TAR Legge 1034 1971 istituzione tribunali amministrativi regionali

Legge 6 dicembre 1971, n. 1034

Istituzione dei tribunali amministrativi regionali.

(Gazz. Uff., 13 dicembre 1971, n. 314)

TAR istituzione tribunali amministrativi regionaliTitolo I
ISTITUZIONE E COMPETENZE DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI


Art. 1
Sono istituiti tribunali amministrativi regionali, quali organi di giustizia amministrativa di primo grado.
Le loro circoscrizioni sono regionali e comprendono le province facenti parte delle singole regioni. Essi hanno sede nei capoluoghi di regione.
Nelle regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzi, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia sono istituite sezioni staccate, le cui sedi e le cui circoscrizioni saranno stabilite nelle norme di attuazione della presente legge previste nell’articolo 52.
Una sezione staccata con ordinamento speciale è pure istituita nella regione Trentino-Alto Adige. Essa ha sede a Bolzano e alla sua disciplina si provvede con altra legge.
Il tribunale amministrativo regionale del Lazio, oltre una sezione staccata, ha tre sezioni con sede a Roma.


Art. 2
Il tribunale amministrativo regionale decide:
a) sui ricorsi già attribuiti dagli articoli 1 e 4 del testo unico approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1058, e successive modificazioni, alla giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale;
b) sui ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere per violazione di legge contro atti e provvedimenti emessi:
1) dagli organi periferici dello Stato e degli enti pubblici a carattere ultraregionale, aventi sede nella circoscrizione del tribunale amministrativo regionale;
2) dagli enti pubblici non territoriali aventi sede nella circoscrizione del tribunale amministrativo regionale e che esclusivamente nei limiti della medesima esercitano la loro attività;
3) dagli enti pubblici territoriali compresi nella circoscrizione del tribunale amministrativo regionale.


Art. 3
Sono devoluti alla competenza dei tribunali amministrativi regionali i ricorsi per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge contro atti e provvedimenti emessi dagli organi centrali dello Stato e degli enti pubblici a carattere ultraregionale.
Per gli atti emessi da organi centrali dello Stato o di enti pubblici a carattere ultraregionale, la cui efficacia è limitata territorialmente alla circoscrizione del tribunale amministrativo regionale, e per quelli relativi a pubblici dipendenti in servizio, alla data di emissione dell’atto, presso uffici aventi sede nella circoscrizione del tribunale amministrativo regionale la competenza è del tribunale amministrativo regionale medesimo.
Negli altri casi, la competenza, per gli atti statali, è del tribunale amministrativo regionale con sede a Roma; per gli atti degli enti pubblici a carattere ultraregionale è del tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede l’ente.


Art. 4
Nelle materie indicate negli articoli 2 e 3 la competenza spetta ai tribunali amministrativi regionali per i ricorsi aventi ad oggetto diritti ed interessi di persone fisiche o giuridiche, la cui tutela non sia attribuita all’autorità giudiziaria ordinaria, o ad altri organi di giurisdizione.


Art. 5
Sono devoluti alla competenza dei tribunali amministrativi regionali i ricorsi contro atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici. Si applicano, ai fini dell’individuazione del tribunale competente, il secondo e il terzo comma dell’articolo 3 .
Resta salva la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria per le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi e quelle dei tribunali delle acque pubbliche e del tribunale superiore delle acque pubbliche, nelle materie indicate negli articoli 140-144 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775.


Art. 6
Il tribunale amministrativo regionale è competente a decidere sui ricorsi concernenti controversie in materia di operazioni per le elezioni dei consigli comunali, provinciali e regionali.
Con la decisione dei ricorsi il tribunale amministrativo regionale esercita i poteri e adotta i provvedimenti di cui all’articolo 84 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, modificato dallalegge 23 dicembre 1966, n. 1147.
Rimangono salve, per le azioni popolari e le impugnative consentite agli elettori, le norme dell’articolo 7 della legge 23 dicembre 1966, numero 1147, e dell’articolo 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108.


Art. 7
Il tribunale amministrativo regionale esercita giurisdizione di merito nei casi preveduti dall’articolo 27 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, ed in quelli previsti dall’articolo 1 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1058 .
Il tribunale amministrativo regionale esercita giurisdizione esclusiva nei casi previsti dall’articolo 29 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, e in quelli previsti dall’articolo 4 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1058, e successive modificazioni, nonché nelle materie di cui all’articolo 5, primo comma, della presente legge.
Il tribunale amministrativo regionale, nell’ambito della sua giurisdizione, conosce anche di tutte le questioni relative all’eventuale risarcimento del danno, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, e agli altri diritti patrimoniali consequenziali. Restano riservate all’autorità giudiziaria ordinaria le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacità dei privati individui, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio, e la risoluzione dell’incidente di falso .
Il tribunale amministrativo regionale giudica anche in merito nei casi previsti dall’articolo 29, numeri 2), 3), 4), 5) e 8) del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054.


Art. 8
Il tribunale amministrativo regionale, nelle materie in cui non ha competenza esclusiva, decide con efficacia limitata di tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale.
La risoluzione dell’incidente di falso e le questioni concernenti lo stato e la capacità dei privati individui restano di esclusiva competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio.


Titolo II
COMPOSIZIONE DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI


Art. 9
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Presidenza dei tribunali amministrativi regionali, è nominato per ciascun tribunale amministrativo regionale, all’inizio di ogni anno, il presidente, da scegliere tra i presidenti di sezione del Consiglio di Stato o tra i consiglieri di Stato.
Con lo stesso decreto e con le medesime modalità sono nominati presso ciascun tribunale amministrativo regionale non meno di cinque magistrati amministrativi regionali appartenenti al ruolo previsto dall’articolo 12.
Per i tribunali amministrativi regionali formati di più sezioni, nonché per le sezioni istituite nel tribunale amministrativo regionale del Lazio deve essere sempre nominato un presidente di sezione del Consiglio di Stato.


