Sviluppo Legge 99 2009 internazionalizzazione imprese energia nucleare

Legge 23 luglio 2009, n. 99

Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.

(Gazz. Uff. 31 luglio 2009, n. 136 Suppl. Ord.)

1. Per lo svolgimento di servizi ferroviari passeggeri aventi origine e destinazione nel territorio nazionale, per i quali sia necessario l’accesso alla infrastruttura ferroviaria nazionale, le imprese ferroviarie devono essere in possesso di apposita licenza valida in ambito nazionale rilasciata con le procedure previste dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i requisiti in termini di capacità finanziaria e professionale che le imprese richiedenti devono possedere ai fini del rilascio della licenza, nonché i servizi minimi che le stesse devono assicurare in termini di servizi complementari all’utenza.
3. Il rilascio della licenza per i servizi nazionali passeggeri può avvenire esclusivamente nei confronti di imprese aventi sede legale in Italia e, qualora siano controllate, ai sensi dell’articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, da imprese aventi sede all’estero, nei limiti dei medesimi princìpi di reciprocità previsti per il rilascio del titolo autorizzatorio di cui all’articolo 131, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
4. Le imprese che alla data di entrata in vigore della presente legge siano già in possesso del titolo autorizzatorio di cui all’articolo 131, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 possono richiedere la conversione dello stesso in licenza nazionale, previa dimostrazione dell’avvio delle attività finalizzate all’ottenimento del certificato di sicurezza.
5. Le imprese già in possesso di titolo autorizzatorio e che abbiano già iniziato la loro attività continuano ad avere accesso all’infrastruttura nazionale, ferma restando la necessità di richiedere entro il termine di cui al comma 4 la conversione dello stesso in licenza nazionale.


Art. 59. (Limitazioni ai servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale)
1. Dal 1º gennaio 2010, le imprese ferroviarie che forniscono servizi di trasporto internazionale di passeggeri hanno il diritto di far salire e scendere passeggeri tra stazioni nazionali situate lungo il percorso del servizio internazionale, senza il possesso della licenza nazionale di cui all’articolo 58, a condizione che la finalità principale del servizio sia il trasporto di passeggeri tra stazioni situate in Stati membri diversi. Il rispetto di tale condizione è valutato in base a criteri, determinati con provvedimento dell’Organismo di regolazione di cui all’articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n.188, quali la percentuale del volume di affari e di carico, rappresentata rispettivamente dai passeggeri sulle tratte nazionali e sulle tratte internazionali, nonché la percorrenza coperta dal servizio.
2. Lo svolgimento di servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale, ivi compresa la parte di servizi internazionali svolta sul territorio italiano, può essere soggetto a limitazioni nel diritto di far salire e scendere passeggeri in stazioni situate lungo il percorso del servizio, nei casi in cui il loro esercizio possa compromettere l’equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico in termini di redditività di tutti i servizi coperti da tale contratto, incluse le ripercussioni sul costo netto per le competenti autorità pubbliche titolari del contratto, domanda dei passeggeri, determinazione dei prezzi dei biglietti e relative modalità di emissione, ubicazione e numero delle fermate, orario e frequenza del nuovo servizio proposto.
3. L’Organismo di regolazione di cui al comma 1, entro due mesi dal ricevimento di tutte le informazioni necessarie, stabilisce se un servizio ferroviario rispetta le condizioni ed i requisiti di cui ai commi 1 e 2 e, se del caso, dispone le eventuali limitazioni al servizio, in base ad un’analisi economica oggettiva e a criteri prestabiliti, previa richiesta:
a) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) del gestore dell’infrastruttura;
c) della o delle regioni titolari del contratto di servizio pubblico;
d) della impresa ferroviaria che fornisce il servizio pubblico.
4. L’Organismo di regolazione motiva la sua decisione e ne informa tutte le parti interessate, precisando il termine entro il quale le medesime possono richiedere il riesame della decisione e le relative condizioni cui questo è assoggettato.


Art. 60. (Modifiche al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422)
1. Al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 18:
1) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. I servizi di trasporto pubblico ferroviario, qualora debbano essere svolti anche sulla rete infrastrutturale nazionale, sono affidati dalle regioni ai soggetti in possesso del titolo autorizzatorio di cui all’articolo 3, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, ovvero della apposita licenza valida in ambito nazionale rilasciata con le procedure previste dal medesimo decreto legislativo n. 188 del 2003»;
2) al comma 2, lettera a), dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Tale esclusione non si applica alle imprese ferroviarie affidatarie di servizi pubblici relativamente all’espletamento delle prime gare aventi ad oggetto servizi già forniti dalle stesse»;
3) al comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«g-bis) relativamente ai servizi di trasporto pubblico ferroviario, la definizione di meccanismi certi e trasparenti di aggiornamento annuale delle tariffe in coerenza con l’incremento dei costi dei servizi, che tenga conto del necessario miglioramento dell’efficienza nella prestazione dei servizi, del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi, di cui all’articolo 19, comma 5, del tasso di inflazione programmato, nonché del recupero di produttività e della qualità del servizio reso»;
b) all’articolo 19, comma 3, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed i criteri di aggiornamento annuale di cui all’articolo 18, comma 2, lettera g-bis)».


Art. 61. (Ulteriori disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)
1. Al fine di armonizzare il processo di liberalizzazione e di concorrenza nel settore del trasporto pubblico regionale e locale con le norme comunitarie, le autorità competenti all’aggiudicazione di contratti di servizio, anche in deroga alla disciplina di settore, possono avvalersi delle previsioni di cui all’articolo 5, paragrafi 2, 4, 5 e 6, e all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007. Alle società che, in Italia o all’estero, risultino aggiudicatarie di contratti di servizio ai sensi delle previsioni del predetto regolamento (CE) n. 1370/2007 non si applica l’esclusione di cui all’articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.


