(Gazz. Uff., 13 dicembre 1971, n. 314)
Entro un mese dall’entrata in vigore della presente legge saranno indetti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tre concorsi per titoli ai seguenti posti di magistrato amministrativo regionale:
n. 18 posti di consigliere;
n. 27 posti di primo referendario;
n. 15 posti di referendario.
I tre concorsi saranno giudicati da una commissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e composta da due consiglieri di Stato e da tre docenti universitari.
Il giudizio sui titoli sarà integrato da un colloquio, cui verranno ammessi i concorrenti i cui titoli saranno stati meglio valutati, in numero non superiore al doppio dei posti messi a concorso.
La commissione espleterà i suoi lavori entro tre mesi.
Art. 46
Ai concorsi a posti di consigliere, previsti nell’articolo precedente, sono ammessi a partecipare:
a) i professori di ruolo di materie giuridiche nelle università con almeno tre anni di insegnamento;
b) i magistrati dell’ordine giudiziario, i magistrati amministrativi e della giustizia militare, gli avvocati dello Stato, con almeno sette anni di anzianità;
c) gli appartenenti alle carriere direttive amministrative dello Stato con qualifica non inferiore a ispettore generale o equiparata;
d) i professori incaricati di materie giuridiche nelle università e i professori di ruolo di materie giuridiche negli istituti tecnici con almeno quindici anni di insegnamento.
È prescritto il possesso di laurea in giurisprudenza.
Art. 47
Ai concorsi a posti di primo referendario previsti nell’articolo 45 sono ammessi a partecipare:
a) i professori di ruolo di materie giuridiche nelle università;
b) i magistrati dell’ordine giudiziario, i magistrati amministrativi e della giustizia militare, gli avvocati dello Stato, con almeno quattro anni di anzianità;
c) gli appartenenti alle carriere direttive amministrative dello Stato con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata;
d) gli impiegati della carriera direttiva di segreteria del Consiglio di Stato con qualifica non inferiore a direttore di segreteria;
e) i professori incaricati e aggregati e gli assistenti di ruolo di materie giuridiche nelle università e i professori di ruolo di materie giuridiche negli istituti tecnici con almeno otto anni di insegnamento;
f) gli avvocati con almeno sei anni di iscrizione nell’albo professionale.
È prescritto il possesso di laurea in giurisprudenza.
Art. 48
Ai concorsi a posti di referendario, previsti dall’articolo 45, sono ammessi coloro che siano in possesso di uno dei requisiti indicati ai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) dell’articolo 14 della presente legge.
Art. 49
Ai fini dell’esercizio delle attribuzioni ad esso conferite dalla presente legge, il Consiglio di Presidenza dei tribunali amministrativi regionali è composto dal Presidente del Consiglio di Stato, dai due presidenti di sezione del Consiglio di Stato più anziani, da due presidenti di tribunali amministrativi regionali e da quattro magistrati amministrativi regionali sorteggiati ogni due anni e non confermabili immediatamente.
Il Consiglio di Presidenza è costituito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Art. 50
I posti di consigliere di Stato disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, o che si renderanno successivamente vacanti, sono riservati nel numero necessario per le nomine da conferire ai primi referendari e referendari in servizio alla data medesima, al compimento del periodo stabilito dall’articolo 4 della legge 21 dicembre 1950, n. 1018.
I posti lasciati scoperti sono considerati posti di risulta ai fini delle nomine a referendario.
I primi referendari e referendari indicati nel primo comma, quando conseguiranno la nomina a consiglieri di Stato, precederanno nel ruolo del Consiglio di Stato medesimo i consiglieri che vi saranno trasferiti ai sensi dell’articolo 17 della presente legge.
I posti lasciati liberi dal personale di magistratura del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, collocati a riposo in applicazione dell’articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, non sono portati in diminuzione nella qualifica iniziale del rispettivo ruolo di appartenenza.
Art. 51
I funzionari della carriera direttiva amministrativa dell’amministrazione civile dell’interno, già presidenti o membri delle sezioni dei tribunali amministrativi per il contenzioso elettorale di cui alla legge 23 dicembre 1966, n. 1147, sono collocati, a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, nella posizione di soprannumero, nel ruolo di appartenenza.
Per il riassorbimento dei funzionari in soprannumero si osserva il disposto di cui all’articolo 5 della legge 19 ottobre 1959, n. 928.
Art. 52
Con regolamenti da emanarsi entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le norme di attuazione e le modalità di svolgimento dei concorsi previsti dall’articolo 14.
Art. 53
Le spese per il funzionamento dei tribunali amministrativi regionali, comprese quelle relative al personale di segreteria appartenente ai ruoli delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonché quelle per i locali, il loro arredamento e la loro manutenzione sono a carico dello Stato e sono sostenute dai commissari del Governo della regione o dalle autorità governative corrispondenti nelle regioni Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta.
Ai presidenti di sezione e ai consiglieri di Stato destinati a presiedere tribunali amministrativi regionali diversi da quello di Roma, nonché ai segretari generali dei tribunali medesimi, spetta, per i primi sei mesi, l’indennità di missione intera.
Le spese di funzionamento dei tribunali amministrativi regionali gravano su un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Art. 54
All’onere derivante dall’applicazione della presente legge, valutato in lire 1.600 milioni per l’anno finanziario 1972, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
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Legge 6 dicembre 1971, n. 1034
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In fieri.