Art. 10
Il tribunale amministrativo regionale decide con l’intervento del presidente e di due magistrati amministrativi regionali.
In mancanza del presidente, il collegio è presieduto dal magistrato amministrativo più anziano.


Art. 11
I presidenti di sezione del Consiglio di Stato sono destinati alla presidenza dei tribunali amministrativi regionali con il loro consenso, ovvero all’atto del conseguimento della nomina.
I presidenti di sezione del Consiglio di Stato destinati a presiedere i tribunali amministrativi regionali cessano, a domanda, da tale destinazione, secondo l’ordine di anzianità, e riassumono le loro funzioni in seno al Consiglio di Stato, quando presso il Consiglio stesso si verificano vacanze nei posti di presidente di sezione. Per la relativa sostituzione si procede nei modi previsti dal comma precedente.
I consiglieri di Stato possono essere destinati alla presidenza dei tribunali amministrativi regionali solo se abbiano almeno due anni di anzianità e col loro consenso. Per le sedi che rimangono scoperte la destinazione potrà avvenire d’ufficio, seguendo il criterio della minore anzianità di qualifica, tra i consiglieri che abbiano almeno due anni di anzianità.
I consiglieri di Stato, a domanda, possono riassumere le loro funzioni presso il Consiglio di Stato non prima di tre anni dalla loro destinazione. Possono continuare nella destinazione alla presidenza di un tribunale amministrativo regionale anche se siano nominati presidenti di sezione del Consiglio di Stato.


Art. 12
Per l’assolvimento delle funzioni previste dalla presente legge:
a) i posti di presidente di sezione di cui alla tabella A allegata alla legge 21 dicembre 1950, n. 1018, sono aumentati di dieci unità;
b) i posti di consigliere di Stato della tabella medesima sono parimenti aumentati di quattordici unità;
c) è istituito il ruolo dei magistrati amministrativi regionali, secondo la tabella allegata alla presente legge.


Art. 13
I magistrati amministrativi regionali si distinguono in consiglieri, primi referendari e referendari.
Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, ad essi sono estese le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale di corrispondente qualifica della magistratura del Consiglio di Stato, nelle qualifiche corrispondenti di consigliere, primo referendario e referendario.
Per i magistrati amministrativi regionali il trasferimento ad altra sede può essere disposto, nelle forme indicate dall’articolo 9 e su parere del Consiglio di Presidenza dei tribunali amministrativi regionali per una delle seguenti ragioni:
a) su domanda;
b) in seguito ad avanzamento;
c) in seguito all’insorgere di una situazione di incompatibilità prevista dalla legge;
d) per variazione nel numero dei magistrati da assegnare ai vari tribunali.
I magistrati amministrativi regionali non possono essere in alcun caso chiamati ad esercitare funzioni o ad espletare compiti diversi da quelli istituzionali.
Ad essi si estendono le altre cause di incompatibilità e le cause di ineleggibilità previste per i magistrati ordinari.


Art. 14
Le nomine a referendario sono conferite a seguito di concorso per titoli ed esami, al quale possono partecipare, purché non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età:
1) i magistrati dell’ordine giudiziario, che abbiano conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario, ed i magistrati amministrativi e della giustizia militare di qualifica equiparata;
2) gli avvocati dello Stato e i procuratori dello Stato con qualifica non inferiore a sostituti procuratori dello Stato;
3) i dipendenti dello Stato muniti della laurea in giurisprudenza, con qualifica non inferiore a direttore di sezione e equiparata, con almeno cinque anni di effettivo servizio di ruolo nella carriera direttiva;
4) gli assistenti universitari di ruolo alle cattedre di materie giuridiche, con almeno 5 anni di servizio;
5) i dipendenti delle regioni, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, muniti della laurea in giurisprudenza, che siano stati assunti attraverso concorsi pubblici ed abbiano almeno cinque anni di servizio effettivo di ruolo nella carriera direttiva;
6) gli avvocati iscritti all’albo da quattro anni ;
7) i consiglieri regionali, provinciali e comunali, muniti della laurea in giurisprudenza, che abbiano esercitato tali funzioni per almeno cinque anni;
8) gli ex componenti elettivi delle giunte provinciali amministrative, muniti di laurea in giurisprudenza, che abbiano esercitato le funzioni per almeno cinque anni.
La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composta da due consiglieri di Stato e da tre docenti universitari.


Art. 15
Le nomine a primo referendario sono conferite ai referendari con almeno sei anni di effettivo servizio, per due terzi mediante scrutinio per merito, comparativo e per un terzo secondo il turno di anzianità, previo giudizio di idoneità.
Le nomine vengono disposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Allo scrutinio per merito comparativo e al giudizio di idoneità provvede il Consiglio di Presidenza dei tribunali amministrativi regionali.


Art. 16
I consiglieri amministrativi regionali sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e su parere del Consiglio di Presidenza dei tribunali amministrativi regionali.
I posti che si rendono vacanti nel ruolo dei consiglieri amministrativi regionali sono conferiti ai primi referendari regionali, che abbiano prestato almeno sei anni di effettivo servizio nella qualifica.


Art. 17
A decorrere dal 1° gennaio del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, un quarto dei posti che si rendano vacanti nel ruolo dei consiglieri di Stato è riservato ai consiglieri amministrativi regionali con almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica.

Scarica il testo integrale di:
Legge 6 dicembre 1971, n. 1034

Altri articoli correlati:
Cerca altri contenuti nella nostra banca dati...

Documento aggiornato in data 18.10.2008

Iscrizione Newsletter