei contributi sociali di malattia e di ogni altra somma ad essi connessa restano affidati agli enti mutualistici ed altri istituti e gestioni interessati, posti in liquidazione ai sensi dellalegge 29 giugno 1977, n. 349.
A decorrere dal 1° gennaio 1980 e fino alla completa fiscalizzazione degli oneri sociali tali adempimenti sono affidati all’INPS, che terrà contabilità separate per ciascuno degli enti o gestioni soppressi e vi provvederà secondo le norme e le procedure in vigore per l’accertamento e la riscossione dei contributi di propria pertinenza.
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I contributi di competenza degli enti di malattia dovranno affluire in apposito conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al Ministero del tesoro, mediante versamento da parte dei datori di lavoro o degli esattori od enti, incaricati della riscossione a mezzo ruolo, con bollettino di conto corrente postale o altro idoneo sistema stabilito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.
Restano salve le sanzioni penali previste in materia dalla vigente legislazione.
Per l’attuazione dei nuovi compiti provvisoriamente attribuiti ai sensi del presente articolo, l’INPS, sia a livello centrale che periferico, è tenuto ad avvalersi di personale degli enti già preposti a tali compiti. Le competenze fisse ed accessorie ed i relativi oneri riflessi sono a carico dell’INPS.
A decorrere dal 1° gennaio 1980 vengono affidati all’INPS gli adempimenti previsti da convenzioni già stipulate con l’INAM ai sensi dellalegge 4 giugno 1973, n. 311, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a carattere nazionale.


Art. 77 - (Liquidazione degli enti soppressi e ripiano delle loro passività)
Fermo restando quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 60, alla liquidazione degli enti, casse, servizi e gestioni autonome di cui all’articolo 12-bis del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, come modificato dallalegge di conversione 17 agosto 1974, n. 386, si provvede, entro 18 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, sulla base delle direttive emanate, in applicazione dell’art. 4, quarto comma, L. 29 giugno 1977, n. 349, dal comitato centrale istituito con lo stesso articolo 4.
Prima che siano esaurite le operazioni di liquidazione degli enti, casse, servizi e gestioni autonome di cui al precedente comma, i commissari liquidatori provvedono a definire tutti i provvedimenti da adottarsi in esecuzione di decisioni degli organi di giustizia amministrativa non più suscettibili di impugnativa. Entro lo stesso periodo i commissari liquidatori provvedono, ai soli fini giuridici, alla ricostruzione della carriera dei dipendenti che, trovandosi in aspettativa per qualsiasi causa, ne abbiano diritto al termine della aspettativa in base a norme di legge o regolamentari.
Le gestioni di liquidazione che non risultano chiuse nel termine di cui al primo comma sono assunte dallo speciale ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro di cui allalegge 4 dicembre 1956, n. 1404.
I commissari liquidatori delle gestioni di cui al terzo comma cessano dalle loro funzioni il trentesimo giorno successivo alla data di assunzione delle gestioni stesse da parte dell’ufficio liquidazioni. Entro tale termine essi devono consegnare all’ufficio liquidazioni medesimo tutte le attività esistenti, i libri contabili, gli inventari ed il rendiconto della loro intera gestione.
Le disponibilità finanziarie delle gestioni di cui al terzo comma sono fatte affluire in apposito conto corrente infruttifero di tesoreria dal quale il Ministro del tesoro può disporre prelevamenti per la sistemazione delle singole liquidazioni e per la copertura dei disavanzi di quelle deficitarie.
Eventuali disavanzi di liquidazione, che non è possibile coprire a carico del conto corrente di cui al quinto comma, saranno finanziati a carico del fondo previsto dall’art. 14, L. 4 dicembre 1956, n. 1404, per la cui integrazione il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di ricorso al mercato finanziario con la osservanza delle norme di cui all’art. 1 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nellalegge 17 agosto 1974, n. 386. Agli oneri derivanti dalle predette operazioni finanziarie si provvede per il primo anno con una corrispondente maggiorazione delle operazioni stesse per gli anni successivi con appositi stanziamenti da iscrivere annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Per le esigenze della gestione di liquidazione di cui al terzo comma si applica il disposto dell’art. 12, quarto comma, L. 4 dicembre 1956, n. 1404.


Art. 78 - (Norme fiscali)
I trasferimenti di beni mobili ed immobili dipendenti dall’attuazione della presente legge, sono esenti, senza limiti di valore, dalle imposte di bollo, di registro, di incremento di valore, ipotecarie, catastali e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura.


Art. 79 - (Esercizio delle deleghe legislative)
Le norme delegate previste dalla presente legge sono emanate, con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, dell’interno e del bilancio e della programmazione economica e degli altri Ministri, in ragione delle rispettive competenze indicate nei precedenti articoli, adottando la procedura complessivamente prevista dall’art. 8, L. 22 luglio 1975, n. 382. Per l’esercizio delle deleghe di cui agli articoli 23, 24, 37, 42, 47 e 59 in luogo della Commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all’art. 52, L. 10 febbraio 1953, n. 62, e successive modificazioni e integrazioni, i pareri sono espressi da una apposita commissione composta da 10 deputati e 10 senatori nominati, in rappresentanza proporzionale dei gruppi parlamentari, dai Presidenti delle rispettive Camere.


Art. 80 - (Regioni a statuto speciale)
Restano salve le competenze statutarie delle regioni a statuto speciale nelle materie disciplinate dalla presente legge. Restano ferme altresì le competenze spettanti alle province autonome di Trento e di Bolzano secondo le forme e condizioni particolari di autonomia definite dal D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione, nel rispetto, per quanto attiene alla provincia autonoma di Bolzano, anche delle norme relative alla ripartizione proporzionale fra i gruppi linguistici e alla parificazione delle lingue italiana e tedesca. .
Al trasferimento delle funzioni, degli uffici, del personale e dei beni alle regioni Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, nonché alle province autonome di Trento e di Bolzano, si provvederà con le procedure previste dai rispettivi statuti.
Appositi accordi o convenzioni regolano i rapporti tra la Regione Valle d’Aosta e l’Ordine Mauriziano per quanto riguarda la utilizzazione dello Stabilimento di ricovero e cura di Aosta.


Art. 81 - (Assistenza ai mutilati e agli invalidi civili)
Il trasferimento delle funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria protesica e specifica a favore dei mutilati e invalidi di cui all’articolo 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché dei sordomuti e ciechi civili diventa operativo a partire dal 1° luglio 1979.


Art. 82 - (Variazioni al bilancio dello Stato)
Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 83 - (Entrata in vigore della legge)
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Le disposizioni di cui ai Capi II, III e V del Titolo I e quelle di cui al Titolo III avranno effetto dal 1° gennaio 1979. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


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Legge 23 dicembre 1978, n. 833

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Documento aggiornato in data 10.09.2009

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Cibi condimentum esse famem.