Art. 62. (Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188)
1. Al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3, comma 1, lettera r), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ai sensi dell’articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287»;
b) all’articolo 6, comma 2, la lettera a) è abrogata e alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «limitatamente ai servizi a committenza pubblica»;
c) all’articolo 9, dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. Nei casi di cui al comma 7, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti verifica altresì la permanenza delle condizioni per il rilascio del titolo autorizzatorio di cui all’articolo 131, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con particolare riferimento alla condizione di reciprocità qualora si tratti di imprese aventi sede all’estero o loro controllate ai sensi dell’articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287»;
d) all’articolo 12, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Il gestore dell’infrastruttura ferroviaria mette a disposizione delle imprese ferroviarie, nei termini e con le modalità previste dal presente decreto, l’infrastruttura ferroviaria e presta i servizi di cui all’articolo 20, nel rispetto dei princìpi di non discriminazione e di equità, allo scopo di garantire un’efficiente gestione della rete, nonché di conseguire la massima utilizzazione della relativa capacità»;
e) all’articolo 17:
1) al comma 3, primo periodo, le parole: «di circolazione» sono sostituite dalle seguenti: «dei servizi di gestione d’infrastruttura forniti»;
2) al comma 10, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2008» sono soppresse;
3) dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:
«11-bis. Relativamente alla corrente di trazione di cui alla lettera e) del comma 5, il relativo prezzo di fornitura è determinato secondo i seguenti princìpi:
a) applicazione delle condizioni di approvvigionamento a minor costo ai servizi oggetto di contratti di servizio pubblico, al fine di minimizzare il costo del servizio universale;
b) computo dei consumi medi per tipologia di treno;
c) calcolo del costo dell’energia per fasce orarie;
d) applicazione di meccanismi di adeguamento alle condizioni del mercato dell’energia elettrica, anche tramite conguagli alle imprese ferroviarie, sulla base dei costi di approvvigionamento effettivamente sostenuti dal gestore dell’infrastruttura e comunicati alle imprese ferroviarie»;
f) all’articolo 20:
1) al comma 2, le lettere g), h) e i) sono abrogate;
2) al comma 5, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
«c-bis) servizi di manovra;
c-ter) controllo della circolazione di treni che effettuano trasporti di merci pericolose, previa sottoscrizione di contratti specifici con il gestore dell’infrastruttura;
c-quater) assistenza alla circolazione di treni speciali, previa sottoscrizione di contratti specifici con il gestore dell’infrastruttura»;
3) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis. Il gestore dell’infrastruttura, ove decida di fornire alcuni dei servizi di cui al comma 5 ma non intenda prestarli direttamente, provvede ad affidarne la gestione a sue società controllate ovvero, con procedure trasparenti nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, a soggetti terzi, nel rispetto delle esigenze di accesso equo, trasparente e non discriminatorio da parte delle imprese ferroviarie»;
4) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. I raccordi ferroviari di accesso e, ove disponibile, la prestazione di servizi connessi con attività ferroviarie nei terminali, nei porti e negli interporti che servono o potrebbero servire più di un cliente finale, sono forniti a tutte le imprese ferroviarie in maniera equa, non discriminatoria e trasparente e le richieste da parte delle imprese ferroviarie possono essere soggette a restrizioni soltanto se esistono alternative valide a condizioni di mercato»;
g) all’articolo 23:
1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «delle tracce orarie richieste» sono inserite le seguenti: «e degli eventuali servizi connessi»;
2) al comma 5, al terzo periodo, le parole: «, e comunque non superiore a dieci anni,» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Un periodo superiore ai dieci anni è possibile solo in casi particolari, in presenza di cospicui investimenti a lungo termine e soprattutto se questi costituiscono l’oggetto di impegni contrattuali»;
3) al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «sotto forma di tracce orarie» sono inserite le seguenti: «e dei servizi connessi»;
h) all’articolo 24, comma 1, le parole: «sotto forma di tracce orarie» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «sotto forma di tracce orarie e dei connessi servizi di cui all’articolo 20, comma 2, lettere b) e c)»;
i) all’articolo 25, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Le imprese ferroviarie e le associazioni internazionali di imprese ferroviarie devono, preliminarmente alla sottoscrizione del contratto per la concessione dei diritti di utilizzo, essere in possesso del certificato di sicurezza».


Art. 63. (Ulteriori misure in materia di trasporti ferroviari)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i servizi ferroviari di interesse locale di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, svolti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano sono attribuiti, anche in attesa dell’adozione delle norme di attuazione degli statuti di cui all’articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 422 del 1997, alla competenza delle medesime regioni e province autonome. A tal fine il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al trasferimento delle risorse, in conformità agli ordinamenti finanziari delle singole regioni e province autonome, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, utilizzando le risorse già destinate a tale titolo al pagamento dei corrispettivi in favore di Trenitalia Spa derivanti dal contratto di servizio in essere con lo Stato, sulla base di un piano di riparto predisposto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le regioni e le provincie autonome interessate.


Art. 64. (Disposizioni in materia di farmaci)
1. La disposizione di cui alla lettera g) del comma 796 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applica, fino al 31 dicembre 2009, su richiesta delle imprese interessate, anche ai farmaci immessi in commercio dopo il 31 dicembre 2006. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) definisce le modalità tecniche applicative della disposizione di cui al primo periodo.
La presente legge munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


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Legge 23 luglio 2009, n. 99

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Documento aggiornato in data 07.05.2010

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